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Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione II - I tentativi di riorganizzazione amministrativa e la loro crisi (1520-1560 circa)

3. I rapporti tra stato e Chiesa: il controllo dei Re Cattolici sui benefici e le rendite ecclesiastiche

La comprensione dei rapporti tra Corona spagnola e curia romana non può prescindere dalle vicende della Reconquista e dalla politica italiana di Innocenzo VIII (1484-92): questi, per la necessità di ottenere l'aiuto di Ferdinando d'Aragona nella penisola italiana, concesse il 13 dicembre 1486 alla Corona spagnola il patronaggio di tutti i maggiori benefici ecclesiastici situati nei territori ancora nelle mani delle popolazioni moresche. Tale accordo aveva un'importanza vitale, poiché avrebbe trovato applicazione in tutti i territori americani, soprattutto per l'abilità con cui Ferdinando si adoperò per ottenere il controllo assoluto sulle fondazioni ecclesiastiche dei territori oltreoceano. Tuttavia, il controllo sui benefici della penisola iberica non fu mai altrettanto completo, anche se i sovrani castigliani ottennero quasi tutto ciò che chiesero. Con l'esercizio di pressioni diplomatiche (di cui qui si dà un esempio) essi fecero sì che i benefici spagnoli non fossero più concessi a stranieri, e che il pontefice accordasse loro il diritto alla nomina dei vescovi. Riuscirono anche a impedire che la cancelleria romana avocasse l'appello delle cause civili tenutesi a Valladolid. Ma soprattutto, ottennero un controllo perpetuo sulle ricchezza della Chiesa, che prevenne i loro successori dal compiere operazioni aggressive quali quella di Enrico VIII Tudor. Di fatto, le contribuzioni dovute direttamente dalla Chiesa o riscosse da essa — quali la tercias reales, ovvero il terzo delle decime pagate alla Chiesa castigliana, e quali la cruzada, ovvero il finanziamento della guerra di riconquista ottenuto attraverso la vendita di indulgenze — divennero regolari fonti di entrata per i sovrani cattolici.

Fonte:: E. BUCETA, Contribución al estudio de la diplomacia de los Reyes Catolicos, in «Anuario de Historia del Derecho Español», tomo VI, 1929, pp. 145-96.


Istruzioni date a don Diego Lopez de Haro per la sua ambasciata, Anno 1493


Il Re e la Regina. Ciò che Voi don Diego Lopez de Haro del nostro Consiglio e nostro governatore del Regno di Galizia dovete procurare a Roma sia col Santo Padre sia con i reverendissimi Cardinali e altre persone […] è che si faccia e si concluda come segue: In primo luogo direte a sua Santità che, come egli è a perfetta conoscenza, ci ha tempo fa concesso in un suo breve la facoltà di procedere alla riforma delle monache dei monasteri dei nostri regni, con la quale speriamo di rendere un gran servizio a Dio, poiché nei nostri regni si trovano molti religiosi e monasteri e istituti religiosi di monache e frati che non osservano le regole del loro ordine e non vivono bene e onestamente come queste comandano, e di più essi hanno costumi molto disonesti sia nel comportamento che nell'amministrazione dei beni dei loro istituti, e da ciò nascono molti scandali e inconvenienti […]. Inoltre direte a sua Santità come il papa Martino di benemerita memoria concesse a perpetua memoria al signor Re don Giovanni di glorioso ricordo nostro padre e ai suoi successori una bolla per la quale si concedeva il diritto di riscuotere una parte delle decime ecclesiastiche che nella nostra lingua si chiamano le tercias, come viene anche ricordato nel memoriale delle concessioni, e che sin qui si sono regolarmente riscosse. Dovete far esaminare quella bolla e quindi dovete giudicare se è necessario farla confermare ed estendere ai nostri regni di Castiglia, Léon e procurarla per quelli recentemente conquistati. Inoltre direte a sua Santità che alcuni prelati di recente nomina in questi nostri regni si sono lamentati che le annate dovute dalle loro chiese sono aumentate rispetto a quanto veniva richiesto nel passato, come è ricordato nel registro conservato nella camera apostolica, e da ciò patiscono molto aggravio e danno; perciò supplicherete sua Santità di ordinare la riduzione della tassa delle annate nelle chiese di tutti i nostri regni e di tutti i nostri domini all'entità tradizionale […] e che promulghi perciò una bolla nella quale si stabilisca che d'ora in poi non si possa aumentare in nessun modo tale esazione, affinché i rettori delle nostre chiese non subiscano l'aggravio presente.

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UpUltimo aggiornamento: 01/04/2006