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Didattica

Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione IV – La ristrutturazione dello stato e i suoi meccanismi sociali nel secondo Seicento

16. Verso la formazione del mercato nazionale: l'azione dello stato e l'«economia morale» delle popolazioni soggette

L'accumulazione delle derrate alimentari locali è sempre stata considerata come una condizione che l'autorità politica deve soddisfare per garantire l'ordine sociale durante le congiunture economiche sfavorevoli. Il cibo è dunque un «fattore politico» generale, rispetto al quale l'autorità politica (locale come centrale) si deve porre come garante della continuità della sussistenza. Tuttavia l'autorità politica degli stati moderni e assoluti, accanto a questa funzione d'ordine, ne assume anche una opposta di fattore di squilibrio dell'approvvigionamento alimentare. Con la presenza delle città, dei funzionari e dell'esercito, essa determina, o concorre a determinare, la formazione di un «sistema» di correnti di scambio fondate sui bisogni alimentari, sistema nuovo e comunque ben diverso dai tradizionali flussi di scambio «di lunga distanza» gestito dal tradizionale commercio nell'epoca medievale e moderna. Si tratta dunque di un processo di lunga durata — e di incalcolabile portata sociale — nel quale l'apparato statale svolge una funzione ambivalente, di stimolo e di controllo. Caratteristica del periodo qui preso in esame è senza dubbio il fatto che dietro l'impulso delle politiche economiche mercantilistiche si assiste a un deciso e generale incremento della funzione di stimolo, mentre la «forza» e il peso dell'apparato centrale assumono differenti capacità, nelle singolo monarchie, di svolgere la tradizionale funzione di controllo. Ad esempio, la situazione inglese che già ci ha descritto il libello di Defoe (pubblicato nel doc. 15/b) sembra aver ormai assunto il carattere di un «sistema» relativamente ben oliato: il problema dell'approvvigionamento è in tutti i sensi dominato dalla presenza del mercato londinese, sia come immenso aggregato di consumatori che come punto obbligato delle transazioni commerciali legate al «nuovo» tipo di mercato e l'azione dello stato si rivela del tutto insufficiente a controllare il flusso di risorse. Estremamente diversa la soluzione al problema dell'approvvigionamento abbozzata già in questo periodo dell'amministrazione prussiana. Qui gli junkers da lungo tempo si erano garantiti il privilegio di esportare cereali verso i mercati fiamminghi e olandesi (doc. a), mentre la condizione servile della popolazione rurale e il declino di quella urbana rendevano possibile il controllo quasi totale da parte dell'amministrazione statale del flusso di risorse alimentari (doc. b). Più complessa è l'azione di stimolo e di controllo svolta dall'apparato statale in Francia. Da un lato la fiscalità regia pone il governo e gli amministratori di fronte al problema di trovare sbocchi commerciali nelle realtà provinciali che dipendono strettamente dalla vendita dei grani per il pagamento della taglia (doc. c). Allo stesso tempo tuttavia la monarchia, pur riconoscendo l'opera di integrazione svolta dal mercato, non allenta lo sforzo di regolamentazione (doc. e). Da un altro lato, però, essa cerca di stimolare il commercio consentendone la pratica alla stessa nobiltà con la dichiarazione che le attività mercantili non implicano la deroga alla condizione nobiliare (doc. d). Altamente significative sono invece le reazioni popolari al nuovo «sistema» di scambi, ispirate a un modello di autorità politica vincolato alla funzione di ordine e di protezione delle classi popolari, rurali come urbane, dallo sconvolgimento sociale costituito dal nuovo flusso di scambi. Di più, le classi popolari tendono in questo periodo, e nella situazione specifica delle rivolte frumentarie, a sostituirsi all'autorità politica svolgendone in modo violento i compiti ideali tradizionali, in particolare impedendo trasferimenti di cereali e fissandone il prezzo locale e agendo in modo collettivo in difesa della propria identità locale o, addirittura, provinciale (doc. f).

