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Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione IV – La ristrutturazione dello stato e i suoi meccanismi sociali nel secondo Seicento

7. I sistemi di governo locale: l'autonomia dei giudici di pace inglesi

Da un punto di vista formale, la responsabilità dei segretari di Stato inglesi doveva comprendere anche gli affari interni, e principalmente, quindi, l'ordine pubblico. Tuttavia, prima della riforma conosciuta da questo istituto alla fine del secolo XVIII, il primo secolo della monarchia costituzionale vede i segretari quasi totalmente assorbiti dalla politica estera. A questo disinteresse del potere centrale per la politica interna contribuiva anche, dopo l'ascesa al trono di Guglielmo d'Orange, l'assenza di disordini dalla chiara matrice ideologica o politica generale, fatta eccezione per il 1714-15, quando l'assunzione del potere da parte di Giorgio I alla morte di Anna rendeva possibile una ripresa della politica cospirativa filocattolica degli Stuart. È questo il clima in cui nasce il cosiddetto «Riot Act» (doc. b): reso indispensabile dall'assenza di una legislazione sul mantenimento dell'ordine pubblico (che veniva costantemente ricondotto al reato di tradimento, secondo la normativa del secolo XVI), questo statuto definiva tuttavia la natura dei reati che intendeva colpire, ma non provvedeva l'autorità politica di alcuno strumento capace di rendere efficace tale legge. Questa impostazione rispondeva al criterio, universalmente accettato, che identificava l'amministrazione con l'adempimento dei doveri imposti dai Comuni o dagli statuti, e che la sottraeva quindi al controllo centrale. Il secolo XVIII avrebbe perciò visto la definitiva consacrazione della completa autonomia delle istituzioni locali, il cui dovere non sarebbe consistito nell'obbedire alle direttive centrali, ma piuttosto nell'imposizione dell'ordine pubblico, che con il Riot Act otteneva sanzione formale. La problematica appare tuttavia affondare in radici più vaste della storia costituzionale, nel senso che il Riot Act si propone piuttosto come l'esito di un processo già contenuto in nuce nella legislazione della restaurazione del secondo Seicento. A partire dal 1660, infatti, i doveri legali dei giudici di pace conoscono un costante incremento, fino ad esercitare un controllo globale sulla vita locale. Ciò è particolarmente evidente nella legislazione sulla povertà, che fin dal 1662 aveva ottenuto una sistemazione definitiva con il cosiddetto «Act of Settlement and Removal» (doc. a): sistemazione, occorre dire, particolarmente oppressiva, poiché affidava ai giudici di pace il controllo sull'assistenza della mera popolazione della parrocchia, con esclusione tassativa dei forestieri, e introduceva l'utilizzazione di workhouses che avrebbero caratterizzato il secolo successivo. La «stabilità politica» dell'Inghilterra settecentesca è anche, e soprattutto, la stabilità del controllo delle élites locali sulle classi inferiori.

Fonti: a/ BROWNING (a cura di), English Historical Documents, vol. VIII cit., pp. 464-66; b/ HORN - RANSOME (a cura di), English Historical Documents, vol. X cit., pp. 271-75.


a/ Povertà e assistenza nell'Act of Settlement del 1662 (14 Car., c. 12).

Poiché la necessità, il numero e il continuo incremento dei poveri, non solo nelle città di Londra e Westminster […] ma in tutto il regno d'Inghilterra e nei domini del Galles, sono molto grandi ed eccessivamente gravosi, anche a causa di alcuni difetti della legge che governa la sistemazione dei poveri, per mancanza di debiti provvedimenti per la regolamentazione dell'assistenza e dell'impiego nelle parrocchie e nelle località in cui i poveri stessi hanno residenza legale, il che induce molti di loro a una vita errabonda e irrecuperabile, mentre altri muoiono d'inedia […]; per porre rimedio, e impedire la morte di qualsiasi persona che si trovi in stato di necessità […] viene stabilito […] che, poiché a causa di difetti della legge, non viene impedito ai poveri di trasferirsi da una parrocchia all'altra, e perciò di concentrarsi nelle parrocchie in cui maggiori sono le possibilità di trovare una reale assistenza, o più vasti sono i beni comunali o incolti in cui costruire fattorie, o maggiore è l'estensione dei boschi da ridurre a coltura, esaurite le quali possibilità i poveri stessi sono costretti a trasferirsi in altre parrocchie affidandosi al vagabondaggio e alla mendicità, e inducendo così le parrocchie ad evitare di provvedersi di quelle misure che rendano possibile l'assistenza, poiché questa finisce per venir sfruttata da forestieri, viene stabilito che, dietro segnalazione dei fabbricieri e dei conservatori dei poveri della parrocchia, entro quaranta giorni dall'insediamento di una o più persone su una tenuta del valore inferiore a 10 sterline, il giudice o i giudici di pace responsabili della parrocchia in cui si presume che i nuovi arrivati dovranno esser assistiti, dovranno con la propria autorità allontanare e trasferire tali persone alle parrocchie di loro presumibile provenienza […].

