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Didattica |
FontiPredicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo Magno alla Controriforma)a cura di Roberto Rusconi © 1981-2006 – Roberto Rusconi Sezione I – L'inquadramento religioso delle popolazioni nell'alto medioevo26. Il quarto concilio del Laterano (1215) e le strutture della pastorale tardomedievaleNel corso del concilio radunato a Roma nel novembre del 1215, Innocenzo III fa approvare un corpo legislativo di ben settanta costituzioni, nel contesto di una politica che ha di mira la repressione dei fermenti eterodossi e dei gruppi ereticali da un lato, la riforma religiosa dall'altro. Si tratta di disposizioni destinate talora ad imprimere nella vita religiosa una svolta decisiva ad istituzioni e comportamenti. Per la prima volta si stabilisce di istituire chierici predicatori in ogni diocesi e in ogni chiesa, cercando di assicurarne la necessaria istruzione teologica e pastorale: anche se, nei fatti, l'obiettivo di una predicazione generale della fede cattolica sarà ottenuto non con l'opera del clero parrocchiale, ma dei nuovi ordini religiosi, di cui il concilio voleva impedire il riconoscimento. I predicatori parrocchiali vengono istituiti con la decima costituzione, qui riportata. Fonte: Conciliorum Oecumenicorum decreta cit., pp. 205-6. La traduzione è mia. 10. Dell'istituzione di predicatori. Tra le altre cose che riguardano la salute del popolo cristiano, è noto essergli necessaria in primo luogo la pastura della parola di Dio, poiché come il corpo si nutre di cibo materiale, così l'anima di cibo spirituale, proprio perché «non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Pertanto, dal momento che di sovente accade che i vescovi, per le loro molteplici occupazioni o per i malanni del corpo oppure per le incursioni belliche o per altri motivi — per non dire della loro mancanza di scienza, la quale in essi deve essere biasimata nel modo più assoluto e non deve essere tollerata più oltre —, non siano in grado da se stessi di amministrare al popolo la parola di Dio, soprattutto in diocesi vaste ed ampie, stabiliamo per mezzo di questa costituzione generale che i vescovi assumano uomini idonei a svolgere in maniera salutare l'ufficio della santa predicazione, «potenti nelle opere e nelle parole», i quali visitino con sollecitudine le popolazioni loro affidate al posto di quelli, quando i vescovi non sono in grado di farlo personalmente, e le edifichino con la parola e con l'esempio; i vescovi provvedano loro le cose di cui abbiano bisogno, in maniera appropriata, affinché non siano costretti a desistere da ciò che hanno iniziato per mancanza del necessario. Pertanto comandiamo che sia nelle cattedrali che nelle altre chiese conventuali vengano ordinati uomini adatti, che i vescovi possano avere per coadiutori cooperatori, non solo nell'ufficio della predicazione, ma anche nell'ascoltare le confessioni ed imporre le penitenze, e in tutte le altre cose che riguardano la salvezza dell'anima. Se invero qualcuno trascurerà di adempiere a queste prescrizioni, sia sottoposto ad una aspra punizione. |
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Ultimo aggiornamento: 01/03/2006 |