Fonti: a/ C. O. MYLIUS, Corpus Constitutionum Marchicarum cit., vol. IV, parte I, coll. 155-56; b/ Instruction des Generaldirectorium (art. 16), in Acta Borussica cit., vol. III, p. 603; c/ BOISLISLE (a cura di), Correspondance des contrôleurs généraux des Finances cit., tomo I, p. 429 (lettera dell'intendente della Franca Contea, De la Fond, al contrôleur général, 20 luglio 1696); d/ E. POIX DE FRÉMINVILLE, Dictionnaire ou traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne, Paris, Chez les associés au Privilège des Ouvrages de l'auteur, 1778 (1ª ed. 1756), pp. 208-15; e/ N. DELAMARE, Traité de la políce [1715-23], libro V, tit. XIII, cap. I, tomo II, pp. 775-76; f/ BOISLISLE (a cura di), Correspondance des contrôleurs généraux des Finances cit., tomo I, p. 527 (lettera dell'intendente di Moulins, Le Vayer, al contrôleur général, 14 giugno 1699).


a/ Un esempio di concessione agli junkers dei diritti all'esportazione del grano (1602)

È altresì necessario che ognuno dei deputati del Clero, dei Signori e dei Nobili si comporti nei confronti degli altri membri del Clero, dei Signori e dei Nobili in modo tale da lasciar transitare liberamente attraverso le proprie dogane, e sulla base di semplici attestazioni scritte, i prodotti che questi abbiano ricavato per sé; dovranno anche prestare attenzione al fatto che altri prodotti non vengano contrabbandati sotto il loro nome. Nel caso però che per prolungata carestia o per carenza, apparisse nell'interesse del paese che per un po' di tempo il grano non dovesse venir esportato, convocheremo l'assemblea del Clero, dei Signori e dei Nobili e delle Città, e con quelli terremo consiglio; e nel caso che si dovesse trarre la conclusione che l'esportazione del grano debba esser proibita per un certo tempo, ognuno dovrà comportarsi conformemente a tale parere.

Negli altri casi, l'assemblea del Clero, dei Signori e dei Nobili consentirà ai propri membri di esportare per terra e per acqua il proprio frumento e anche il vino di cui non avranno bisogno per i propri consumi.

Invece per quanto riguarda i contadini che volessero esportare il loro grano in qualsivoglia città o luogo, tanto all'interno quanto all'esterno del paese, glielo proibiremo particolarmente. Purtuttavia vogliamo riconoscere loro il diritto di esportare […] il grano da distillazione, poiché in questo paese non è di quasi nessuna utilità.

b/ Commissario e controllo del prezzo del grano

XVI. Polizia ed erario.

1. Per quel che riguarda polizia ed erario, i commissariati provinciali e le camere provinciali dovranno in ogni tempo mantenere equilibrato il prezzo del grano, in modo che non diventi né troppo alto né troppo basso. E poiché ciò non può avvenire meglio e con maggior facilità che attraverso l'istituzione di magazzini, allora anche per questi [i commissariati] varrà la regola e massima che quando il grano è a buon prezzo essi abbiano ad acquistare, e quando esso è caro abbiano a vendere. […]

3. In ogni città il comandante della compagnia del reggimento, allorché esso vi sia acquartierato, e il commissarius loci devono formare dei prezzi d'autorità per il grano, ma in modo tale che possano adattarsi alle esigenze tanto del cittadino quanto del rustico.

