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Didattica > Fonti > Stato e società nell'ancien régime > I, 8 | |||||||||
FontiStato e società nell'ancien régimea cura di Angelo Torre © 1983-2006 – Angelo Torre Sezione I – La formazione dello stato rinascimentale8. La funzione delle corti sovrane: uso regio e opinione dei sudditiGli Stati generali tenutisi a Tours nel 1484 offrono l'opportunità di leggere le reazioni delle élites locali alla politica di accentramento di Luigi XI. Alcuni stralci del capitolo riguardante la giustizia consentono in particolare di constatare la persistenza dell'opinione secondo la quale il giudice deve essere un'autorità localmente dotata di grande consenso, e che egli debba essere eletto, anziché nominato dal sovrano. Ciò vale soprattutto per i giudici delle corti sovrane, con le quali i sudditi sperano di aggirare le giudicature locali, nelle quali i rapporti di forza sono spesso più che evidenti. Fonte: Journal des États généraux de France tenus à Tours en 1484 sous le règne de Charles VIII rédigé en latin par Jehan Masselin… Publié et traduit… par A. Bermer, in «Collection de documents inédits pour l'histoire de France», Paris, Imprimerie Nationale, 1835, pp. 680-98. E venendo alla giustizia, che è signora e principessa di ogni altra virtù, senza la quale nessuna monarchia o cosa pubblica può essere mantenuta in felicità e prosperità, giungere al bene supremo, che è il bene del paese; poiché è ella a insegnare l'onesto vivere, a proibire e impedire di offendere il prossimo, e dà a ciascuno il suo… Poiché è parere di questi Stati che il re debba far amministrare buona e spedita giustizia ai sudditi da persone illustri, notabili, esperte e dal sovrano ben stipendiate […]. E deve il re ben considerare a quali ufficiali affida l'esercizio della giustizia […]: perché se per l'enormità, malizia e bramosia di ufficiali iniqui e perversi il popolo è oppresso e danneggiato, il sovrano che non ha usato ogni diligenza per informarsi dovutamente dell'idoneità, capacità, esperienza, onestà e buona fama di coloro ai quali affida l'esercizio della giustizia è tenuto a rispondere davanti a Dio delle falsità commesse da tali ufficiali […]. E per ciò i sovrani hanno fino a ora avuto timore di Dio e amore per il popolo: come San Luigi, Filippo il Bello, il re Giovanni, Carlo V e altri, e ancora poco tempo fa il re Carlo VII, considerando che non avrebbe potuto esser meglio informato che dai suoi ufficiali, membri del Consiglio e altri uomini onesti delle corti sovrane […] per provvedere dovutamente ai detti uffici, ordinarono che ogniqualvolta un ufficio di giudicatura fosse vacante […] sarebbe stata fatta l'elezione fra tre persone capaci e idonee all'ufficio vacante, e a uno dei tre sarebbe stato dato l'ufficio dal re. Tuttavia dopo il decesso del re Carlo tale ordinanza non è più stata osservata […]. Item e si è visto che le viscontee […] e altri uffici, che richiedono gente esperta in giudicatura e finanza, e similmente gli uffici degli eletti, che richiedono gente colta, esperta, prudente, cosciente e circospetta per rendere giustizia alle parti contendenti sugli aiuti, senza favore e con grande equità, sono stati affidati a militari o cacciatori, o a stranieri sconosciuti, che li hanno fatti esercitare da altri, ricavandone profitti oltre lo stipendio, e talvolta alcune parrocchie sono state abbandonate, mentre altre venivano favorite in modo sperequato […]. Similmente, poiché non esiste nulla che spinga un ufficiale o servitore a servire lealmente e diligentemente quanto la sicurezza della propria dignità e della propria vita […] sembra ben ragionevole ai membri degli Stati che, seguendo le ordinanze regie, a un ufficiale venga garantita un'esistenza dignitosa […]. Item. Venendo agli uffici straordinari ultimamente creati, sembra a questi Stati che essi gravino sul popolo; poiché aumento degli uffici implica aumento degli stipendi: e se questi non garantiscono uno stipendio, ne derivano pratiche illegali, a tutto detrimento della giustizia; perciò vengano aboliti. Item. Parecchi inconvenienti sono derivati al re e alla cosa pubblica dal fatto che parecchi hanno esercitato e occupato due o tre o quattro uffici regi, di giudicatura come d'altro, ne hanno tratto stipendi e profitti senza servire ed esercitare i detti uffici, e hanno affidato tali uffici a gente ignorante che tuttavia ne ricava profitti […]. Item. Nonostante che l'appello costituisca il reale strumento per rimediare alle oppressioni commesse dai giudici inferiori; e che il potere sovrano del re abbia appunto la funzione di consentire il ricorso alla propria autorità da parte di chi si senta oppresso e necessiti di riparo e difesa, e che sia ragionevole non negare ad alcuno la possibilità di rinviare in appello una causa mediante lettere di aggiornamento; in ogni caso tale rifiuto è stato apposto svariate volte nel passato, e da ciò hanno avuto origine infinite lagnanze e oppressioni al povero popolo di questo regno, senza riparazione dei torti, con la conseguenza di vedere distrutte molte degne famiglie, e morti numerosi innocenti […]: è parere dei membri di questi Stati generali che si debba comandare a tutti coloro che detengono il sigillo della cancelleria di non precludere a nessuno la possibilità di ottenere giustizia negandogli l'aggiornamento […] e che se a qualcuno venga negato l'appello dalla cancelleria a Parigi, gli possa venir concessa dalle corti del parlamento, senza costringere al ricorso diretto al sovrano […]. Item. E si è assistito nel recente passato al fatto che quando il parlamento concedeva la provvisione di lettere d'aggiornamento dopo il rifiuto della cancelleria, la causa veniva avocata dal gran consiglio per impedire agli appellanti di ricevere giustizia. È perciò parere dei membri di questi Stati che nessuna causa debba esser avocata, nel gran consiglio come altrove, e neppure che vi si possono giudicare cause in prima istanza; e che quante vi sono state avocate siano rinviate ai giudici ai quali sono state sottratte. E sebbene le corti del parlamento debbano costituirsi ad esempio di ogni altra corte subalterna […] tuttavia molti si lamentano di non poter ricorrere a esse se non al prezzo di grandi pene, spese e difficoltà, e di non veder rispettato l'ordine con il quale le diverse cause devono venir giudicate, e ciò non può non derivare dal fatto che a partire dalla morte del compianto Carlo VII non vi sono stati nominati e preposti uomini dotti, di grande esperienza e qualifica, come era avvenuto in precedenza. E a causa di ciò […] non è stato mantenuto il segreto intorno alle cause che venivano giudicate. E inoltre, poiché molti vi sono stati nominati dietro oneroso acquisto della carica e si sono visti perciò costretti a incrementare i guadagni, hanno richiesto spese grandi ed eccessive […] sembra perciò opportuno a questi Stati provvedere al collocamento in tali funzioni di persone grandi e notabili e ben qualificate, anziane, sufficientemente dotte, prudenti e consapevoli. |
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