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Didattica |
FontiPredicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo Magno alla Controriforma)a cura di Roberto Rusconi © 1981-2006 – Roberto Rusconi Sezione II - Movimenti religiosi e sette ereticali: la lotta per la predicazione ai laici10. La scomunica generale dei predicatori laici non autorizzatiCon il decreto approvato da Lucio III alla dieta di Verona il 4 novembre 1184 la gerarchia ecclesiastica prende chiaramente posizione nei confronti delle eresie apparse nel secolo XII. In esso vengono indicati i criteri per individuare i fenomeni da perseguire come eresie ed elencate le loro caratteristiche essenziali. Al primo poste vi è la predicazione non autorizzata di coloro che non sono inseriti nella gerarchia ecclesiastica, indipendentemente dal fatto che essi predichino in un certo modo sugli articoli di fede o sui sacramenti - come in realtà fanno i catari. Del testo della decretale Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem, traduciamo la parte rela tiva al divieto della predicazione. Fonte: J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XXII, Venezia, A. Zatta, 1778, col. 476 e sgg. (ristampa anastatica Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1960). La traduzione è mia. In primo luogo, dunque, decidiamo che siano soggetti a perpetua scomunica i Catari ed i Patarini e colono che si fregiano del falso nome di Umiliati oppure di Poveri di Lione, i Passagini [1], i Giosefini [2], gli Arnaldisti [3]. E poiché alcuni, sotto apparenza di pietà, ma essendo del tutto privi delle virtù che la caratterizzano, secondo quanto dice l'apostolo, rivendicano per sé l'autorità di esercitare la predicazione, mentre lo stesso apostolo dice: «In che modo ci saranno dei predicatori, se non saranno mandati?», annodiamo con uguale vincolo di perpetua scomunica tutti coloro che avranno la presunzione di predicare sia in pubblico che in privato, pur avendone ricevuto la proibizione oppure non essendo stati inviati, al di fuori di ogni autorizzazione ricevuta dalla Sede apostolica oppure dal vescovo del luogo; e tutti coloro che a proposito del sacramento del corpo e del sangue di nostro signore Gesù Cristo, oppure a proposito del battesimo, oppure della confessione dei peccati, oppure del matrimonio o degli altri sacramenti della chiesa, non hanno timore di pensare e di insegnare in maniera diversa da quello che la sacrosanta chiesa romana predica e osserva; ed in generale tutti coloro che saranno giudicati eretici o dalla stessa chiesa romana, oppure dai singoli vescovi nelle proprie diocesi con il consiglio dei chierici, oppure, in caso di sede vacante, dagli stessi chierici col consiglio, se necessario, dei vescovi delle sedi vicine. [1] Eretici lombardi, di orientamento filo-giudaico. [2] Setta ereticale. [3] Seguaci di Arnaldo da Brescia (riformatore religioso giustiziato nel 1154), sostenitori della povertà del clero e del diritto dei laici a predicare. |
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Ultimo aggiornamento: 01/03/2006 |