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Didattica |
FontiStato e società nell'ancien régimea cura di Angelo Torre © 1983-2006 – Angelo Torre Sezione III - La nascita dell'assolutismo e il ricambio delle élites (1560-1660)3. Un elemento cruciale: il peso della stratificazione sociale nella monarchia del secolo di ferroLe ricerche dell'ultimo ventennio sulla storia sociale della nobiltà nel continente europeo hanno dimostrato come questo ceto sia estremamente fluido, e venga investito dai processi di mobilità ascendente innescati sia dalle vicende economiche sia dalla presenza dello stato. La chiave per la comprensione di tale mobilità non risiede tuttavia nella definizione della società di ancien régime come società di ordini, a struttura quindi simile alle società castuali, con rigidi steccati tra un ordine e l'altro (il sangue, ecc.), e neppure come società di classi (cioè con la discriminante essenziale della rendita fondiaria di cui godono i diversi settori della classe dominante). Piuttosto, tale società va intesa in base a una stratificazione fondata sulla definizione di status e sul prestigio. In questi termini, l'accesso alla condizione nobiliare è rilevante sia perché può essere raggiunto in base al genere di vita (vivere nobilmente è condizione intrinsecamente legata alla natura nobile), o attraverso strategie di ascesa consentite dall'apparato statale (gli uffici e la condizione nobiliare a essi strettamente legata, almeno per quanto riguarda i gradini medio-alti dell'amministrazione). Dal punto di vista dell'apparato statale, ciò ha implicazioni rilevanti poiché, almeno nel continente, l'accesso alla condizione nobiliare, comunque raggiunta e definita, consente il godimento di privilegi, primo dei quali l'esenzione fiscale. Chiunque sia in grado di vantare uno status nobiliare o un prestigio ad esso corrispondente può sperare, o imporre, la propria iscrizione nel gruppo di privilegiati esenti dall'imposta diretta. I documenti qui presentati esprimono tentativi dell'autorità statale di prendere conoscenza del fenomeno, imponendo restrizioni sia sulle condizioni di accesso allo status nobiliare, sia al complesso di privilegi che da questo derivano. Nel primo caso si tenta di prendere globalmente in esame il problema, con le sue implicazioni fiscali (doc. a); nel secondo si prendono provvedimenti nei confronti dei detentori non nobili di terre precedentemente legate alla condizione nobiliare (doc. b). Fonti: a/ Recueil Chronologique de tous les Placards, Édits, Decrets, Réglemens, Instructions et Traités, concernans les livres et marques d'Honneur et Noblesse, Port d'Armes, d'Armoiries… depuis l'année 1431 jusqu'au mois de mai 1785, Bruxelles, Ermens, 1785, ff. 98-120; b/ F. A. ISAMBERT e altri, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789, Paris, Imprimerie Nationale, 1822-33, 29 voll, vol. XV, pp. 226-38. a/ Editto degli arciduchi Alberto e Isabella concernente il porto di blasoni, titoli e altri segni d'onore e di nobiltà (14 dicembre 1616)Poiché veniamo particolarmente informati che […] numerose persone contravvengono alle nostre precedenti ordinanze e usurpano titoli d'onore che non appartengono loro, né per qualità né per merito, con grande pregiudizio della nostra sovranità, dell'interesse dei nostri vassalli e sudditi che appartengono alla vera e antica nobiltà […] stabiliamo e ordiniamo i […] punti seguenti. […] II. Proibiamo a tutti i nostri sudditi abitanti nei paesi di nostra obbedienza, di qualunque qualità o condizione siano, di prendere, portare o fregiarsi del nome o del blasone di altre casate o famiglie nobili, salvo che il loro lignaggio maschile non sia del tutto estinto, e salvi ovviamente quei gentiluomini ai quali concederemo esplicita autorizzazione o altra disposizione valida […]. III. Proibiamo e inibiamo a chiunque di trasferire o invertire l'ordine dei propri quarti di nobiltà, sia nelle loro genealogie, sculture, epitaffi, vetrate o arazzi o altrove, in pubblico come in privato, o di inserirvi quarti presi a prestito da altre casate […]. IV. E per quanto concerne coloro che, sia per successione, testamento, donazione, contratto dotale o acquisto o a qualsiasi altro titolo, entreranno in possesso, nelle terre suddette, del cognome di qualche famiglia nobile, essi non potranno portare il nome e il blasone di queste, come se nome e blasoni