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Didattica

Fonti

Predicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo Magno alla Controriforma)

a cura di Roberto Rusconi

© 1981-2006 – Roberto Rusconi


Sezione V - La Controriforma e il concilio di Trento

1. Contro i predicatori che introducono in Italia l'eresia «lutherana»

All'inizio manca la percezione, da parte delle gerarchie ecclesiastiche, della portata eversiva delle idee religiose maturate oltralpe. Per questo motivo l'attenzione si fissa in primo luogo sui frati degli ordini mendicanti, sospettati di introdurre nelle loro prediche pubbliche «novità» pericolose. Contro di essi si richiama l'applicazione — come in questo dispaccio al nunzio papale a Venezia del 12 gennaio 1524 — delle disposizioni del concilio del Laterano del 1516, relative alla predicazione e alla stampa dei libri. Questi decreti, concepiti per arginare la predicazione apocalittica tardo-medievale ed estinguere le ultime vestigia savonaroliane, si rivelano peraltro del tutto inefficaci.

Fonte: FONTANA, Documenti vaticani contro l'eresia luterana in Italia cit., pp. 76-77. La traduzione è mia.


Al Nunzio delle Venezie [1].


Venerabile fratello. Come deve essere noto alla tua fraternità, si è da poco tenuto il sacro concilio del Laterano, ai tempi di Giulio II e di Leone X, di felice memoria, nostri immediati predecessori, e tra gli altri provvedimenti salutari sia per il comune profitto dei fedeli di Cristo che per la salvezza delle anime, ne furono editi due, vale a dire uno che riguarda i predicatori della parola di Dio, e l'altro che riguarda la stampa di nuovi libri. Di questi due statuti (nel caso che la tua fraternità non avesse il libro stesso del concilio, che è già stato stampato e pubblicato) abbiamo disposto che un esemplare tratto da questo stesso libro e riprodotto parola per parola venisse allegato alla presente lettera, in dieci copie, perché tu le possa distribuire tra i vescovi di codesta repubblica. Poiché dunque è nostro compito ed intenzione che questi statuti siano inviolabilmente osservati dovunque, ma in particolare costì, dove — abbiamo appreso — esistono alcuni che osano agire contro di essi, affidiamo alla tua fraternità il compito di curare e far sì che questi stessi statuti siano osservati inviolabilmente ed efficacemente, per mezzo del venerabile fratello il Patriarca di Venezia, della cui devozione e della cui lealtà nei confronti della S. Sede abbiamo piena fiducia, e di tutti gli arcivescovi, vescovi, abati, prelati e loro vicari, ufficiali e luogotenenti, in tutta codesta gloriosa repubblica, nella quale sei stato costituito nostro nunzio, sotto pena della sospensione a divinis [2] per ciò che riguarda i prelati, per quanto riguarda gli altri sotto le pene contemplate negli statuti sopra inseriti. Nel caso che tu ritenga necessario e desideri da noi un provvedimento dall'alto, sarà tua preoccupazione farcelo sapere al più presto, di modo che possiamo prendere provvedimenti dall'alto a seconda della natura dell'emergenza e così possiamo lodare nel Signore la tua devozione e la tua sollecitudine.


Dato a Roma, il 12 gennaio 1524, anno primo del pontificato [3].

[1] Rappresentante (ambasciatore) del papa presso la repubblica di Venezia.

[2] Pena ecclesiastica inflitta ai chierici, che comporta il divieto di amministrare i sacramenti e di celebrare la messa.

[3] Di papa Clemente VII.

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Ultimo aggiornamento: 01/03/2006