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Didattica > Fonti > Stato e società nell'ancien régime > II, 16 | |||||||||
FontiStato e società nell'ancien régimea cura di Angelo Torre © 1983-2006 – Angelo Torre Sezione II - I tentativi di riorganizzazione amministrativa e la loro crisi (1520-1560 circa)16. II reclutamento del personale: la figura del «common informer»La documentazione conosciuta intorno a questo particolare tipo di funzionario inizia dal 1519, e da questa data al periodo elisabettiano la sua attività è principalmente volta a reati riguardanti le dogane e il commercio con l'estero. A partire dall'ascesa al trono di Elisabetta la principale occupazione di questo odiatissimo personaggio è connessa a reati riguardanti il regime di lavoro previsto dallo Statute of Artificers (terza sez., doc. 15/a), e coincide con il massimo di attività documentata fino agli anni venti del secolo successivo, durante i quali vengono poste restrizioni alla sua sfera d'azione. È tuttavia opinione comune che l'asse principale degli interessi e delle attività degli informatori professionali sfugga alla documentazione ufficiale: l'azione dell'informatore è sotterranea, troppo spesso limitandosi a pressioni ricattatorie sui singoli contravventori, presumibilmente borghesi, poiché le accuse vertono principalmente a reati legati ad attività economiche. Ai ricatti si affiancano frodi legali, che consistono nell'antedatazione delle accuse in vista di aumenti di pena, e quindi di profitto per i delatori. Anche le pene sono legate ad attività economiche poiché si prevede che la gogna venga esposta nei luoghi di mercato. Tuttavia, i provvedimenti dell'editto elisabettiano, che vertono principalmente sulla pubblicità delle attività degli informatori, sono palesemente insufficienti, e servono presumibilmente a conservare intatta la forza ricattatoria di personaggi che ci si sforza di distinguere dagli ufficiali regi. La vera limitazione delle loro competenze la si raggiunge solo nel 1624, quando si prevede di confinare le cause intentate dai delatori alla specifica contea in cui sono stati commessi i reati in questione, al fine di limitare i costi delle cause, e circoscrivere le possibilità ricattatorie degli informatori. Quel che non si riesce a eliminare è tuttavia il costo sociale di una burocrazia centrale asfittica, e della compressione delle possibilità di mobilità ascendente connesse con l'esercizio delle pubbliche funzioni. Fonte: The Statutes of the Realm from the twentieth year of the Reign of Henry III to the end of the Reign of Anne, 1235-1713, London, Stationary Office, 1888, pp. 524-26. Un editto per la repressione dei disordini degli informatori comuni rispetto alle leggi penali (1576: 18 Eliz., c. 5) Per la riparazione dei diversi disordini commessi dagli informatori comuni, e per una più accurata esecuzione delle leggi penali si stabilisce che ogni informatore dovrà intentare personalmente la causa, e solo in questo modo, o farla muovere da un suo procuratore personale […] e non potrà deputare nessuno a questo scopo; e che al momento della denuncia si debba registrare la data reale, con l'indicazione dell'anno, in cui il reato è stato commesso, e perciò ogni corte che la accetti debba registrarla senza possibilità di antedatarla […]. 2. E similmente si stabilisce che non si possa muovere alcuna causa senza agire nella forma suddetta; e che per ognuna di esse si debba indicare il nome delle parti in causa, e altresì l'editto al quale si è contravvenuto; e che ogni scrivano che agisca in difformità da queste norme debba essere condannato alla pena di 40 scellini ogni volta […]. 4. […] che nessuno di tali informatori o querelanti potrà conciliare o accordarsi con ogni persona o persone che contravvengano o siano sospettate di contravvenire agli statuti penali, riguardo alla composizione di detto reato, ma che invece soltanto dopo aver risposto alle inquisizioni di una corte di giustizia dietro informazione o denuncia possano essere condannate e perseguite, e solo per ordine o col consenso della corte dalla quale dipende il giudizio in merito al reato commesso […]. 5. E […] che ogni persona o persone […] che commettano il reato di giungere a composizioni o altre offese, contrarie allo spirito di questo statuto, oppure durante una causa, o senza processo per qualsiasi tipo di reato contro gli statuti penali, pratichi una composizione o prenda denaro o accetti ricompense o promesse di ricompensa a sé o ad altri, senza ordine e consenso della corte regia di Westminster, in tal caso il colpevole o i colpevoli saranno perseguiti penalmente, e saranno puniti alla gogna nel mercato più vicino al luogo in cui hanno commesso il fatto, durante il tempo di mercato e per lo spazio di due ore, e per questo saranno inibiti in perpetuo dal denunciare o chiamare in causa o informare […]. 8. E si stabilisce anche che queste disposizioni non possono essere estese in nessun modo ai nostri ufficiali giudiziari, anche nel caso che per l'adempimento delle loro funzioni ricorrano a informatori o a muovere causa contro particolari del regno per reati connessi alla prerogativa del loro ufficio […]. |
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