Logo di Reti Medievali 

Didattica

spaceleftMappaCalendarioDidatticaE-BookMemoriaOpen ArchiveRepertorioRivistaspaceright

Didattica > Fonti > Predicazione e vita religiosa > III, 5

Fonti

Predicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo Magno alla Controriforma)

a cura di Roberto Rusconi

© 1981-2006 – Roberto Rusconi


Sezione III - Gli ordini mendicanti e la pastorale ecclesiastica nel basso medioevo

5. L'organizzazione del curriculum dei predicatori nell'ordine dei frati minori

Pochi decenni dopo la morte di Francesco d'Assisi l'ordine dei frati minori si è del tutto trasformato, dalla fraternità laicale delle origini in un ordine di chierici dotti. Nel perfezionare il loro assetto organizzativo i francescani non tardano ad usare come punto di riferimento le costituzioni domenicane, nel tentativo di predisporre anch'essi una precisa normativa che regolasse il curriculum degli studi per i frati destinati a svolgere una funzione intellettuale all'interno dell'ordine: maestri in teologia, confessori, predicatori. Il definitivo compimento di questa trasformazione istituzionale si ha con le costituzioni generali fatte approvare a Narbona nel 1260 da Bonaventura da Bagnoregio. Traduciamo qui parte della Rubrica VI: Sulle occupazioni dei frati.

Fonte: M. BIHL, Statuta generalia ordinis edita in capitulis generalibus celebratis Narbonae an. 1260, Assisii an. 1279 atque Parisiis an. 1292 (editio critica et synoptica), in «Archivum franciscanum historicum», 34, 194I, pp. 71-73. La traduzione è mia.


10. Nessun predicatore predichi, anche se sia stato esaminato secondo la Regola, quando ciò gli sia stato proibito dal suo ministro provinciale.

11. Proibiamo che, d'ora in poi, i frati che non sanno leggere il Salterio [1], imparino il latino, e che altri lo insegnino loro. Se qualcuno contravverrà a tale disposizione, venga tenuto segregato dalla comunità, dall'ufficio e dalla mensa, sino ad una adeguata soddisfazione della colpa. E nessuno passi dallo stato laicale a quello chiericale senza il permesso del ministro generale.

12. Parimenti, coloro che devono essere inviati a studiare a Parigi, dapprima facciano pratica per due o tre anni dopo il noviziato [2] in qualche Studio della propria provincia o di una vicina, a meno che non siano tanto istruiti da potervi essere mandati immediatamente dopo il noviziato. Non vengano tuttavia mandati se non dietro autorizzazione del ministro, dopo aver consultato il capitolo provinciale [3] e con il suo assenso.

13. Coloro che vi sono stati mandati in tal modo vi studino almeno quattro anni, a meno che non siano a tal punto capaci da essere con merito giudicati idonei ad espletare l'ufficio del lettore [4].

14. Riguardo a coloro che devono essere mandati, si faccia attenzione che siano adatti al viaggiare, forti di costituzione, di buona eloquenza e di comportamento decoroso, non litigiosi, ma miti e pacifici tra i frati.

15. Siano dunque tenuti i frati a mandare coloro che giudichino più adatti secondo le condizioni suindicate. Nel caso che, invece, mandino qualcuno che ne risulti indegno per evidenti difetti, dovranno digiunare per tre giorni, a pane ed acqua soltanto, beninteso coloro su consiglio dei quali costui è stato mandato.

16. Lo stesso comportamento si mantenga riguardo a coloro che vengono mandati ad altri Studi generali. Ed alla medesima prescrizione e alla stessa punizione sia sottoposto colui il quale scientemente dia un parere o presenti per il compito della predicazione e della confessione qualcuno, sulla cui vita e sulla cui speranza di recare profitto nell'adempimento di un simile compito si nutre un dubbio non infondato.

17. Che se poi uno agisce tramite persone secolari o per essere mandato lui personalmente o per far mandare qualcun altro allo Studio generale, venga ipso facto privato di tutte le cariche dell'ordine, finché il ministro generale non avrà provveduto sul suo conto.
18. Inoltre chiunque abbia brigato per essere promosso alle cariche dell'ordine, costui venga allontanato da tutte le cariche in quanto indegno.

19. Possa poi ogni provincia avere due studenti a Parigi senza alcuna provvigione: e ad essi si provveda per le spese dei libri secondo le decisioni del capitolo provinciale e del ministro.
20. Gli studenti siano tenuti al loro ritorno a rendere ragione di tutta la provvigione. E badino a non volgere ad altro uso le elemosine inviate loro per i libri, né si procurino libri eccentrici.

[1] Libro liturgico contenente i Salmi della Bibbia, distribuiti secondo le ore canoniche dell'ufficio divino nei vari giorni della settimana.

[2] Periodo di prova destinato alla verifica delle attitudini necessarie all'ingresso in un ordine religioso.

[3] Riunione periodica di tutti i frati di una determinata provincia (se di tutto l'ordine si dice generale) oppure dei loro delegati e rappresentanti.

[4] Insegnante di teologia nella scuola (Studio) di un convento.

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 01/03/2006