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Didattica > Fonti > Stato e società nell'ancien régime > I, 17 | |||||||||
FontiStato e società nell'ancien régimea cura di Angelo Torre © 1983-2006 – Angelo Torre Sezione I – La formazione dello stato rinascimentale17. I Consigli territoriali nella monarchia ingleseIn queste istruzioni date da Enrico VIII verso la fine del suo regno (circa 1544), a Robert Holgate, arcivescovo di York, si palesano le funzioni esplicite e implicite dei Consigli territoriali nel quadro della monarchia inglese. In primo luogo, il senso di tali istruzioni va colto nella difficile congiuntura politica successiva alla ribellione del Pellegrinaggio di Grazia (1536), e alla destituzione ed esecuzione di Thomas Cromwell (1540) a un quadro cioè di indebolimento dell'autorità centrale nelle regioni periferiche, legato ai conflitti innescati dallo scioglimento dei monasteri e dalla incorporazione delle terre ecclesiastiche nella Corona. Perciò le funzioni dei Consigli territoriali, nati in seguito a tale processo, vengono definite soprattutto in termini di imposizione diretta dell'autorità del sovrano sui sudditi, e nella limitazione del potere delle autorità intermedie costituite dai potentati locali. Una definizione particolarmente adatta a illustrare il «dispotismo» Tudor. Fonte: G. R. ELTON, The Tudor Constitution. Documents and Commentary, London, Cambridge University Press, 1960, doc. n. 98, pp. 201 sgg. Sua Maestà, avendo gran desiderio della quiete e del buon governo della popolazione, e per la rapida e imparziale amministrazione della giustizia […] intende confermare il giusto e onorevole Consiglio chiamato il Consiglio del Re nelle Regioni del Nord. E Sua Altezza, conoscendo la risaputa giustizia, intelligenza ed esperienza del detto Arcivescovo di York, per la sua sicura discrezione e coerenza nell'esecuzione della giustizia, lo ha nominato presidente del detto Consiglio […]. E per la più rapida spedizione della giustizia, è piacere di Sua Maestà che il detto presidente e Consiglio diano udienza a ogni accusa e difesa che si debba tenere dinanzi a loro, dando piena esplicazione nelle sentenze delle lagnanze e delle decisioni prese, senza possibilità di replica, prolungamento o altro rinvio […], e in tale decisione il detto presidente dovrà render manifesto a chiunque venga nominato consigliere […] in modo che venga debitamente osservata la seguente norma: che nessun procuratore richieda come onorario per seduta più di 12 denari, e nessun consigliere più di 20. E al presidente e Consiglio la Maestà del Re con la presente concede pieno potere e autorità di punire chi disobbedisca in qualsiasi modo ai suoi ordini, oppure profferisca frasi sediziose, crei tumulti, o commetta delitti diversi dal tradimento, e li punisca con la gogna, il taglio delle orecchie, facendogli indossare segni distintivi, o altro a discrezione del Consiglio; e, sempre a discrezione di questo, di fronte a postulanti poveri, concede la facoltà di riunire il Consiglio […] senza esborso di alcuna somma di denaro […]. E considerato che Sua Maestà è a conoscenza del fatto che un gran numero di sudditi, dietro compenso di denaro o in qualità di servitore, indossando livrea o in virtù di una giurisdizione precisa, ha fino a ora reso servigi a persone del paese in cui abita, e che in conseguenza di ciò quando Sua Maestà ha avuto bisogno dei servigi di tali sudditi, essi si sono comportati come se fossero al servizio di tali persone piuttosto che, secondo quanto comandano i loro doveri di obbedienza, al servizio del sovrano, a cui devono la vita; è espresso piacere e alto ordine di Sua Maestà che nessun membro del detto Consiglio possa ricevere i servigi di qualsiasi suddito di Sua Grazia, né con livrea, con stipendio, con insegna o sotto pegno, o in virtù di una giurisdizione, in modo tale che i sudditi in questione si considerino legati più strettamente alle loro persone che alla loro qualità di servitori di Sua Altezza […]. E inoltre è desiderio, piacere e comando di Sua Maestà che il detto presidente e Consiglio si incarichino di proclamare a ognuna delle loro riunioni principali che nessun altro nobile, gentiluomo o persona di altra condizione potrà presumere di ottenere i servigi di alcun suddito di Sua Maestà nel modo sopra descritto e secondo la consuetudine: e intimino a tutti i sudditi, sotto pena di veder confiscati i loro possessi e di incorrere nell'indignazione di Sua Maestà, di non entrare nei servigi di ogni altra persona, ma dipendere interamente da Sua Altezza. |
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