4. I commissariati e le camere provinciali devono anche riunirsi ogni anno a Pentecoste e a San Martino e fissare il prezzo del pane, della carne e della birra per i distretti rurali della loro giurisdizione.

c/ La ricerca di sbocchi commerciali per provvedere al pagamento della taglia

In una delle udienze che avete avuto la bontà di concedermi nel corso del mio ultimo viaggio a Parigi, ho avuto l'onore di proporvi il trasporto dei grani di questa provincia in Svizzera e l'abolizione dei dazi sulle esportazioni ordinati da sua maestà; il mio parere sì fondava sul fatto che i contadini e altri detentori di grano non sono assolutamente in grado di pagare i carichi dovuti poiché non trovano sbocchi per i loro prodotti. Allora mi avete fatto l'onore di rispondermi con estrema prudenza che occorreva attendere la mietitura di quest'anno prima di concedermi una tale libertà, al fine di conoscerne l'abbondanza, e mi concedeste il permesso di informarvi. Ora mi prendo tale libertà, e ho l'onore di comunicarvi che i grani di ogni specie sono abbondanti, come da gran tempo non si aveva occasione di vedere […]. Il raccolto dell'anno scorso si trova ancora nei granai, per il fatto che non avendo il grano la qualità di quello dell'anno precedente, i mercanti hanno preferito acquistare quello vecchio. […] Sono convinto del fatto che l'esazione della taglia e della capitazione subisca molti ritardi a causa della mancanza di sbocchi e, nel caso che l'espediente propostovi non abbia successo, prevedo che non si potranno esigere le dette imposizioni se non costringendo la popolazione a indebitarsi e a vendere le messi a prezzo vile.

d/ L'apertura del commercio dei grani alla nobiltà francese: l'editto del dicembre 1701

Luigi, ecc. L'attenzione che abbiamo sempre prestato alla fioritura del commercio nel nostro regno, avendoci fatto apprezzare il profitto che lo stato ricava dall'applicazione di quanti tra i nostri sudditi si dedicano con onore ai negozi, ha fatto sì che noi considerassimo in ogni momento il commercio all'ingrosso come una professione onorevole, che non impone alcun vincolo incompatibile con la nobiltà […]. Siamo tuttavia stati informati che un gran numero di nostri sudditi, nobili per estrazione, o divenuti tali per le cariche ricoperte o gli uffici acquistati, e allo stesso modo tutti coloro che abbiamo reso nobili in virtù di una nostra grazia, si trovano in difficoltà nell'avviare o nel proseguire il commercio, anche all'ingrosso, fatta eccezione per quello marittimo, che abbiamo già provveduto a dichiarare incapace di derogare alla condizione nobiliare, per timore di recar pregiudizio alla loro suddetta condizione […] ordiniamo ed è nostro volere che tutti i nostri sudditi nobili per estrazione, uffici o altrimenti, fatta eccezione per quanti stiano attualmente ricoprendo una carica nelle nostre magistrature, possano liberamente praticare ogni sorta di commercio all'ingrosso […]. Vogliamo ed è nostra intenzione che i nobili dediti al commercio all'ingrosso continuino ad avere la precedenza in tutte le riunioni generali e particolari sugli altri commercianti […]. Saranno ritenuti e reputati mercanti e negozianti all'ingrosso quanti eserciteranno il commercio attraverso depositi, trattando merci racchiuse in balle, casse o parti intere, e che non apriranno botteghe o applicheranno indicazioni o insegne alla porta della propria casa.

e/ La funzione politica del commercio dei cereali

È [una] comunicazione reciproca di beni e merci da una provincia ad un'altra, la quale reca sostegno agli stati, cementando così l'unione e la corrispondenza tra tutti i sudditi che li compongono [essa va tuttavia limitata per l'insorgere di abusi, e cioè:]

1. L'attrattiva del profitto conduce spesso chi trattiene presso di sé i grani a privarsene con scambi eccessivi verso i luoghi in cui si praticano i prezzi più alti.

2. I mercanti che di solito praticano tale commercio e che non si preoccupano che del proprio particolare profitto, prendendo a pretesto le dogane provinciali, compiono acquisti eccessivi di grani; ma invece di condurli nelle province che ne hanno necessità li conservano nei depositi: così l'abbondanza si esaurisce là dove prima regnava, la carestia cresce là dove aveva cominciato a manifestarsi; e i mercanti, resisi padroni di tutti i grani disponibili, sono liberi di aumentarne il prezzo a proprio piacimento.

