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Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione IV – La ristrutturazione dello stato e i suoi meccanismi sociali nel secondo Seicento

3. La limitazione dell'autorità politica della nobiltà: il compromesso prussiano del secondo Seicento

Il compromesso del 1653 costituisce un esempio classico dell'equilibrio di forze tra nobiltà e potere centrale nella Prussia del grande elettore Federico Guglielmo, e illustra come la sua politica interna venisse subordinata alla politica estera. Scopo prioritario di Federico Guglielmo, infatti, era la costituzione di un esercito stanziale e la garanzia di una costante erogazione di fondi che il mantenimento di quest'ultimo comportava. Per l'ottenimento dell'obiettivo primario il grande elettore dovette, una volta resosi conto delle resistenze che esso induceva, piegarsi a concessioni significative alle élites locali, piccoli nobili dalla forte propensione al commercio con l'estero. Il risultato di tale strategia è costituito dal compromesso del 1653, che sancisce un relativo rafforzamento di entrambi i gruppi di dominanti — principe e nobili locali — a spese della popolazione non libera delle campagne, per la quale il compromesso prevedeva un inasprimento definitivo della subordinazione giuridica al signore fondiario. Va in ogni caso sottolineata la struttura formale del documento: esso consiste in una serie di precise affermazioni intorno a ognuno dei punti sui quali poteva sorgere disaccordo tra principe e ceti. Una prima sezione infatti si preoccupava di ribadire la tolleranza di una difformità religiosa tra principe ed élites locali (calvinista il primo, generalmente luterane le seconde), fatta eccezione per le popolazioni di Cleves, cattoliche. Una seconda serie di articoli si preoccupava di precisare il mantenimento del principio dell'indigenato, o coincidenza tra la nazionalità degli ufficiali regi e quella delle popolazioni. Un terzo gruppo di articoli riaffermava la necessità del principe di consultare gli Stati — fatto questo del tutto evaso dal primo. Infine un quarto gruppo fissava le forme giuridiche dell'autorità politica dei signori rurali sui propri contadini. Non meno importanti erano le norme, che qui non è stato possibile riportare, che fissavano il godimento di garanzie da parte della nobiltà sia di fronte alle autorità esterne — quali, ad esempio, gli ufficiali principeschi — sia di fronte alla dispersione dei propri patrimoni fondiari, sia soprattutto di fronte alla fiscalità centrale, dalla quale venivano dichiarati esenti, e in particolare per quanto riguardava l'estensione della imposta sul consumo del sale.

Fonte: C. A. MACARTNEY (a cura di), The Habsburg and Hohenzollern Dynasties in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, New York, Harper & Row, 1970, pp. 229-41.


Il «compromesso» del 1653 (26 luglio 1653)


Noi, Federico Guglielmo, per grazia di Dio margravio di Brandenburgo […] rendiamo noto e manifesto nel nome nostro e dei nostri eredi e successori […] che in cambio della concessione fattaci dai nostri leali e obbedienti Stati […] dell'elettorato e marca del Brandenburgo, estendentesi su entrambi le rive dei fiumi Oder ed Elba, nella Dieta ora convocata […] del pagamento di […] [la somma non viene precisata nel testo], e ci è stata rivolta l'umile richiesta di porre rimedio alle seguenti doglianze […].

1. In primo luogo […] intendiamo confermare i precedenti trattati del paese secondo i quali chiunque lo desideri può continuare a professare la dottrina di Lutero e la confessione di Augusta come stabilito dalla grande Dieta imperiale di Augusta alla presenza di sua maestà imperiale Carlo V il 25 giugno 1530 e degli elettori e degli Stati del Romano impero, e come in seguito è stato praticato negli edifici del culto luterano, in particolare quelle di questo Elettorato […]. Nessuna pressione potrà esser esercitata sugli aderenti a tale confessione affinché l'abbandonino, poiché non ci siamo mai arrogati il diritto di dominio sulle coscienze. Nessuna persona la cui religione sia sospetta potrà tuttavia avere accesso a uffici e cariche il cui patronaggio è di nostra esclusiva competenza. […]

2. Non sarà consentita la pratica religiosa, in pubblico come in privato, ai papisti, ariani […] e nel caso che giunga a nostra conoscenza l'istituzione di sette di questo genere, contrarie alla nostra volontà, nelle terre del nostro Elettorato, provvederemo […] a punirle debitamente.

