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Didattica > Fonti > Predicazione e vita religiosa > IV, 13

Fonti

Predicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo Magno alla Controriforma)

a cura di Roberto Rusconi

© 1981-2006 – Roberto Rusconi


Sezione IV - La predicazione evangelica e la Riforma protestante in Italia

13. Il concilio provinciale fiorentino del 1517 e la proibizione della predicazione apocalittica

Per arginare la diffusione dei predicatori che in Toscana, nei due decenni successivi alla morte di Gerolamo Savonarola, continuano a predire sciagure e le profezie dell'Apocalisse, in particolare l'imminenza della fine del mondo, i vescovi della provincia ecclesiastica di Firenze, radunatisi nel 1517, decidono di sottoporre l'attività dei predicatori itineranti al loro stretto controllo. È un tentativo, dettato dalle circostanze, di sottomettere alla giurisdizione degli ordinari diocesani la predicazione dei religiosi, che ad essa di fatto sono totalmente sottratti. Riproduciamo il testo del capitolo VIII dei decreti sinodali.

Fonte: J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XXXV, Venezia, A. Zatta, coll. 272-273 (ristampa anastatica Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1961). La traduzione è mia.


I predicatori non devono essere ammessi alla predicazione se non osservino quanto detto di seguito.


Parimenti, poiché sta scritto: «in che modo ci saranno predicatori, se non sono mandati», il santo sinodo ha stabilito che nessuno possa predicare la parola di Dio alla popolazione, radunata in pubblico o in privato, in tutta la provincia fiorentina, a meno che non sia in possesso di lettere patenti relative alla sua vita e alla sua dottrina, le quali facciano fede da parte dei loro ordinari o prelati, se si tratti di religiosi: a meno che non siano stati in modo speciale approvati dalla sede apostolica o dagli ordinari dei luoghi dove vogliono predicare. L'esperienza infatti ha dimostrato che talora, mentre tutti di qua e di là vengono ammessi a seminare la parola di Dio, molti diffondono errori nel popolo di Dio.
Tuttavia il santo sinodo non ha voluto comprendere nella presente costituzione in alcun modo i rettori delle chiese, una volta eletti a questo compito e approvati. I priori, poi, i rettori delle chiese, i pievani, gli abati e qualsivoglia amministratore di chiese, i quali abbiano tollerato che nella loro chiesa chiunque predicasse contro quanto detto, li ha condannati alla multa di dieci ducati.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2006