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Didattica

Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione III - La nascita dell'assolutismo e il ricambio delle élites (1560-1660)

15. Un modello alternativo: il controllo sociale decentrato nell'Inghilterra dei Tudor e degli Stuart

La tendenza che a più chiare lettere è possibile inferire dalle vicende dell'amministrazione locale inglese tra Cinque e Seicento è quella dell'importanza ormai decisiva assunta dalle giustizie di pace. Prima del governo elisabettiano i giudici di pace avevano come compito essenziale quello di disperdere e contenere, nonché di reprimere i disordini locali, le sollevazioni popolari, mentre un collegio di giudici aveva l'autorità di costringere i sudditi al pagamento dell'imposta. Ma soprattutto le sessioni collettive andavano conoscendo una mutazione sostanziale di compiti, poiché il disbrigo della giustizia si andava precisando come distinto da quello prettamente amministrativo. Di fatto il giudice di pace si stava trasformando nell'esecutore degli statuti promulgati dal Parlamento, e favoriva un aumento dell'interferenza dello stato nella vita economica che caratterizzava la strategia della dinastia Tudor. Di tale strategia, queste linee di tendenza testimoniano soprattutto il presupposto fondamentale determinato dalla paura di dover fronteggiare ribellioni interne che compromettessero le linee generali della politica estera, e, almeno fino agli anni ottanta e salvo brevi parentesi, dal desiderio di evitare coinvolgimenti diretti nello scacchiere continentale. I due documenti qui presentati testimoniano con chiarezza queste linee di tendenza. Da una parte (doc. a) uno statuto complesso e composito come lo Statute of Artificers (1563), testimonia la stretta collaborazione tra i comuni e le autorità locali, alle quali demanda l'autorità esecutiva dell'importante normativa sulla regolamentazione non solo dei rapporti tra maestri, padroni e lavoratori, apprendisti e servitù in genere, ma anche, più in generale, rinvia a una precisazione (la cui efficacia va tuttavia verificata con ricerche puntuali) dei rapporti all'interno della famiglia. Il documento b non si discosta da questa linea. Esso giustifica la propria importanza non tanto per l'importanza delle innovazioni, quanto piuttosto per il fatto di costituire una summa dei tentativi di definire e organizzare l'assistenza ai poveri che caratterizzano il secolo XVI inglese. Il quadro amministrativo in cui ci si muove è indubbiamente quello della parrocchia, ma sotto la supervisione e il controllo del giudice di pace o di un collegio di giudici. L'atto del 1601 sancisce poi i disegni più originali della legislazione Tudor sulla povertà, poiché introduce l'idea del contributo della popolazione parrocchiale al mantenimento dei poveri e alla loro costrizione al lavoro: contributo originariamente fondato su partecipazione volontaria e poi, a partire dal 1572, su basi obbligatorie. In tal modo la parrocchia, sotto il controllo dei giudici di pace, si avviava a divenire un organismo di organizzazione della vita civile.

Fonti: a/ R. H. TAWNEY - E. POWER (a cura di), Tudor Economic Documents, London, Longmans, Green, 19532, vol. I, pp. 338-49; b/ The Statutes cit., pp. 546-51.


a/ Un editto concernente diversi generi di artigiani, giornalieri, servi di campagna e apprendisti (1563: 5 Eliz., c. 4)

Sebbene siano oggi in vigore numerosi editti e statuti concernenti il mantenimento il licenziamento il salario e le disposizioni per apprendisti, servi e giornalieri, sia addetti ai lavori di campagna che nelle arti e mestieri e occupazioni diverse […] al fine di prescrivere un solo e unico ordine, prescrizione e limitazione per quanto concerne salario e altri trattamenti di apprendisti, servi e giornalieri, vi è la speranza che riunendo tutte queste norme in un'unica legge sia possibile addivenire a una più debita esecuzione loro, che consenta di bandire l'ozio, migliorare l'agricoltura, e consentire nello stesso tempo ai salariati di godere di una conveniente proporzione di salario sia in tempo di abbondanza che in tempo di scarsità […].

IV. […] nessuno, che già abbia alle proprie dipendenze un servo o una serva, e nessun servo o serva già alle dipendenze di qualche padrone potrà rescindere il contratto che lo lega al padrone, padrona o dama prima del termine stabilito […] se prima non ne avrà ottenuta licenza, per giusta e sufficiente causa, da due giudici di pace, o uno almeno, della detta contea, o dal sindaco o altro ufficiale responsabile della città borgo o città corporata […].

XI. […] E per la definizione e limitazione dei salari che i servi, annuali o quotidiani, giornalieri e artigiani, dovranno ricevere: si stabilisce […] che i giudici di pace di ogni contea […] entro i limiti delle proprie commissioni, o la maggior parte di quelli a un dato momento effettivamente ivi residenti, o lo sceriffo della contea se ne possiede la capacità, e ogni sindaco […] entro il termine del decimo giorno di giugno prossimo venturo, e d'ora in poi ogni anno a venire nelle prime sessioni generali dell'annata […] dovranno chiamare presso di sé le più esperte e autorevoli persone della contea o della città o borgo corporato a loro scelta, e discutere con loro le specifiche condizioni di abbondanza o scarsità dei tempi e altre circostanze necessarie alla propria matura considerazione, e si assumeranno l'autorità […] di limitare e determinare il salario di ognuno degli artigiani, apprendisti, servi e giornalieri per il passato regolati dagli statuti del regno […].

