Logo di Reti Medievali 

Didattica

spaceleftMappaCalendarioDidatticaE-BookMemoriaOpen ArchiveRepertorioRivistaspaceright

Didattica > Fonti > Stato e società nell'ancien régime > I, 16

Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione I – La formazione dello stato rinascimentale

16. La redazione delle «Coutumes»

Le redazioni si scaglionano a più riprese nel Cinquecento, e assumono la forma di corpi giuridici provinciali legittimati dalla presenza di commissari regi, solitamente membri del Parlamento di Parigi, che partecipano all'opera di redazione. Va aggiunto infine che, anche a prescindere dalla configurazione territoriale riprodotta dalle Coutumes, la loro stesura consacra e accentua la divisione del regno francese in materia di diritto successorio: a una Francia settentrionale che prevede la spartizione egualitaria tra gli eredi sembra contrapporsi una tradizione meridionale che privilegia la primogenitura. Senza voler suggerire nessi totalizzanti, tale separazione tra due «Francie» almeno, permette di valutare il peso del dato etnografico sulla storia politica: basti pensare alla sensibile riproduzione di questo contrasto nella contrapposizione tra la Francia fedele e cattolica del Nord e quella ribelle e protestante del Sud, che le guerre di religione riveleranno clamorosamente.

Fonte: Lettere patenti di Carlo VIII sulla redazione delle «Coutumes» (Amboise, 15 marzo 1497), in Coutumier général, Paris, ed. Bourdot de Richebourg, 1724, tomo IV, p. 639.


Carlo per grazia di Dio, Re di Francia […]. Siccome ci sono state presentate e tuttora vengono rivolte numerose lagnanze e doglianze, sia per la verifica delle consuetudini del nostro regno, nel corso della quale si sono trovati in passato numerosi errori e abusi, e sia per il fatto che spesso in una medesima giurisdizione si sono riscontrate consuetudini diverse e contraddittorie, in modo tale che i nostri Balivi, Siniscalchi e altri nostri giudici si sono trovati in gran difficoltà per la contrarietà ed eterogeneità di tali consuetudini, e i sudditi hanno in passato dovuto affrontare gravi danni e rischi per la verifica di tali consuetudini. Per ovviare a tali inconvenienti abbiamo deliberato di prendere provvedimenti, e a questo fine abbiamo ordinato ai Balivi, Siniscalchi e altri giudici del regno, di riunirsi con gli altri ufficiali di una giurisdizione, gli ecclesiastici, i nobili, i giuristi e altra gente in ciò esperta, per redarre in forma scritta le dette Coutumes, e di inviarcele affinché possiamo provvedervi secondo giustizia e allo stesso tempo farci conoscere il proprio parere su quanto debba essere modificato, corretto, limitato, e interpretato […]. E inoltre che per la forma e la solennità da osservarsi per la pubblicazione delle dette Coutumes si potranno certamente regolare tutte le difficoltà che potranno sorgere al loro riguardo. E allo stesso modo che per addivenire alla pubblicazione sarà nuovamente convocata l'assemblea degli Stati in ciascun baliaggio, siniscalcato e giurisdizione, e alla sua presenza saranno rese pubbliche e palesi le controversie riscontrate dai primi commissari incaricati della redazione, e il loro parere al riguardo, in modo che gli Stati esprimano il loro accordo, e nel caso insorga qualche controversia o disparità di opinioni […] tali difficoltà, controversie o disparità, redatte ed espresse in forma scritta, insieme con i motivi da cui prendono origine, verranno da Noi ordinate e sistemate, mentre il resto della redazione verrà interamente pubblicato, poiché sarebbe troppo lungo farne prelimiare comunicazione alla corte (del Parlamento), e quindi nuovamente convocare l'assemblea degli Stati, per decidere intorno a ogni problema, con il rischio di veder insorgere nuove difficoltà e controversie, che ancora dovrebbero essere presentate alla nostra autorità. Questo poiché non esiste prova migliore dell'esistenza di una consuetudine, dell'accordo dell'assemblea degli Stati intorno a essa. Perciò volendo definire tale materia […] vogliamo e ordiniamo che tutte e ognuna di tali Coutumes viste ed esaminate dai nostri primi commissari […] vengano pubblicate in ciascun nostro baliaggio, siniscalcato o altra nostra giurisdizione, nel rispetto della forma e della solennità sopra indicate. E cioè che le […] dette controversie cui non si potrà porre fine verranno presentate a Noi perché se ne ordini la soluzione. E in ogni caso vogliamo che tutti e ciascun articolo su cui vi sarà accordo tra i primi commissari e gli Stati (o la maggiore e più giusta parte di essi) abbiano immediata pubblicazione. E da allora […] ordiniamo che le dette Coutumes vengano inviolabilmente osservate e rispettate senza deroghe come leggi perpetue, senza che a nessuno sia consentito d'ora in poi sostenere l'inesistenza di consuetudini contrarie e deroganti a quelle ora pubblicate.

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 01/04/2006