Fonti
Stato e società nell'ancien régime
a cura di Angelo Torre
© 1983-2006 – Angelo Torre
Sezione III - La nascita dell'assolutismo e il ricambio delle élites (1560-1660)
14. Assolutismo e ufficiali: il controllo della burocrazia
L'intervento del governo centrale sulle sperequazioni che i documenti precedenti fanno emergere con tanta insistenza impone vigorosi mutamenti all'amministrazione locale, la cui attuazione e il cui successo determineranno nuove possibilità di espansione del controllo della periferia da parte delle autorità centrali. Ciò può avvenire, come nel documento a, con una missione essenzialmente votata all'imposizione dell'ordine con l'esercizio personale della giustizia, e ciò sottintende il conferimento al funzionario regio di un'autorità eccezionale, che consente il controllo e la supervisione «generale» della giustizia, e cioè dei giudici e degli altri magistrati locali, e attribuisce altresì l'autorità necessaria allo svolgimento di un'inchiesta sul settore fiscale dell'amministrazione. Ciò giustifica le reazioni che l'intensificazione della sua utilizzazione provocò nelle situazioni periferiche (doc. b). Le gerarchie di ufficiali locali, palesemente, non danno l'impressione di reagire a una «complicazione» delle funzioni burocratiche, ma piuttosto a un'intromissione e all'esercizio di un controllo su di essi. Laddove l'espansione dell'apparato statale è frenata dal permanere del contrattualismo tardo-medievale e rinascimentale, le soluzioni sono di ben diverso peso e implicazioni. In tal senso vanno le raccomandazioni di Olivares sulla necessità di mantenere l'estraneità del rappresentante del potere regio alle reti locali del potere: il viceré ha il compito, nelle formulazioni del ministro di Filippo IV, di neutralizzare, più che di controllare l'operato e l'influenza delle gerarchie di funzionari locali (doc. c). Estrema a questo proposito appare la situazione inglese: il documento d che qui si pubblica è infatti la sanzione dell'impossibilità della Corona inglese di provvedere in via extraparlamentare al mantenimento dei propri funzionari, e implica un definitivo ridimensionamento delle possibilità dei sovrani Stuart di espandere la propria presenza nelle contee periferiche senza sottoporsi al controllo dell'assemblea rappresentativa. La proibizione della concessione di monopoli da parte della Corona per scopi diversi da quelli della protezione di inventori e di imprenditori indigeni rappresenta infatti la fine di una pratica che aveva contraddistinto la politica inglese, quella cioè di concedere, con poco riguardo alla legalità e all'opportunità dei provvedimenti in base a preoccupazioni essenzialmente finanziarie, monopoli in favore di cortigiani o finanzieri a questi legati. Anche da questo punto di vista, le divergenze dei processi innescati dalla presenza dello stato nel continente e sull'isola britannica, paiono approfondirsi nel corso della prima metà del Seicento.
Fonti: a/ G. HANOTAUX, Origines de l'institution des intendants des provinces, Paris, Champion, 1884, pp. 179-86; b/ MOUSNIER (a cura di), Lettres et mémoires cit., pp. 556-57; c/ MARAÑON, El Conde-duque de Olivares cit., p. 444; d/ The Statutes of the Realm from the twentieth year of the Reign of Henry III to the end of the Reign of Anne, 1235-1713, London, Stationary Office, 1888, pp. 567-70.
a/ Incarico dato al sire de Panisse, presidente nella corte delle «Aides» di Montpellier
per assumere l'incarico di intendente di giustizia in Corsica (1553-55)
Enrico, ecc. […]. Essendo venuti a conoscenza del fatto che nell'isola di Corsica, da poco tempo ridotta alla nostra obbedienza, mai finora si è mantenuta e osservata alcuna buona e raccomandabile forma di Giustizia […].
