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Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione IV – La ristrutturazione dello stato e i suoi meccanismi sociali nel secondo Seicento

8. I sistemi di governo locale: la monarchia francese verso il controllo dell'amministrazione periferica

Come abbiamo visto nella sezione precedente, l'intendente non può venir considerato, nella Francia di Luigi XIV, una novità assoluta. Sono perciò i mutamenti dell'istituto quelli che maggiormente devono venir qui sottolineati. In primo luogo l'intendente del secondo Seicento si sta avviando a divenire il membro di un'élite di segretari del sovrano che, in una fase della propria carriera, viene trasferito in una provincia alla quale è estraneo, rispetto alla quale è di solito totalmente disinformato al momento dell'assunzione della carica. Di qui un limite della documentazione prodotta con tanta abbondanza dagli intendenti: troppo spesso egli ha tutto l'interesse a sovraestimare la bontà della propria amministrazione, per ritornare il più rapidamente possibile alla propria casa e famiglia parigina. Il desiderio di abbreviare il più possibile la residenza nella provincia è sollecitato dall'ambivalenza dei compiti affidatigli. Rispetto alla formulazione cinquecentesca delle sue funzioni (cfr. terza sezione, doc. 13/a), paiono accentuarsi i compiti legati alla sorveglianza della burocrazia locale, che la monarchia non ha la capacità politica e finanziaria di sopprimere. A questo proposito occorre fare una netta distinzione tra i paesi d'élection e i paesi d'États o le grandi città: mentre nei primi la sua azione di controllo è indubbiamente efficace, poiché la burocrazia locale è direttamente responsabile di fronte al re, nel secondo e terzo caso l'intendente si trova di fronte corpi di funzionari autonomi o semindipendenti dal centro (doc. a). Inoltre, pesa indubbiamente la lacerazione medesima delle funzioni del commissario regio: da un lato egli si presenta, soprattutto dopo l'editto del 1667 (doc. b) come il difensore delle comunità rurali indebitate dalla fiscalità di guerra, dalla rapacità dei loro creditori, e agisce indubbiamente come un arbitro capace di spostare gli equilibri locali del potere. Dall'altro, come chiarisce bene l'istruzione di Colbert del 1676 (doc. a), egli è soprattutto un mediatore dell'autorità regia che deve garantire l'estrazione del prelievo fiscale.

Fonti: P. CLÉMENT (a cura di), Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Paris, Imprimerie Nationale, 1861-63, 7 voll., vol. II, pp. 374-75; b/ P. DE SAINT-JACOB, Documents relatifs à la Communauté villageoise du milieu du XVIIe siècle à la Révolution, Paris, Puf, 1962, pp. 30-34.


a/ I compiti dell'intendente definiti da Colbert

Agli intendenti

Saint-Germain, 24 aprile 1676

Nonostante che non dubiti della vostra intenzione di procedere immediatamente alla visita delle éléctions della vostra generalità, […] sua Maestà esige che compiate la detta visita non appena abbiate ricevuto questa lettera.

A questo scopo sua Maestà vuole non solo che visitiate le città sede di uffici di elezione, ma anche che scegliate tre o quattro piccole città, borghi e comunità dove vi possiate informare nel massimo dettaglio possibile su tutto ciò che riguarda le imposizioni, la redazione dei ruoli, la colletta delle taglie sui contribuenti di ciascuna parrocchia, e di quanto i ricevitori dichiarano di aver avuto dagli esattori; vi dovrete anche informare di come viene fatta la ripartizione delle taglie, e occorre che impediate formalmente a qualsiasi gentiluomo, ufficiale o abitante influente di scaricare il proprio ruolo sui fittavoli, parenti, amici, per far gravare tutto il carico sui più deboli; dovrete dare tutti gli ordini necessari per il prelievo della taglia nelle condizioni di massima equità, soprattutto nel futuro; nonché contrarre le spese con cui gli esattori gravano sui contribuenti, e i ricevitori sugli esattori…

Dovrete dimostrare la medesima cura e applicazione per quanto concerne l'imposizione delle gabelle, degli aiuti e delle cinque grosses fermes [le dogane di dodici province nord-occidentali, così chiamate perché costituivano un tutto amministrativamente omogeneo]; ma con la cautela che, poiché si tratta di imposizioni antiche e dalla consuetudine attestata, dovrete delegare i giudici che ne hanno la competenza […]. Dovrete inoltre esaminare in tutta segretezza, durante il corso di tale visita, se i ricorsi legali contro il sequestro di persone e di beni non rechino pregiudizio all'esazione della taglia, e se non sarebbe più vantaggioso annullarli.

b/ L'intendente e la protezione delle comunità contadine: l'editto del 1667

Luigi, per grazia di Dio […]. Tra i disordini causati dalle licenze della guerra, il più grave si è dimostrato essere la dissipazione dei beni delle comunità. Essa è stata tanto più generale quanto più i signori, gli ufficiali e le persone autorevoli hanno ampiamente approfittato delle necessità dei più bisognosi, quanto più gli interessi delle comunità rurali erano mal difesi, e quanto più oggetto delle contese era rappresentato da beni, come quelli comunali, di cui nessuno può proclamarsi padrone. In effetti, anche se beni e pascoli comunali appartengono al pubblico a un titolo non meno favorevole di quello goduto da altre comunità [ricadente sotto il titolo di manomorta inalienabile] […] ciononostante si è proceduto alla divisione di tali beni comunali, e ciascuno se ne è preso quanto la sua condizione gli consentiva, e per spogliare la comunità si è poi proceduto a vantare debiti inesistenti e simulati, abusando così delle forme più comuni della giustizia. Allo stesso modo, quelle comunità cui i beni erano stati concessi in usufrutto in virtù della presenza di abitazioni, per concedere agli abitanti la possibilità di nutrire il bestiame e fertilizzare i campi con il letame così ricavato, hanno similmente ceduto tali beni comunali, e gli abitanti, vistisi privati dei mezzi di sussistenza per le proprie famiglie, sono stati costretti ad abbandonare le proprie case, con la conseguente scomparsa del bestiame, la diffusione di zone incolte, il declino delle manifatture e del commercio, e gravi pregiudizi del bene pubblico. E siccome […] nulla abbiamo più a cuore che di garantire ai deboli una protezione dall'oppressione dei potenti […] abbiamo creduto che nessun mezzo fosse più adatto a tale scopo della concessione alle comunità della possibilità di reintegrare i loro beni e usi comuni in precedenza alienati, e di dar loro modo di estinguere i debiti legittimi; e poiché non sarebbe possibile ristabilire le colture e migliorarle con la concimazione se si consentisse ai creditori delle comunità di rivalersi sui beni degli abitanti, non abbiamo individuato altro mezzo che l'esenzione per un determinato periodo di tempo dai sequestri per debiti […] abbiamo perciò decretato […] che gli abitanti delle parrocchie e comunità, in tutta l'estensione del regno, rientrino senza alcuna formalità di giustizia [cioè sotto l'autorità dell'intendente] nel possesso dei fondi, prati, pascoli, boschi, terre, usi, beni comuni, diritti e altri beni da loro venduti o alienati a censo o a enfiteusi a partire dal 1620, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa […]. Vogliamo a questo scopo che le somme necessarie per il rimborso di tali debiti vengano imposte e levate su […] tutti gli abitanti delle comunità, compresi gli esenti e i privilegiati, i quali verranno tassati d'ufficio dai commissari da noi inviati nelle province, in proporzione ai beni dei quali saranno in possesso nelle dette comunità.

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UpUltimo aggiornamento: 01/04/2006