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Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione II - I tentativi di riorganizzazione amministrativa e la loro crisi (1520-1560 circa)

2. L'accentramento nella monarchia spagnola visto attraverso il movimento «comunero»

La notevole ampiezza delle proposte del movimento delle Comunidades si trova espressa in forma succinta in questo documento, del quale non è possibile stabilire con certezza né la data di redazione, né il luogo di provenienza. Gli unici indizi sono rappresentati dall'audacia del linguaggio, proprio del movimento di Avila, che produsse le proprie proposte nel pieno della sollevazione popolare, e il fatto che sia stato ritrovato tra carte provenienti da quella zona. Al di là di tali difficoltà di identificazione, il documento ha il pregio di riportare con immediatezza l'immagine di «costituzione» che animava una parte almeno del movimento: questa si fonda senza dubbio sul principio di trasmissione maschile della Corona, che è visto soprattutto come elemento capace di garantire la natura indigena del sovrano. Infatti è l'indigenato l'elemento dominante di questo programma politico: il rifiuto del regidor avviene su questa base, così come la destinazione degli uffici, che deve favorire esclusivamente i nativi del luogo in cui la carica viene ricoperta. In sostanza, viene proposto un tipo di governo che sia immediata espressione degli equilibri locali del potere. Nello stesso senso va in fondo anche il costante richiamo alle diocesi come «naturali» circoscrizioni dell'amministrazione territoriale. Se a ciò si aggiunge la preoccupazione per il governo dei momenti di crisi sociale e politica più acuta, le reggenze, si ottiene il quadro di una «mentalità» politica prevalentemente tesa a evitare gli effetti squilibranti dì una trasmissione del potere governata dal centro dell'autorità sovrana, e si ribadisce il peso delle dinamiche locali nella determinazione del quadro politico generale.

Fonte:: Colección de documentos inéditos para la Historia de España, tomo I, Madrid, 1842, pp. 271-83.


Capitoli degli ordini emanati dai componenti della giunta


Successione: Il primo [ordine] è che alla morte [del sovrano regnante, Carlo V] non si possa avere successione di una femmina nel regno; e in assenza di figli maschi, possano succedere figli di figlie e di nipoti femmine a condizione che siano nati e battezzati in Castiglia; e non possano succedere al trono quelli che non saranno nati in Castiglia.

Consiglio: il secondo [ordine] è che nel Consiglio debbano essere presenti tanti uditori quanti sono i vescovati dei regni di Castiglia, e in questo modo: che in ogni vescovato vengano eletti tre giuristi di scienza e coscienza, di quaranta anni ciascuno, e il Re o il Governatore ne scelga uno come uditore del vescovato per la durata della sua vita; e alla sua morte ne vengano eletti altri tre allo stesso modo: e così ogni vescovato ne elegga uno, e questi siano gli uditori del Consiglio, e il Re non ne possa nominare altri, né eliminare questi, e non si possa opporre o sospendere le sentenze e gli ordini da questi emanati.

Procuratori: inoltre che ogni qualvolta si debbano tenere le Cortes i luoghi posti sotto la giurisdizione del re in ogni vescovato eleggano due procuratori alle Cortes, uno in rappresentanza dei cavalieri, l'altro del terzo stato (labrador: contadino possidente), e questi non possano ottenere ricompense, neppure da parte del Re, e ogni vescovato elegga un chierico per le Cortes, e i cavalieri nominino due di essi, e i membri degli ordini religiosi osservanti nominino due frati, uno francescano e uno domenicano, e che senza tutti questi le Cortes non si possano tenere; e i vescovati del regno di Galizia non possano avere più di due procuratori poiché sono di piccole dimensioni; e se qualcuno presenta delle lagnanze al Re alle Cortes gli si deve render giustizia prima che l'assemblea si chiuda.

Governatore: inoltre che se il Re è minore o mentecatto, o si assenta dal regno, i procuratori delle Cortes, insieme con quelli del Consiglio, si riuniscano ed eleggano un Governatore di condizione nobiliare, e questo governi il regno insieme con i membri del Consiglio, provvedano di tutore o di curatore il minore o il mentecatto, lo affidino a ufficiali della casa reale, e questi siano amovibili, tanto i tutori quanto i curatori e gli ufficiali, quando sembrerà necessario.

Giustizia: inoltre si pone la condizione che il Re non possa nominare Corregidor in nessun luogo, senza che ogni città o borgo abbia eletto il primo giorno dell'anno tre persone in rappresentanza dei cavalieri, altre tre in rappresentanza dei labradores, dai quali il Re o il Governatore dovranno scegliere un elemento per ciascuna delle due categorie, che fungeranno così da giudici sia per il civile che per il criminale, per tre anni, alla fine dei quali si rinnoveranno nella stessa maniera; e i membri del Consiglio dovranno nominare un giudice che eserciti la carica con quelli eletti, sui quali non potrà esercitare alcun controllo e non avrà competenza se non sulle cause che rientrano nella giurisdizione di tali giudici ordinari; e contemporaneamente all'elezione dei giudici si farà anche quella dei luogotenenti per ciascuna comunità della circoscrizione vescovile, e nel capoluogo di ogni vescovato si eleggeranno due individui fedeli e onesti con il compito di riscuotere tutte le rendite che spettano al re per il triennio di durata della carica dei giudici; e il Re potrà nominare in ogni vescovato un Governatore con l'incarico di governare la circoscrizione, di castigare i delitti e i reati e di sorvegliare l'esercito, alla condizione però che egli non abbia competenze sulle cause civili se non in appello e su quelle di maggior importanza.

Uffici. Inoltre si pone la condizione che gli uffici municipali, gli uffici giurati, le cariche di scrivano, di usciere e altre ancora si dovranno assegnare, in caso di vacanza, a coloro che saranno nati e battezzati negli stessi luoghi in cui si avrà la vacanza, o nelle frazioni, e non potranno essere dati ad altre persone.

Benefici. E ancora si pone la condizione che i benefici, le abbazie, i vescovati e gli arcivescovati, le fortezze e i priorati si dovranno affidare, in caso di vacanza, a persone nate e battezzate entro i confini dei vescovati o arcivescovati nei quali vi sarà vacanza, e non ad altri; però, se il Re vorrà proporre figli, nipoti o cugini suoi, potrà farlo a condizione che siano nati e battezzati nei regni di Castiglia.

Commende. Inoltre le cariche di maestro, commendatore o priore dell'ordine di San Giovanni si dovranno dare a persone nate e battezzate in Castiglia, e non altrimenti.

Uffici regi. Gli uffici della Casa reale potranno essere assegnati a persone nate e battezzate in Castiglia, e il Re, nei periodi in cui si troverà in Castiglia, non potrà servirsi che di castigliani.

Non cumulazione. Inoltre nessuno potrà ricoprire più di un ufficio o di un beneficio o di una dignità o di una commenda, nemmeno nel caso di cariche di Casa reale, o del Consiglio, o municipale o di borgo o di fortezza, e se a qualcuno che già ne detiene uno e ne viene offerto un altro e lo accetta, verranno sottratti entrambi, verrà dichiarato inabile a ricoprire cariche pubbliche, e neppure il Re potrà restituirgli tale facoltà.

Età. Inoltre si pone la condizione che potranno accedere alle cariche elettive di giudice o reggitore coloro che siano maggiori di trent'anni, mentre dovranno avere più di quarant'anni i membri del Consiglio, i quali devono avere molta esperienza.

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UpUltimo aggiornamento: 01/04/2006