II. Si consente che tali persone possano […] ricorrere in appello alla successiva riunione generale (quarter session) dei giudici di pace di quella contea […].

III. Si stabilisce altresì […] che venga consentito a chiunque di trasferirsi in qualunque contea, parrocchia, località per trovarvi impiego in tempo del raccolto o in altri tempi per qualsiasi lavoro, a condizione di portar con sé una dichiarazione dei fabbricieri o dei conservatori dei poveri della parrocchia di origine, che ne attesti la situazione materiale per l'anno in corso, la residenza, i familiari colà lasciati; in tali casi egli non potrà venir assistito nella nuova parrocchia una volta terminato il lavoro, o nel caso che si ammali o venga ridotto all'impossibilità fisica di lavorare, dovrà esser trasferito alla parrocchia di provenienza entro quaranta giorni dall'ordine di uno o più giudici di pace […].

IV. E per una più radicale riparazione dei mali sin qui descritti, viene stabilito che d'ora in avanti vengano istituite una o più corporazioni o case di lavoro nelle città di Londra e Westminster, e nelle città, borghi e comunità della contea di Middlesex e del Surrey […].

VI. Viene inoltre stabilito… che i presidenti o governatori delle dette corporazioni… potranno rinchiudere vagabondi, mendicanti […] nelle rispettive case di lavoro di cui sono responsabili; […] e i giudici di pace dovranno ad ogni loro quarter session rendere pubblico l'elenco dei poveri ivi rinchiusi.

b/ Un atto per la prevenzione di tumulti e assemblee sediziose, e per la più rapida ed efficace punizione dei rivoltosi (1715: I Geo I, c. 5)

I. Poiché si presume che le numerose recenti sedizioni e tumulti sviluppatisi in diverse parti di questo regno, con disturbo della pace pubblica, la messa in pericolo della persona di sua Maestà e del suo governo, siano state fomentate e continuate da persone nemiche di sua Maestà a causa dell'inadeguatezza delle punizioni previste dalle leggi in vigore; e poiché sua Maestà e la sua amministrazione sono state diffamate da tali rivoltosi, con l'intento di suscitare divisioni, e di alienare da sua Maestà l'affetto del popolo; perciò per prevenire e sopprimere tali tumulti e sedizioni […] viene stabilito […] che tutte le persone che in numero di dodici o più si raduneranno in modo illegale, sedizioso e tumultuoso, con disturbo della pace pubblica […] e che, udita la richiesta e l'ordine di uno o più giudici di pace […] della località in cui tale riunione si verifica, […] di disperdersi e in pace tornare alle proprie case e alle proprie occupazioni legali (nonostante tale proclamazione da parte dei giudici di pace), illegalmente sediziosamente e tumultuosamente continueranno e non dissolveranno la propria riunione nello spazio di un'ora […] incorreranno nel reato di fellonia, senza esclusione degli ecclesiastici, e i contravventori verranno condannati a morte […].

II. Viene perciò stabilito che l'ordine e la proclamazione di scioglimento suddetti […] dovranno esser pronunciati dal giudice di pace […] in mezzo a tali sediziosi o alla minor distanza possibile, con voce alta e ferma […] nel seguente tenore e forma:
Il nostro signore e sovrano ordina e comanda a tutte le persone qui riunite di disperdersi immediatamente, e in pace tornare alle proprie abitazioni e alle loro abituali occupazioni, sotto le pene previste dall'atto promulgato nel primo anno di regno del re Giorgio […] Dio salvi il re.

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UpUltimo aggiornamento: 01/04/2006