XI. Se alcuno di detti giudici […] non assolverà a tale compito […] di determinare i salari […] o si dimostrerà negligente […] sarà condannato alla pena di dieci sterline da pagare a sua maestà la regina […].

XV. Atteso […] che nel tempo del raccolto del fieno o del grano i giudici di pace […] con il conestabile o altro ufficiale superiore di ogni città, su richiesta o per evitare il pericolo di perdita del detto raccolto, potranno ordinare che tutti i detti lavoratori o persone diverse […] vengano impiegate giornalmente a raccogliere, mietere […] immagazzinare grano, cereali e fieno […] nessuna delle dette persone potrà rifiutarsi di far ciò sotto pena di due giorni e una notte di prigione.

b/ Un editto per il soccorso dei poveri (1601: 43 Eliz., c. 2)

Si stabilisce per l'autorità del presente parlamento che ciascun fabbriciere di parrocchia, e da due a quattro dei più cospicui possidenti locali dovranno riunirsi […] ed esser nominati annualmente a Pasqua o entro il termine di un mese dalla Pasqua, sotto il controllo e l'autorità di due o più giudici di pace della stessa contea […] e saranno chiamati sovrintendenti dei poveri di quella parrocchia: ed essi o la maggior parte d'essi prenderanno provvedimenti di tempo in tempo, in seguito e col consenso di due o più giudici di pace come sopra, per applicare al lavoro i figli di quelle persone che a giudizio […] dei sovrintendenti medesimi non siano in grado di provvedere al sostentamento dei propri bambini; e altresì per applicare al lavoro tutte quelle persone di stato coniugale o celibale sprovviste di mezzi per badare al proprio sostentamento e non dedite ad attività o commerci quotidiani; e altresì per esigere con cadenza settimanale o altrimenti, attraverso la tassazione di ogni abitante, vicario, parroco e altro, e di ogni concessionario di terre, case o decime […] miniere di carbone o boschi cedui, nei confini della detta parrocchia e per una somma o somme convenute e opportune e sufficienti, una certa quantità di lino, canapa, lana, filo, ferro e altro materiale, merce, prodotto adatto ad applicare i poveri al lavoro; ed altresì [esigeranno] somme di denaro sufficienti al soccorso degli zoppi, inabili, vecchi, ciechi e simili persone povere e impossibilitate a lavorare, e anche allo scopo di collocare i bambini come apprendisti […]. E i fabbricieri di parrocchia e i sovrintendenti così nominati […] col consenso dei giudici di pace nelle forme sopraddette dovranno riunirsi almeno una volta al mese nella chiesa della detta parrocchia, il pomeriggio della domenica dopo i servizi divini, allo scopo di prendere in considerazione il corso da imprimere e l'ordine da comandare rispetto alle materie suddette, e dovranno altresì, entro quattro giorni dal termine di ogni anno, dopo la nomina di altri sovrintendenti come sopra, rendere a due giudici di pace un completo e dettagliato conto delle somme di denaro ricevute, o distribuite o esatte, nonché quelle non ricevute, come pure le quantità di materiale […].

2. […] e dovranno esigere le somme di denaro e gli arretrati con l'autorizzazione di due giudici di pace, e chiunque opporrà il proprio rifiuto alla quota di sua spettanza dovrà venir colpito dal sequestro dei beni o del denaro, e le somme così ricavate dovranno venir impiegate nel soccorso dei poveri, e il rimanente dovrà venir reso ai medesimi […].

3. E […] sarà consentito, previo assenso di due giudici di pace, ai sovrintendenti e fabbricieri di parrocchia, o alla maggior parte d'essi, di collocare i bambini di famiglie povere come apprendisti nelle forme sopraddette […] fino all'età di ventiquattro anni […].

4. E nell'intento di provvedere della forma più conveniente di abitazione i suddetti poveri inabili si stabilisce […] con l'assenso del signore o dei signori locali, di destinare a tale uso parcelle di terre comunali o incolte del territorio della parrocchia medesima, mediante un accordo con il signore o i signori sopraddetti ratificato e approvato dai giudici di pace della detta contea nelle loro generali quarter sessions […] e costruire in tali terreni comuni e incolti di conveniente sito abitazioni per i poveri sopraddetti […].

7. E i sindaci, balivi e altri ufficiali superiori di ogni città e borgo corporato di questo regno, fungenti da giudici di pace, avranno la medesima autorità, in virtù di questo atto, entro i confini e i limiti delle proprie giurisdizioni… attribuita ai giudici di pace […].

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Ultimo aggiornamento: 01/03/2006