3. Quando la situazione di necessità si fa sentire in province periferiche, e soprattutto marittime, i mercanti fanno trasportare i grani verso i porti, dove li imbarcano; e invece di dirigersi verso i luoghi sopraddetti, li portano da tutt'altra parte, in paesi stranieri, talvolta addirittura nemici dello stato, se vi intravvedono la possibilità di guadagni più lauti.

È dunque necessario che il Principe, che è il capo di tale corpo e il padre di questa grande famiglia, si interponga con la propria autorità per regolare a questo fine tutti i movimenti.

f/ L'«economia morale» in due esempi di rivolta frumentaria

a) Moulins (1699)


Poiché in questa specie di sedizione affiorava qualche ricordo delle leggi, e il diritto pubblico non è stato affatto violato, poiché non si è esercitata violenza fisica, il grano non è stato saccheggiato, e poiché ciò che mi pare abbia indotto in errore questi disgraziati è di aver ritenuto che il decreto che impedisce il trasferimento dei grani fuori dal regno lo impedisca anche da una provincia all'altra, ritengo, con il consenso del re e salvo un vostro miglior consiglio, che ci si potrebbe accontentare di trattenere in prigione per un mese o due i due prigionieri che abbiamo catturato, come se si volesse istruir loro il processo, consentire che gli altri fuggano, mentre, rispetto a quelle povere disgraziate che hanno dei bimbi al petto, ne ordinerò la scarcerazione a condizione che si ripresentino ogniqualvolta verrà loro ordinato. Questo modo di procedere non mancherà di produrre i suoi effetti e terrà a bada tutte le altre cittadine, nelle quali sono a conoscenza dell'esistenza di qualche fermento, per il fatto che in occasione degli ultimi mercati il grano è aumentato di prezzo; tuttavia ritengo che non vi sia nulla da temere. Ma, poiché nulla è più odioso e difficile che processare tanti malcapitati secondo il rigore della legge, sarebbe forse più utile e vantaggioso, in simili circostanze, di castigare i luoghi in cui si sviluppano i disordini, inviando ad esempio qualche guarnigione o ordinando qualche manovra di breve durata. So per certo che nulla colpisce maggiormente il popolo di questo espediente, di cui già mi sono servito per minacciarlo, ma che non oserò praticare senza il permesso di sua maestà.

Ho duramente ripreso gli ufficiali della corte presidiale di questa città per il fatto che, in occasioni come queste, dimostrano troppa mollezza e non procedono a bloccare, in virtù dell'autorità loro conferita, che sarebbe sufficiente, questo genere di disordini al loro stesso nascere; ma so che ciò non avviene per lo scarso accordo che esiste tra loro e il sindaco della città, e per l'invidia che nutrono nei confronti del sub-délégué […].


b) Northampton (1693)


Un dispaccio da Northampton rende noto che colà la folla (mobile) ha dimostrato molta indisciplina negli ultimi tempi, poiché ha tagliato i sacchi del grano e ha gettato i carriaggi nel fiume in diversi e successivi giorni di mercato, mentre un gran numero di donne facevano ingresso nella zona del mercato armate di coltelli nascosti nel corsetto per imporre il prezzo del grano ai livelli desiderati. Disordini di questo genere si sono avuti a Wellingborough e a Daventry; e soprattutto a Banbury, dove la folla si è impadronita di un carro pieno di grano che stava attraversando la città, ha strappato i sacchi e li ha portati via. Lo stesso è avvenuto a Chipping Norton nell'Oxfordshire; occorre prestare molta attenzione per prevenire tali tumulti e punire i colpevoli sul posto, poiché il loro comportamento deriva più da cattive e ladresche abitudini, che non da reale mancanza di grano.

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Ultimo aggiornamento: 01/03/2006