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Didattica > Fonti > Stato e società nell'ancien régime > I, 5 | |||||||||
FontiStato e società nell'ancien régimea cura di Angelo Torre © 1983-2006 – Angelo Torre Sezione I – La formazione dello stato rinascimentale5. La relazione tra feudalità e stato patrimoniale: il caso inglese delle tutelePrima del 1503 era prassi usuale che spettasse personalmente al sovrano la competenza sui matrimoni, sulle tutele e sulle seconde nozze di membri dell'aristocrazia o degli strati gentilizi. Tale competenza consentiva al sovrano di affidare a commissari temporanei, legati alla corte, la sorveglianza sui profitti che ne derivavano. A questa situazione, esemplificata nella prima serie di documenti qui di seguito, ovviò uno statuto del 1503, che affidava a un funzionario specifico la supervisione delle commissioni. Nel 1540, alla data dello statuto che qui si pubblica, tale prerogativa venne formalizzata con la costituzione della Corte delle tutele, che diveniva così un settore specifico dell'amministrazione centrale. Fonte: D. C. DOUGLAS (a cura di), English Historical Documents, vol. V: C. H. WILLIAMS (a cura di), 1485-1558, London, Eyre & Spottishwoods, 1967, pp. 496-97, 508-9. A. (1487-88) Si concede licenza a John, arcivescovo di Canterbury, nunzio papale, di amministrare tutte le terre di Thomas Markham, alienato mentale, nelle contee di Norfolk, Lincoln, Bedford, Bucks, ecc. con i diritti della tutela e del matrimonio del figlio John Markham, minore, e ciò da erede a erede. (1495) Concessione di commissione a Henry Wentworth, cavaliere, Thomas Fitzwilliam, cavaliere, John Savell, cavaliere [seguono altri 18 nomi] per effettuare l'inchiesta di tutte le signorie, manieri, terre, tenures e benefici ecclesiastici nelle contee di Lincoln, York, Leicester, Rutland, Stafford e Derby che dovrebbero appartenere al re, e gli sono tenute nascoste, e del loro valore; e di tutte le tutele, matrimoni, sussidi, riscatti, beni di fuorilegge, felloni e disertori, confische e sottrazioni di uffici, terre in manomorta, e specialmente terre acquistate o vendute senza licenza, occupazioni di terre e acquisizioni di terre appartenute a Edoardo IV, Riccardo III e a pazzi congeniti; e di sovrintendere e approvare le stesse. B. (1540) Considerato che Sua Altezza è sin qui venuto e per il futuro verrà ad acquisire grandi rendite e profitti che spettano al re per la ragione che certe persone sono state o sono sotto la sua tutela, o per il fatto che gli idioti e pazzi congeniti ora o in futuro sono posti sotto la custodia di Sua Grazia; e per le licenze di matrimonio, concesse o da concedere a donne dichiarate vedove di Sua Grazia, e le multe che cadono su di esse se contraggono matrimonio senza licenza di Sua Altezza; tutte premesse che appartengono al re in virtù del diritto della corona imperiale di questo regno; per la maggior sicurezza e costituzione di queste, e nell'intento della maestà del re, i suoi eredi e successori potranno con maggior facilità ottenere e avere la custodia del corpo delle tutele regie, del loro onore, dei loro manieri, terre, tenures ed eredità sotto la custodia e la sorveglianza di Sua Grazia durante la minore età di tali pupilli. […]. Viene perciò stabilito. […] I. Per l'autorità sopra menzionata il re nostro sovrano ordina, crea, stabilisce ed erige una Corte d'ora in poi comunemente chiamata Corte delle regie tutele, la quale, per l'autorità sopra citata fungerà in perpetuo da corte di registrazione, e avrà un sigillo […]. II. E viene anche stabilito […] che sarà nominata una persona, da indicarsi da parte del sovrano, suoi eredi e successori, che sarà Mastro della Corte medesima […] e deterrà il sigillo […]. III. E viene altresì stabilito […] che verrà nominata una persona esperta nelle leggi di questo regno […] che sarà chiamata il Procuratore del Re della Corte medesima […]. IV. E viene altresì stabilito che vi debba essere una persona […] denominata Ricevitore Generale del Re delle terre sotto la tutela regia […]. |
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