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Didattica > Fonti > Stato e società nell'ancien régime > I, 15 | |||||||||
FontiStato e società nell'ancien régimea cura di Angelo Torre © 1983-2006 – Angelo Torre Sezione I – La formazione dello stato rinascimentale15. La funzione sociale della nobiltà e le sue proposte politiche di fronte ai primi tentativi di centralizzazioneCome diranno chiaramente Brantôme e Blaise de Monluc, il legame tra il malumore delle nobiltà francesi e i periodi di pace prolungata appare netto, nel senso che il momento bellico offriva opportunità di impiego altrimenti rare per gentiluomini lontani da occupazioni di governo e di amministrazione (terza sez., doc. 1). In realtà tali giudizi cinquecenteschi solo con qualche sforzo si adattano alla situazione precedente le guerre d'Italia: l''immagine di sé che la nobiltà ci presenta nel 1484, durante gli Stati generali di Tours, è molto più sfumata. Qui infatti la nobiltà dimostra notevole interesse alla gestione di quella parte della cosa pubblica che consenta di assumere ruoli di mediazione o di difesa del paese d'origine, nel quale più forte può essere l'influenza sulle clientele vassallatiche. Solo così, affermano con chiarezza i nobili, è possibile alleggerire la pressione nobiliare sui contadini, palesemente contraria agli interessi della Corona. Accanto a ciò si manifesta una precisa concezione del governo centrale e della direzione del suo operare. Concezione che, nonostante la valvola di sfogo delle guerre d'Italia, che terranno occupata la nobiltà per sessantun anni, sarà ancora ben presente nella profonda crisi delle guerre di religione. In ogni caso, già si profila una condizione di crisi, qui solo accennata, determinata dai mutamenti strutturali dell'arte della guerra, che va considerata decisiva per l'accrescimento della dipendenza degli aristocratici dal re. Fonte: Journal des États généraux de France tenus à Tours en 1484 cit., pp. 666-703. Poiché la dignità nobiliare è necessaria alla difesa, salvaguardia e protezione della cosa pubblica, perché rappresenta il nerbo e la forza del regno, è necessario aver riguardo che ai nobili, ai loro beni ed eredità siano garantite, osservate e salvaguardate franchigie, libertà, preminenze, diritti, privilegi, giurisdizioni e prerogative; nella stessa misura in cui lo erano al tempo del re Carlo VII e del predecessore, e secondo le ordinanze promulgate dai sovrani riguardo ai privilegi della nobiltà. E poiché i detti nobili finora sono stati oppressi in molti modi, sia con il numero dei banni e retrobanni, per cui molti hanno venduto patrimoni ed eredità e sono caduti in gran povertà, sia in altre maniere; è parere di questi Stati che per il futuro non si debbano ordinare banni e retrobanni se non ve ne è stretto bisogno e necessità per la difesa e la protezione del regno, e dietro matura deliberazione del consiglio del re. E quando ai nobili venga così ordinato, che venga loro concesso e pagato uno stipendio, secondo ragione, secondo la condizione, per impedire che debbano vivere a spese del popolo. Item. E se si darà il caso che il re, nostro signore, imponga dei banni e retrobanni, è parere di questi Stati che i signori che hanno potere su altri nobili e altri individui infeudati, soggetti al banno e retrobanno, possano condurre con sé i propri vassalli […] senza che balivi e siniscalchi regi possano impedire a detti vassalli di servire il re altrimenti. E poiché, a causa e per via delle guerre, molti nobili hanno alienato rendite, riscattabili al 10 per cento o diversamente, sperando di poterle riscattare nei termini dovuti, tutto ciò che hanno potuto fare, poiché costantemente si sono ritrovati in decadenza e impoveriti a causa delle guerre e della povertà dei loro uomini; è parere degli Stati che il re debba permettere a ciascuno di tali nobili, per le spese e il servizio di guerra, che a coloro che hanno alienato rendite a riscatto a partire dalla morte del re Carlo VII sia consentito, entro due anni, di riscattare tali rendite e ipoteche al solo valore iniziale e con la restituzione delle quote annuali […]. Item. E per evitare i pericoli che potrebbero incombere sul re e sul regno, sul Delfinato e sulle regioni vicine, per il fatto che i castelli, le fortezze e le piazzeforti sul mare, nei paesi di frontiera e altrove sono state affidate a forestieri; e così è avvenuto al tempo delle guerre con gli inglesi, guerra dei Cento anni, che alcune di tali piazzeforti custodite da forestieri si sono consegnate al nemico. È parere degli Stati che tali piazzeforti […] per maggior sicurezza, debbano essere sottratte ai forestieri, e affidate ai signori e gentiluomini della regione in cui è situata la piazzaforte. È altresì parere degli Stati che i signori e i gentiluomini del regno e del Delfinato debbano essere preferiti, ciascuno nel suo paese e regione, per le grandi cariche e uffici del regno e Delfinato […] secondo la loro condizione e la loro qualità. E gli Stati richiedono che piaccia al re di prendere questa decisione; perché i detti signori e gentiluomini saranno maggiormente interessati al mantenimento dell'ordine e della civiltà da parte dei soldati, più alacri nella guardia di tali castelli, e meglio potranno risponderne; e allo stesso modo non recheranno al popolo le molestie dei forestieri […]. E inoltre i nobili avranno più a cuore l'esercizio degli uffici e della giustizia di quanto possano i forestieri, avidi di profitto e guadagno […]. Item. E per metter ordine alle milizie, istillar loro il timore del male, è parere degli Stati che, secondo le ordinanze del re Carlo VII, il re debba nominare due gentiluomini del luogo, buoni e leali e dotati di autorità, amanti del re e della cosa pubblica, con il compito di sorvegliare gli alloggiamenti delle compagnie d'ordinanza; […] di giudicare i crimini commessi dai soldati, soprattutto le rapine e i sequestri di vettovaglie, e provvederanno, tali commissari, alla riparazione dei danni suddetti […]. Item. E poiché per le cose sopraddette è necessario che il re, nostro signore, abbia con sé il gran consiglio della giustizia, al quale sono affidate questioni della massima importanza, quali i diritti della Corona, il giudizio sui grandi personaggi e altre d'ogni sorta: è parere degli Stati che sia necessario affiancare monsignor il cancelliere di un certo numero di persone notabili, di diversa condizione e provenienza, di cui sia ben nota la capacità di amministrare la giustizia, che conoscano le consuetudini e le usanze delle diverse regioni, e ciò per il fatto che continuamente numerosi balivi, consiglieri e ufficiali regi e altri, senza ordine e senza numero, hanno accesso al detto consiglio, e spesso per il solo fatto di aver acquistato la carica, con l'autorità di giudicare cause di cui non sono competenti, e di cui spesso rivelano conclusioni e segreti […]. Item. È parere degli Stati che per il bene e la riforma del regno […] il re debba dichiarare e deliberare che gli Stati del regno […] si riuniscano […] ogni due anni […]. E venendo al problema del Consiglio, il parere degli Stati è che, considerata l'età del re che sta entrando nel suo quattordicesimo anno, così come la sua prudenza, saggezza, discrezione e buona inclinazione, egli deve ordinare tutte le lettere, conclusioni e necessità che saranno determinate dal detto Consiglio con l'avviso e il parere della maggiore e più sicura parte di esso, in modo che nessun altro abbia l'autorità di impartire ordini, di qualunque materia, supplicando e richiedendo a detto signore che il più spesso possibile egli abbia il piacere di prender parte a detto Consiglio; perché ciò facendo, egli avrà una sempre miglior conoscenza dei grandi problemi, e saprà ben governare il regno. |
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