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Didattica

Fonti

Predicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo Magno alla Controriforma)

a cura di Roberto Rusconi

© 1981-2006 – Roberto Rusconi


Sezione III - Gli ordini mendicanti e la pastorale ecclesiastica nel basso medioevo

3. Le norme sulla predicazione nelle costituzioni domenicane

Per ottenere l'approvazione pontificia del loro nuovo ordine Domenico e i suoi primi compagni avevano scelto una delle regole già esistenti, quella attribuita a sant'Agostino, che però mancava di prescrizioni specifiche, relative al nuovo ministero pastorale che i frati predicatori si proponevano di svolgere. A questo rimediarono con la stesura di apposite «costituzioni». Dalla redazione del 1228, in lingua latina, traduciamo i brani relativi alla formazione e all'attività dei predicatori.

Fonte: H. DENIFLE, Die Constitutionen des Prediger-Ordens vom Jahre 1228, in «Archiv fiir Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters», 1, 1885, pp. 223-24 (ristampa anastatica Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1955). La traduzione è mia.


Sui predicatori.


Stabiliamo che nessuno possa divenire predicatore generale prima di aver seguito lezioni di teologia per tre anni; ma possono essere ammessi alla pratica della predicazione, dopo aver seguito lezioni per un anno, coloro che siano tali da non far temere alcuno scandalo dalla loro predicazione. Ed a coloro che sono idonei, quando dovranno esordire nel predicare, vengano assegnati dal priore dei compagni, a seconda di ciò che riterrà conveniente in base ai loro costumi e alla loro onestà. E questi, dopo essere stati benedetti, partendo in ogni direzione a guisa di uomini che bramano procacciare la salvezza per sé e per gli altri, si comportino con decoro e religiosamente, come uomini del Vangelo, seguendo le orme del loro Salvatore e parlando con se stessi e con il prossimo in unione con Dio oppure di Dio: ed eviteranno di frequentare compagnie suscettibili di sospetto.

Nel caso di viaggi, per esercitare il sopraddetto compito della predicazione, o di altri spostamenti non accetteranno né porteranno con sé oro, argento, danaro e regali, all'infuori del vitto, della veste e dei libri e degli indumenti necessari.

Tutti coloro che sono stati scelti per il compito della predicazione o per lo studio non dovranno assolutamente preoccuparsi dell'amministrazione di beni temporali, così da poter adempiere meglio e più liberamente al ministero dei beni spirituali, loro affidato; a meno che non ci sia nessun altro che gli procuri il necessario per vivere, dal momento che è indispensabile occuparsi qualche volta delle necessità del tempo presente.
Non si immischino in placiti [1] ed in cause, se non per questioni di fede.


Dove non osino predicare i frati.


Nessuno osi predicare nella diocesi di un vescovo che gli ha vietato di predicare, a meno che non sia in possesso di lettere e di un mandato generale del sommo pontefice.

Quando i nostri frati entreranno per predicare nella diocesi di un determinato vescovo, per prima cosa, se potranno, faranno visita a quel vescovo e, conformandosi alle sue decisioni, raccoglieranno ira il popolo quella messe che intendono mietere: e per tutto il tempo che si tratterranno nella sua giurisdizione, essi si comporteranno con obbedienza e devozione in tutto ciò che non è in contrasto con l'ordine.


Sullo scandalo che può derivare dalla predicazione.


Badino bene i nostri fratelli, mettendo bocca su argomenti celesti, a non scandalizzare religiosi o chierici, ma procurino - pregandoli come padri - che questi emendino da se stessi le cose che si accorgeranno vanno emendate in loro.

E nessuno al di sotto dei 25 anni venga assunto al compito della predicazione al di fuori del chiostro o del consorzio dei frati.


Sui frati itineranti.


I frati predicatori o itineranti, quando sono in viaggio, dicano il loro ufficio come sanno e possono, e si accontentino dell'ufficio delle chiese presso le quali di quando in quando si soffermano: ma anche recitino l'ufficio o lo ascoltino presso vescovi o prelati o altri con i quali talvolta hanno dimestichezza.

Inoltre i frati itineranti portino con sé lettere di referenze e nei conventi dove si soffermeranno, lì si purghino degli eccessi compiuti. Il più avanzato nell'ordine abbia il primo posto per strada, tranne il caso in cui si accompagni con un predicatore, oppure, quando escono, nel caso in cui un prelato abbia disposto diversamente con loro.

Il compagno assegnato al predicatore gli obbedisca come al proprio priore.

Stabiliamo che i nostri frati nelle loro prediche non esortino a dare oppure a raccogliere danaro per una casa oppure una persona particolare.

[1] Sentenze date da un autorità giudiziaria.

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Ultimo aggiornamento: 01/03/2006