Abbiamo perciò deciso di inviare colà […] il nostro amato e fedele consigliere presidente della nostra corte degli aiuti di Montpellier, maestro Pierre Panisse […] e questi […] deputiamo con le presenti con il compito di portarsi nella detta isola, e gli abbiamo affidato e affidiamo pieno potere, autorità, commissione e mandamento speciale, affinché, dopo essersi consultato con il nostro amato e fedele consigliere e ciambellano ordinario di sire Jourdan Ursin, governatore e luogotenente generale nella detta isola, convochi e raduni presso di sé tutti i ministri e preposti alla giustizia della detta isola, insieme con i più anziani e autorevoli personaggi che riterrà opportuni, tanto del clero, quanto della nobiltà e del Terzo o comune stato, e alla loro presenza o altrimenti si dovrà informare dei costumi, costituzioni, usanze e consuetudini osservati nella detta isola riguardo ai fatti della giustizia, sulla quale desideriamo che egli abbia la sovrintendenza generale all'esercizio e amministrazione della medesima, tanto sul diritto civile che sul criminale, su tutte le persone indifferentemente, di qualunque stato, qualità o condizione siano […] e laddove nella detta isola si rinverranno giustizie e giurisdizioni particolari e subalterne, dovrà sapere come devono venir governati quegli ufficiali, se compiono il proprio dovere, che funzioni svolgono, e prenderà complete e debite informazioni sulla necessità e utilità della loro sopravvivenza o se non sia più consigliabile sopprimerle…; e quanto alle materia di cui avrà competenza, sia in prima istanza che in appello, ne giudicherà e deciderà con piena sovranità […].
Il detto presidente si recherà nelle città, luoghi e comunità della detta isola, dove sarà necessario […] e s'informerà compiutamente e diligentemente e segretamente il detto presidente sull'operato dei giudici, magistrati, cancellieri e altri ufficiali e ministri della giustizia del paese e del loro governo, della forma e del modo dei loro rapporti con il popolo, del modo in cui adempiono al proprio dovere, e all'esercizio delle proprie cariche e uffici. E se si daranno lagnanze e dubbi di concussione, malversazione e abuso commessi nell'adempimento delle loro funzioni, e se le informazioni e inchieste da lui svolte individueranno alcuni di tali magistrati, ufficiali e ministri della detta giustizia, colpevoli delle dette concussioni, malversazioni e abusi, egli li dovrà convocare o altrimenti procederà contro di essi alla correzione e punizione esemplare di tali delitti e malefici, come riterrà giusto e opportuno a seconda dei casi, con sospensione eventuale dalle cariche e uffici […] e allo stesso modo il detto presidente si comporterà e si informerà al riguardo di tutti quanti hanno l'incarico, l'amministrazione e il maneggio dei nostri denari e finanze […] per stabilire in verità come hanno retto le loro cariche, amministrazione e maneggio, se qualcuno di loro si è macchiato di furti, doppiezze o abusi.
b/ Lettera di protesta dei tesorieri di Francia di Moulins contro l'intendente Verger (1643)
Monsignore,
le ingiurie che qui quotidianamente riceviamo dal signor du Verger, che per volere del Re è stato inviato in qualità di intendente di giustizia, e il cui nome e il cui carattere abbiamo sempre avuto nella considerazione dovuta, sono così insopportabili negli stessi termini delle sue ordinanze, e hanno un carattere dichiaratamente pubblico per la stampa, affissione e divulgazione di cui sono oggetto, che non possiamo esimerci dal domandarvi umilmente la giustizia che dobbiamo attenderci dalla vostra alta autorità; a tale scopo, Monsignore, vi inviamo le dette ordinanze dell'intendente e quelle da noi emanate, affinchè vogliate incaricare qualche membro del Consiglio di farne una relazione in cui si sottolinei l'irragionevolezza e l'ingiustizia di tale modo di trattarci indegnamente e senza la minima giustificazione. Per non renderci sospetti di faziosità, Monsignore, ci asteniamo dal lagnarci in questa sede delle procedure straordinarie dell'intendente, e ci limitiamo ad affermare come queste conducano il popolo alla rovina, e lascino la provincia nella confusione più indescrivibile […].