Abbiamo uno speciale accordo con i Giudei, in virtù del quale traffici di ogni genere sono loro proibiti […] eccetto durante le festività pubbliche più solenni, dei quali essi dovranno tuttavia render conto ai magistrati locali […].
3. Il diritto di nomina alle parrocchie viene demandato come in passato all'assemblea degli Stati, senza restrizioni di sorta […].

4. Alle parrocchie, chiese e beni di loro pertinenza vengono confermati i privilegi, le risorse e i diritti consueti. […]

11. Poiché fino ad ora abbiamo concesso la nostra preferenza ai nativi, specialmente se nobili, per il conferimento di cariche prelatizie e canonicati, tale sistema verrà mantenuto per il futuro. Parimenti, individui di origine comune non devono venir esclusi da tali cariche, ma al contrario protetti in accordo con le consuetudini e gli statuti tradizionali di ogni località. […]

14. Non prenderemo decisioni in merito a problemi cruciali per il benessere del paese… senza il previo parere dei nostri leali Stati, e non concluderemo alleanze che possano coinvolgere i nostri sudditi e popoli senza il consiglio e il parere degli Stati generali. In tali circostanze convocheremo gli Stati per consultarli, e invieremo preventivamente loro un elenco dei punti che intendiamo proporre alla discussione. In tali occasioni ci compiaceremo di prendere conoscenza delle umili richieste che gli Stati vorranno rivolgerci.

15. Come già viene stabilito nei precedenti trattati, non venderemo o cederemo in pegno nessuna parte dei nostri domini elettorali e tenute, ma ci sforzeremo di pervenire al riscatto di quelli precedentemente alienati, e nel più breve tempo possibile.

[…].

22. In riferimento alle doglianze in base alle quali risulta che molti cavalieri vengono spesso citati di fronte a corti di giustizia dai propri contadini, e vengono in tal modo costretti a spese irragionevoli, d'ora in poi si dovrà seguire la seguente procedura […]: quando un contadino muove un'azione legale contro il proprio signore e le sue doglianze risultano non esser sufficientemente provate, questi verrà punito con l'arresto, in accordo con la riforma delle nostre corti di giustizia, al fine di contenere il ricorso a simili azioni legali; e se verrà riconosciuto che un borghese ha mosso accuse frivole e avventate e maliziose contro il consiglio cittadino, anch'egli riceverà una punizione […].

L'acquisto di contadini, secondo i trattati del 1540 e del 1552, è nuovamente consentito alle persone che risiedono sulle loro proprietà e non risultano in possesso di altri beni o abitazioni, nei quali casi, tuttavia, il contadino dovrà esser pagato per il suo valore e in moneta sonante, e in seguito ad estimo. L'autorità signorile nella quale si esplica la giurisdizione di prima istanza non può venir privata del diritto di bandire persone contumaci per reati gravi e importanti, ma ciò potrà avvenire solo in base a cause pubblicamente dichiarate, e dopo lo svolgimento di un'inchiesta regolare […].

La condizione servile (Leibeigenschaft) resta in vigore dove già se ne conosce l'introduzione e dove è consuetudine. Se qualcuno intende contestare la propria condizione servile sostenendo di essere in possesso di una prescrittiva presunzione di libertà, tale caso non potrà venir comprovato in base a mere considerazioni di tempo, ma sarà necessario esibire buona fede, titoli, o la conoscenza e il consenso del proprio signore, e anche tali condizioni potranno conoscere eccezioni, soprattutto se si esplicano in tempo di guerra.

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UpUltimo aggiornamento: 01/04/2006