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Didattica > Fonti > Predicazione e vita religiosa > I, 11

Fonti

Predicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo Magno alla Controriforma)

a cura di Roberto Rusconi

© 1981-2006 – Roberto Rusconi


Sezione I – L'inquadramento religioso delle popolazioni nell'alto medioevo

11. La predicazione impossibile e la stanca ripetizione dei decreti

Nei capitoli del concilio tenuto a Pavia nell'anno 876 ritroviamo puntualmente la ripresa delle disposizioni carolinge sul dovere dei vescovi di governare le proprie diocesi e di predicare oppure di far predicare al popolo. Ma il testo, in realtà, prova che questo non accadeva, vuoi per inerzia del personale ecclesiastico vuoi per il venir meno del solido tessuto istituzionale assicurato nel periodo iniziale dell'impero.

Fonte: J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XVII, Venezia, A. Zatta, 1772, coll. 326-327 (ristampa anastatica Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1960). La traduzione è mia.


VI. Che i vescovi svolgano il loro ministero secondo i sacri canoni, promulgati dallo Spirito Santo. E si rechino in giro per le loro parrocchie, a meno che alcuno non ne sia impedito, predicando, correggendo e cresimando. E mentre fanno ciò nessuno osi contrastarli e contraddire ciò che nelle stesse parrocchie spetta al loro ministero; ma ogni figlio della chiesa, se necessario, li aiuti a richiesta del pontefice, affinché sia loro possibile inquisire, discutere e giudicare, sulla base del diritto canonico, i crimini delittuosi ed ogni altra cosa che vada corretta. […]

VII. Che i vescovi, secondo il santo ordine di nostro signore Gesù Cristo, esercitino convenientemente la predicazione, in prima persona o per mezzo di persone scelte da loro, e procurino di istruire i propri sacerdoti affinché facciano lo stesso.

© 2000
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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2006