c/ Il viceré tra centro e periferia
Ovunque va ritenuto opportuno per il governo che il veceré, il governatore e qualunque ministro della giustizia non sia nato nel territorio che governa, poiché l'indipendenza del funzionario più alto in grado va ritenuta come l'elemento più importante per il buon governo; tale qualità favorisce il successo dei vassalli forestieri nelle funzioni alle quali vengono preposti, perché induce il desiderio di dimostrare il proprio valore con la fedeltà, l'amore per vostra maestà e la dimostrazione dell'attaccamento alla monarchia; e nel caso che vostra maestà si trovi ad avere ministri nativi dei diversi regni nei quali esercitano le proprie funzioni, sarà sufficiente introdurvi governatori e ministri castigliani; solo allora, signore, si potrà definire fortunata questa monarchia e vero sovrano vostra maestà, poiché terrà unito il più vasto impero oggi esistente, mentre nella forma oggi osservata per il governo si potranno trovare molti che osservano, e non senza fondamenti immotivati, che sarebbe maggiore il potere di vostra maestà se sotto di esso si mantenessero meno possedimenti, e tutto ciò deriva puramente da questa differenza e mancanza di fiducia (termini indegni di vostra maestà) di cui non è possibile trovare una giustificazione reale […].
d/ Un editto concernente monopoli e dispense (1624: 21 Iames I, c. 3)
Poiché vostra maestà […] nel 1610 ha pubblicato in tutto il regno la decisione di ritenere contrarie alla legge tutte le concessioni di monopoli e di dispensa dalla legge ordinaria del regno, e il potere di concederla, oppure l'autorità di comporre la conciliazione delle pene previste, e poiché tale dichiarazione è del tutto consona e congruente con le antiche e fondamentali leggi di questo regno. E poiché in seguito vostra maestà si è compiaciuta di dar espresso ordine per impedire a chicchessia di modificare la vostra volontà, tuttavia in seguito a cattive informazioni e consigli di chi indebitamente pretendeva di provvedere al pubblico bene, numerose dispense e garanzie sono state concesse e ottenute e poste in esecuzione […]. Per evitare e prevenire simili fatti nel tempo a venire, piaccia a vostra maestà, dietro l'umile suggerimento dei lords spirituali e temporali e dei comuni riuniti nel presente parlamento, dichiarare e stabilire […] che tutti i monopoli e tutte le commissioni, sovvenzioni, licenze, carte e patenti presenti e future, concesse e da concedere a persone singole o corpi politici o corporazioni di qualunque natura […] vanno considerate contrarie alle leggi del regno, vengono private di ogni effetto e della possibilità di esecuzione.
2. E […] che tutti i monopoli ecc. dovranno d'ora in poi venir giudicati, uditi ed esaminati secondo l'autorità della legge comune (common law) di questo regno e non altrimenti. […]
6. Tutto ciò alla condizione […] che ognuna delle restrizioni sopra menzionate non si applica alle patenti o ai privilegi concessi […] al solo scopo di istituire nuove manifatture nel regno della persona dell'inventore di tali manifatture, al quale solo verrà concesso il privilegio di sfruttare tale monopolio per il periodo di quattordici anni, purché tale monopolio non sia pregiudizievole allo stato del regno, non provochi aumenti di prezzi all'interno, ostacoli al commercio con l'estero […].
9. Si pone altresì la condizione […] che tale editto ed ogni sua parte non potrà venir esteso e applicato in pregiudizio della città di Londra, o delle altre città e borghi corporati di questo regno per quanto riguarda la concessione di privilegi o patenti […] o la conservazione delle leggi consuetudinarie in esse vigenti […] o la regolamentazione di corporazioni, compagnie o società legate alle arti e mestieri e commerci, o a ogni compagnia o società commerciale del regno, eretta per il mantenimento e l'incremento o il controllo di ogni tipo di commercio; al contrario tali privilegi, consuetudini, società ecc. restano in vigore e non vengono toccate da tale editto […]. |