fossero quelli delle famiglie di origine, e non si potranno proclamare signori dei detti luoghi […]. IV. Coloro che hanno macchiato la loro nobiltà con l'esercizio di arti meccaniche, mestieri o altro, o professioni vili, derogando alla loro qualità principale, non potranno più godere di questa […]. VII. Proibiamo e interdiciamo a tutti i nostri vassalli, di qualunque stato e condizione, di attribuirsi, e a tutti gli altri di attribuir loro sia in parole che in scritti, il titolo di Barone, o altro simile, o superiore, sia di apporre nei loro blasoni stemmi indicanti tali titoli, o corone indebitamente acquisite […]. VIII. Allo stesso modo proibiamo a tutti i nostri detti vassalli, sudditi e abitanti nei nostri territori, di qualunque condizione e stato, di spacciarsi o darsi il titolo di Cavalieri, se non sono stati istituiti e creati cavalieri da Noi o dai nostri predecessori […]. X. E poiché alcuni sudditi, non possedendo i meriti necessari a richiedere al loro principe naturale il titolo d'onore e la dignità alla quale aspirano, poiché questo è al di là della loro possibilità, la vanno a ricercare presso altri principi stranieri, in pregiudizio dei diritti della nostra sovranità, altezza e preminenza, e a danno e disprezzo dei nostri altri sudditi che devono contribuire nelle nostre province alle taglie, donativi e altre contribuzioni… b/ Editto di regolazione generale delle taglie, usurpazioni di nobiltà, bastardi, rescissione di vendite di terre comuni e d'uso collettivo (marzo 1600)Enrico, ecc. […] In seguito alle lagnanze che ci vengono rivolte in merito alla riscossione delle taglie, circa gli abusi, ineguaglianze, malversazioni ed esazioni commesse, abbiamo deputato commissari di provata qualità e integrità al fine di ricevere informazioni fondate […] ordiniamo agli eletti […] 4. D'informarsi circa il nome degli esenti, e la causa della loro esenzione, per determinare se alcuno d'essi si attribuisca indebitamente tale qualità […]. 5. Le imposte di chi si sarà indebitamente esentato saranno quindi inserite nelle commissioni che gli eletti invieranno alle singole parrocchie, poiché per tanta somma non pagata da qualcuno, altrettanta viene a gravare su qualcun altro già tassato secondo la sua qualità e i suoi beni […]. 16. Per addivenire a una più scrupolosa redazione e ispezione dei ruoli delle taglie […] la condizione dei contribuenti sarà affiancata al loro nome, come ad esempio giudice, cancelliere di tribunale, notaio, sergente, procuratore di signoria, mercante, artigiano o contadino, e si dovrà precisare se la terra viene dai singoli coltivata per sé o per altri, e quanti aratri possiede ciascuno, e così via. 17. I nomi degli esenti, se ve ne sono, saranno apposti alla fine dei ruoli, specificando il motivo dell'esenzione, e se non ve ne sono, lo si dovrà specificare: in mancanza di tale precisazione, ingiungiamo agli eletti di condannare gli esattori a pene pecuniarie […] ed esemplari, nel caso che si scopra che tali omissioni hanno natura deliberata. 19. I detti ripartitori delle taglie comprenderanno nel ruolo dei contribuenti i fittavoli degli ecclesiastici, dei gentiluomini e di altri privilegiati, sia in ragione della loro ricchezza, sia in ragione dei profitti che possono ricavare dai detti fitti. E poiché alcuni privilegiati si rendono colpevoli di frodi e affidano le proprie terre a persone che ne dispongono in base a prezzi fissati mediante accordi segreti, simulando talvolta addirittura di essere servitori domestici dei proprietari della terra, cosa della quale i più ricchi e benestanti di ogni parrocchia abusano notevolmente, poiché accettano e assumono tale definizione per ottenere l'esenzione dal pagamento delle dette taglie, in danno degli altri abitanti; proibiamo espressamente loro di commettere ancora tale reato […]. 32. Si rivela altresì necessario ridurre l'esenzione di molti ufficiali dell'amministrazione, che non ne hanno dignità, ma la annettono alla somma che pagano per l'ufficio, e questo per impedire il desiderio dei ricchi di abusarne, per esempio facendosi nominare deputati agli Stati, senza che alcuno di essi abbia mai ricoperto funzione pubblica; ordiniamo pertanto che d'ora in poi le esenzioni attribuite agli ufficiali più in basso elencati […] siano ridotte […]. |
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Ultimo aggiornamento: 01/03/2006 |