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Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione II - I tentativi di riorganizzazione amministrativa e la loro crisi (1520-1560 circa)

4. I rapporti tra stato e Chiesa: l'Inquisizione spagnola

Istituito nel 1483 e posto sotto l'immediato controllo della Corona, il Consiglio della suprema Inquisizione rispondeva a necessità politiche e religiose specificamente castigliane: prerogativa del Consiglio erano infatti il controllo e la sorveglianza non tanto sulle popolazioni ebraiche o moresche quanto su quei nuovi cristiani di origine ebraica sospettati di ritorno alle pratiche religiose consuetudinarie. Tale problema era esclusivamente castigliano non tanto nel senso che la loro presenza fosse circoscritta a quelle regioni, quanto piuttosto per il fatto che solo per le autorità castigliane essi rappresentavano un problema politico. Nonostante questo carattere regionale, il Consiglio aveva autorità su tutti i regni della Corona spagnola, autorità che soprattutto in Catalogna fu violentemente contestata fino al 1487 e il cui insediamento provocò la fuga di una popolazione di origine ebraica — tra le seicento e le tremila persone — tra la quale si contavano alcuni tra i più ricchi imprenditori e i più prestigiosi funzionari del regno aragonese. Perciò l'imposizione di un'Inquisizione legata alla Corona a un regno come quello aragonese è spesso considerata come un tentativo di Ferdinando di incrementare il proprio controllo politico sui possedimenti aragonesi. Ora, se è vero che il Consiglio dell'Inquisizione si pone come uno strumento peculiare della nuova monarchia, resta da provare che Ferdinando vedesse in essa una risorsa capace di accelerare il processo di centralizzazione politica. Piuttosto, sono proprio le funzioni religiose dell'Inquisizione ad assumere una connotazione politica: in un paese totalmente sprovvisto di unità politica il presupposto dell'unità della fede veniva a fungere da succedaneo di tale unità, che legava insieme castigliani, aragonesi e catalani. È in questo senso che vanno letti gli sviluppi ulteriori, come la persecuzione degli alumbrados — assertori di una religiosità purificatrice e intimistica — negli anni venti del Cinquecento, che incrementò notevolmente il potere dei tribunali religiosi, nonostante fossero esercitate su Carlo V forti pressioni per sopprimere gli abusi inquisitoriali. La ribellione luterana diede un nuovo corso e una nuova funzione a un tribunale nato per estirpare la religiosità giudaica dalla penisola iberica.

Fonte:: H. C. LEA, A History of the Inquisition in Spain, New York, 1906-907, vol. IV, Appendice IV, pp. 571-75, 4 voll.


Capitoli preparati dal Reverendo Signor Padre Priore di Santa Cruz e confermati dalle Loro Altezze (dicembre 1484)


Per mandato dei serenissimi Re e Regina nostri signori io, priore di Santa Cruz, confessore delle Loro Altezze, inquisitore generale per autorità apostolica nei regni di Castiglia e Aragona, decreto i seguenti articoli toccanti alcuni problemi della Santa Inquisizione […].

1) In primo luogo che ogni territorio in cui sia necessario istituire l'Inquisizione, così come quelli in cui essa già esiste, si provveda di due inquisitori e di un consigliere, i quali devono essere persone di cultura, di buona fama e di coscienza, i più idonei che sia possibile, e li si deve provvedere di un usciere, di un procuratore fiscale e di notai e degli altri ufficiali necessari all'inquisizione, i quali devono avere l'esperienza e la diligenza inerenti alla loro funzione, e a tutti deve esser pagato uno stipendio fissato; ed è volontà delle Loro Altezze che nessuno dei detti ufficiali dall'esercizio della funzione percepisca mance per gli atti connessi alla detta inquisizione e agli affari da essa dipendenti, sotto pena della perdita dell'ufficio: e comandano che nessun inquisitore assuma come ufficiale un suo parente o intrinseco, poiché solo così può essere soddisfatto il bene del servizio delle Loro Altezze. […].

3) Item per quanto al tempo del papa Sisto IV di buona memoria si fossero emanati dalla corte di Roma alcuni atti e bolle e manuali di confessione eccessivi e contrari al diritto, in pregiudizio della detta Inquisizione e dei suoi ministri, comandano le Loro Altezze di promulgare carte e provvedimenti — generali per tutto il regno — per impedire l'esecuzione delle bolle papali suddette […].

4) Item le Loro Altezze concedono agli inquisitori e agli ufficiali impiegati nella detta inquisizione di comunicare il proprio nome agli ambasciatori presso la corte di Roma, per procurarsi in loro nome un indulto papale che consenta di usufruire dei benefici e delle dignità vacanti applicate a certe chiese del regno, alle quali saranno nominati dalle Loro Altezze.

5) Inoltre le Loro Altezze, poiché ritengono giusto conceder grazia dei beni a tutti coloro che, riconosciuti colpevoli di eretica pravità, si riconcilieranno con i dettami della Chiesa e affinché al momento dell'ottenimento della grazia i riconciliati possano ricuperare i propri debiti, in qualsiasi tempo contratti, e affinché non debbano patire sequestri da parte del fisco se nel frattempo i loro beni mobili e immobili sono stati venduti, dati in concessione, in obbligo prima della loro riconciliazione, ordinano che tali beni restino nelle mani degli amministratori inquisitoriali […]. 10) Inoltre il tesoriere non deve vendere nessuno di questi beni, né può ricevere denari o beni diversi da quelli confiscati, e questi appartengono al fisco delle Loro Altezze, a meno che alla presenza di due notai, uno a carico del tesoriere e uno a carico delle Loro Altezze, non si registri l'incameramento dei beni o del denaro sequestrato, affinché se ne possano in seguito ricevere i conti.

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UpUltimo aggiornamento: 01/04/2006