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Didattica > Fonti > Stato e società nell'ancien régime > I, 11 | |||||||||
FontiStato e società nell'ancien régimea cura di Angelo Torre © 1983-2006 – Angelo Torre Sezione I – La formazione dello stato rinascimentale11. Un rapporto contrattuale: il patto provincialeLa rievocazione del cronista Pulgár delle cortes aragonesi del 1481 mette in luce gli aspetti rituali e costituzionali del «contratto» che lega le popolazioni del regno di Aragona ai più vasti domini del re di Castiglia. Dietro il rifiuto delle cortes di concedere il servicio, o donativo, richiesto dai sovrani, si può qui cogliere la funzione svolta dall'aristocrazia locale nel complesso rapporto che lega la regione all'autorità centrale: essa, cioè, si presenta come garante dei privilegi locali di fronte al sovrano. Nel caso aragonese (come del resto negli altri territori della Corona d'Aragona, il principato di Catalogna e il regno di Valencia), la forza dell'aristocrazia locale, costituita da modesti caballeros che si sono conquistati il diritto di rappresentanza autonoma accanto ai pochi ricos-hombres, ha condotto, nel corso del secolo XV, a esprimere in forma istituzionale il controllo locale sull'operato regio. Così come la Diputaciò del Generai de Catalunya nel vicino principato, il nobile rappresentante della Justicia si presenta qui quale tutore del corpo di norme consuetudinarie che reggono la vita regionale di fronte all'ingerenza regia. Accanto a questa funzione «negativa» di protezione della provincia dal pieno esercizio e dall'estensione delle prerogative regie, il costituzionalismo contrattuale esprime, positivamente, l'esistenza perdurante di «nazionalità» provinciali legate direttamente, attraverso un sistema più o meno operante di esenzioni e di privilegi, all'autorità centrale (doc. a). Pur con minor pathos, anche l'editto di Senlis con cui Luigi XII promette di conservare e salvaguardare il complesso di privilegi nel quale la contea provenzale si identifica, esprime alcuni elementi sostanziali dello stato contrattuale nella sua versione francese. Così, la ratifica delle costituzioni provenzali non richiede il giuramento dell'erede, poiché vi è ormai accordo unanime sulle leggi di successione della Corona: esclusione delle donne e conseguente ascesa al trono del parente maschio più vicino in caso di assenza di un legittimo discendente del sovrano defunto; inoltre, obbligo del sovrano di mantenere l'integrità della fede cristiana nel regno, ma altresì proibizione di alienare frammenti del regno e del patrimonio della Corona (doc. b). Fonti: a/ HERNANDO DEL PULGÁR, Cronica de los Reyes de Castilla cit., parte II, cap. CL, p. 360; G. GRIFFITHS, Representative Government in Western Europe in the Sixteenth Century. Commentary and Documents for the Study of Comparative Constitutional History, Oxford, Clarendon Press, 1968, pp. 220-22. a/ Il giuramento di Calatayud (1481)Come abbiamo detto, il Re partì da Vallalolid per il regno di Aragona con il proposito di riunire nelle cortes Cavalieri, Prelati, Baroni e procuradores delle città e borghi di quel regno perché prestassero giuramento al principe Juan suo figlio come erede al trono di quei regni e signorie […]. La Regina […] condusse il Principe suo figlio perché gli si prestasse giuramento in persona, si recò nella città di Calatayud, che si trova nel regno di Aragona, dove fu ricevuta con feste e divertimenti da tutta la popolazione. Subito venne il Re che si trovava a Barcellona, e non appena furono insieme, vennero raggiunti dal Justicia e dal governatore, e da tutti i Prelati, Cavalieri e Baroni e dai Procuratori delle città e dei borghi e da tutti quegli ufficiali che in genere partecipano alle Cortes di quel regno. E un giorno [la domenica 30 maggio] del 1481, nella chiesa di San Pedro di Calatayud, dove per tradizione si tengono le congregazioni e le riunioni generali, alla presenza del Re e della Regina e del principe loro figlio, tutti quei Cavalieri, Baroni, Ufficiali e Procuratori […] concordemente giurarono di accettare per sovrano il Principe don Juan alla fine dei giorni del Re suo padre. Di converso il Re e la Regina giurarono di conservare i privilegi, usi e costumi come li avevano osservati i sovrani precedenti. In quella riunione fu anche detto dal Re e dalla Regina che, considerate le spese provocate dalle guerre trascorse, e i bisogni presenti dovuti al mantenimento dello stato regio e in particolare della flotta, era necessario ripartire una somma bastante alla soddisfazione di una parte almeno di tali spese. Udita questa richiesta, i Cavalieri, i Baroni e i Procuratori risposero che secondo le consuetudini osservate nel regno tali aiuti non si potevano concedere finché non si fosse posto rimedio ai conflitti che dividevano numerose persone, e finché non si