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Didattica > Fonti > Stato e società nell'ancien régime > I, 7

Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione I – La formazione dello stato rinascimentale

7. La giustizia nello stato patrimoniale

Di fronte alla corruzione e alle inadempienze del conte di Buendia, giudice in capo della Mesta, l'associazione dei pastori transumanti castigliani, Carlo V procede nel 1529 alla riforma della giustizia pastorale corporativa, definendo limiti e prerogative di un nuovo ufficiale, il giudice entregador: un funzionario itinerante di fronte al quale sono destinati a sfilare i conflitti generati da un'istituzione divoratrice di terra in una società rurale. Così, i poteri del funzionario appaiono lacerati dalla necessità di difendere l'organizzazione corporativa e di giungere a mediazioni accettabili con le popolazioni toccate dal percorso delle piste di transumanza.

Fonte: J. KLEIN, The Mesta. A Study in Spanish Economie History, 1273-1826, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1920, pp. 382-87.


Carlo, per grazia di Dio Re dei Romani e Augusto Imperatore, e Giovanna, sua madre […] ordiniamo ai detti giudici entregadores che nella pratica ed esercizio del detto ufficio osservino la forma e ordine seguenti: in primo luogo, che i detti giudici entregadores possano andare e vadano per le province e i percorsi per i quali transitano le greggi dell'Estremadura ed esercitino la funzione ciascuno nelle province alle quali siano stati assegnati […]. Iten, che i detti giudici abbiano competenza sui conflitti e le lagnanze che i pastori riferiscono […] e facciano indennizzare i pastori valutando il danno con due pastori sotto giuramento. Altresì, che i detti giudici e i loro luogotenenti difendano le piste e i sentieri e uscite e abbeveratoi e ovili e pascoli nei luoghi e parti che i detti pastori membri del Consiglio della Mesta generale percorrano o attraversino o nei quali sostino, alle estremità come nei pascoli montani: e prendano coloro che hanno scoperto a recintare o arare e li condannino alle pene contenute nei privilegi detenuti dai detti pastori […]; e distruggano parimenti le invasioni [di terra arata] operate senza nostro permesso nei detti pascoli […]. Altresì, che i detti giudici abbiano informazioni […] sulle tasse delle greggi, sui pedaggi delle castellanie e sui pedaggi in genere e altri diritti che gravano sui detti pastori e le loro greggi contro i loro privilegi e diritti. E che si facciano restituire ciò che ingiustamente è stato levato […]. Iten che chiunque ari le piste o vi faccia recinzioni […] paghi trecento maravedís di moneta corrente. Iten, che chiunque ricavi pascoli senza nostro permesso o mandato, paghi trecento maravedís e sia tenuto a smantellarli; e che il giudice o i suoi luogotenenti non possano concedere nuovi pascoli a nessuno […] né confermare quelli già concessi, ma debbano presentarsi a noi per le questioni che lo rendono necessario […]. Iten che in tutti i casi suddetti il detto giudice o giudici, per conoscere, deliberare e determinare tutte e ciascuna causa sulla quale hanno competenza dovranno unirsi al giudice ordinario di qualunque città, borgo o comunità nella quale tali cause occorrono, e a quest'ultimo ordiniamo di unirsi al detto giudice entregador e che entrambi e congiuntamente prestino giuramento di amministrare la giustizia rapidamente e con rettitudine.

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UpUltimo aggiornamento: 01/04/2006