fosse fatta giustizia, e non per altro. A questa risposta il Re e la Regina chiesero che venisse consegnato l'elenco dei delitti e delle contese per provvedervi con la giustizia; e questo fu consegnato, e [i sovrani] rimasero alcuni giorni a Calatayud a esaminare tali casi. b/ Una provincia francese ribadisce i suoi privilegi (1498)Luigi, per grazia di Dio re di Francia, conte di Provenza e Forcalquier e terre vicine, a tutti […] salute. Siccome subito dopo il trapasso del fu nostro carissimo signore il re Carlo […] che Dio assolva, i membri carissimi e amatissimi degli Stati di quel paese e contea hanno deputato e inviato presso di noi i nostri amati e fedeli consiglieri Antoine, vescovo di Digne, Palmedes Forbin, signore di Souliers, maestro Melchion Seguirain, dottore di leggi, e René Ardouin, signore della Mothe, quali loro ambasciatori e procuratori generali, per prestarci il giuramento di fedeltà, omaggio e riconoscenza da parte del detto paese, contea e terre vicine, così come è dovuto e si è tenuti a fare col proprio vero e naturale signore, sovrano e conte di tale paese, contea e terre vicine […]; e tali ambasciatori e procuratori ci hanno fatto richiesta, per il bene, profitto e utilità nostra e degli Stati di quel paese, di voler mantenere sempre sotto le nostre mani e la nostra corona i detti paesi, contea, terre e signorie, e coloro che in essi abitano e risiedono, senza alienarli, trasportarli, trasferirli, permutarli e smembrarli in mano altrui […] e anzi congiungerli, unirli e incorporarli inseparabilmente alla nostra corona, e inoltre salvaguardare e conservare i privilegi, le libertà, i contratti, i capitolati di pace, le consuetudini, le leggi e le altre franchigie e modi di vivere che essi detengono, così come hanno fatto i nostri predecessori, e per ultimo nostro padre carissimo signore il re Carlo, che Dio assolva, e rispetto a ciò far loro grazia di lettere patenti: stabiliamo che, considerate le cose sopra elencate, e per il grande e speciale affetto, lealtà e fedeltà usate da sempre verso i re nostri predecessori, conti di tale paese, dai membri di tali Stati, abitanti e sudditi di tali paesi e contee, poiché sono venuti spontaneamente e in obbedienza […] volendo con questo atto esprimere la nostra predilezione, che essi meritano, e considerare con favore i loro problemi, e adoperarci liberalmente per stimolare e prolungare la loro benevolenza; per tali cause e per altre che a ciò si spingono […] abbiamo voluto e vogliamo avere e conservare i detti nostri paesi e contea di Provenza, Forcalquier e terre vicine sotto il nostro potere e dei nostri successori e alla corona di Francia, perpetuamente e inseparabilmente, in qualità di loro vero conte e signore sovrano, senza che mai possano essere alienati, permutati o trasferiti a qualche altra persona e per qualsiasi causa o occasione, in totalità o in parte; e inoltre li abbiamo incorporati e uniti, li incorporiamo e uniamo a noi e alla detta corona senza voler loro nuocere, pregiudicare o derogare privilegi, libertà, franchigie, contratti, capitolati di pace, leggi, consuetudini, diritti, statuti, norme e genere di vita, tutti nel loro complesso e ciascuno di essi, detenuti da detto paese, da ecclesiastici, da nobili, da città e da borghi, come da persone di qualsiasi condizione, che sono stati loro concessi, dati, confermati e prolungati, tanto dai re, regine, conti e contesse passate di tali paesi, da loro luogotenenti, governatori e gran siniscalchi. Noi […] le abbiamo confermate, elogiate, approvate, confermiamo, elogiamo e approviamo, con nostra certa scienza, speciale grazia, pieno potere e regia autorità […] promettendo in buona fede e parola di Re, e giurando di conservarli, osservarli e mantenerli in vigore, insieme con la detta unione, incorporazione perpetua, e vogliamo che gli abitanti tutti ne godano pienamente e in pace, senza contraddizioni o impedimenti, nonostante qualsiasi tipo di lettera, carta o ordine possa essere prodotto contro di essi […]. E così diamo ordine ai nostri amati e fedeli il gran siniscalco di Provenza, ai membri del nostro consiglio regio, ai mastri dei conti e degli archivi di Aix, agli avvocati e procuratori del detto paese, e a tutti gli ufficiali di giustizia e di finanza o ai loro luogotenenti o commessi presenti e a venire, e a ciascuno di essi, per quanto sarà di sua competenza, di far leggere, pubblicare, registrare nel nostro archivio di Aix e delle altre corti nella loro giurisdizione, queste lettere, allo scopo di conservarne perpetua memoria […] e perché nessuno possa proclamare la propria ignoranza vogliamo che queste presenti siano lette, pubblicate e registrate nella corte del Parlamento e della Camera dei Conti di Parigi. Dato a Senlis, nel mese di giugno, l'anno di grazia 1498. |
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