{"id":219,"date":"2013-09-13T15:48:00","date_gmt":"2013-09-13T13:48:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.rm.unina.it\/?p=219"},"modified":"2023-07-17T15:50:30","modified_gmt":"2023-07-17T13:50:30","slug":"appello-delle-societa-scientifiche-al-ministro-bray-per-la-fotografia-digitale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rm.unina.it\/?p=219","title":{"rendered":"Appello delle Societ\u00e0 Scientifiche al Ministro Bray per la fotografia digitale"},"content":{"rendered":"\n<div style=\"text-align : justify;\"><b>Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91: Appello delle societ\u00e0 scientifiche a Massimo Bray, Ministro dei Beni e delle Attivit\u00e0 culturali e del Turismo, per la semplificazione amministrativa e la liberalizzazione nella riproduzione di beni culturali<\/b><\/div><br><br><div style=\"text-align : justify;\">Negli ultimi due decenni, la diffusione della fotografia digitale ha consentito agli istituti di conservazione di riprodurre e rendere disponibili in rete moltissime immagini ad alta risoluzione di beni culturali (libri, manoscritti, reperti archeologici e opere d\u2019arte), rispondendo alle esigenze di rapida e frequente consultazione presenti nel mondo della ricerca e intensificando, nel contempo, le necessarie azioni di tutela e di conservazione degli originali. D\u2019altronde, la creazione di copie digitali di documenti e monumenti del passato accresce le possibilit\u00e0 di tramandarne la memoria nel tempo, nel momento in cui agli originali in formato analogico sono affiancati i loro duplicati su supporto numerico.<br>La fotografia digitale permette inoltre agli studiosi di riprodurre con notevoli semplificazioni nelle tecniche di ripresa, a costo pressocch\u00e9 nullo, tutte quelle testimonianze del passato \u2013 scritte, grafiche o materiali \u2013 su cui si basa la ricerca storica. La fotografia digitale facilita infine la condivisione dei documenti, sia nella fase di studio sia in quella di edizione, e ci\u00f2 apre alla ricerca rilevanti prospettive, consentendo agli studiosi di accedere a notevoli risorse informative nonostante i tagli ai finanziamenti alla ricerca e la riduzione dei servizi erogati da enti e istituti culturali.<br>Com\u2019\u00e8 noto, la legge Ronchey, poi incorporata nel Codice dei beni culturali, ha introdotto un diritto esclusivo degli istituti culturali sulla riproduzione dei beni facenti parte delle loro collezioni (artt. 107 e 108 del D.Lgs. 42\/2004), che ha limitato la possibilit\u00e0 per i ricercatori di acquisire riproduzioni con proprie attrezzature; nel caso in cui i servizi di riproduzione siano stati affidati dall\u2019istituto in outsourcing con precise clausole di esclusiva, la ripresa fotografica effettuata dal ricercatore \u00e8 addirittura vietata. Si \u00e8 poi affermata, in base a una circolare ministeriale relativa agli archivi e velocemente ripresa come modello in altre sedi, l\u2019imposizione di tariffe anche quando sia lo stesso studioso a scattare le foto (Circolare del MIBAC, n. 21 del 17 giugno 2005). Questo, mentre il quadro normativo complessivamente delineato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio prevederebbe esplicitamente la gratuit\u00e0 delle riproduzioni richieste dagli utenti per finalit\u00e0 culturali ad esclusione del solo ed eventuale rimborso delle spese sostenute dall\u2019amministrazione.<br>Per quanto attiene alla pubblicazione di tali riproduzioni, le prassi burocratiche di concessione della relativa autorizzazione comportano tempi e oneri che di fatto limitano tale possibilit\u00e0, tanto pi\u00f9 nel caso di edizioni digitali o distribuite on line. Sono oltretutto oneri che hanno un costo significativo per l\u2019istituto senza che vi si possa scorgere alcun vantaggio.<br>Si innesca cos\u00ec un circolo vizioso di decrescita della fruizione del patrimonio culturale che, oltre a ostacolare la ricerca, limita le opportunit\u00e0 di valorizzazione anche economica che deriverebbero da una migliore diffusione della conoscenza dei beni culturali presenti nelle raccolte di tali istituti. <br>\u00c8 quindi estremamente auspicabile un\u2019esplicita indicazione normativa circa la libera riproducibilit\u00e0 dei beni culturali per finalit\u00e0 di ricerca e documentazione o comunque in attivit\u00e0 non lucrative, fatte salve le motivate esigenze di tutela e conservazione, oltrech\u00e9 quelle relative a eventuali diritti d\u2019autore.<br>Tali disposizioni dovrebbero valere sicuramente per i beni culturali pubblici, ma anche   in ragione di un superiore interesse collettivo   per quelli posseduti, detenuti o depositati presso soggetti di qualsiasi altra natura, analogamente a quanto disposto in materia di consultabilit\u00e0 degli archivi privati di notevole interesse storico dalla normativa archivistica gi\u00e0 dal 1963.<br>Per ragioni di semplificazione burocratica \u2013 con tutti i possibili risparmi che comporta ogni singolo passo fatto in questa direzione \u2013 andrebbero anche riconsiderati la procedura di concessione per la diffusione delle immagini nelle pubblicazioni e l\u2019obbligo di deposito degli originali presso il soggetto conservatore (perlomeno per quanto previsto dalle circolari, dal momento che il codice dei Beni culturali prevede questo solo per le raccolte a fini di catalogo), riformulandoli come un dovere di comunicazione preventiva del progetto scientifico e un impegno al deposito delle copie della pubblicazione o la garanzia di accesso alle versioni online.<br>Questo insieme di proposte \u00e8 pienamente coerente con la recentissima Direttiva 2013\/37\/UE che riforma la Direttiva del 2003 sull\u2019informazione del settore pubblico. La riforma infatti estende il suo raggio d\u2019azione alle biblioteche, agli archivi e ai musei pubblici  e afferma il principio che le raccolte presenti in questi istituti devono essere liberamente riproducibili e riusabili a scopo commerciale e non commerciale, fatti salvi eventuali diritti d\u2019autore, e che eventuali accordi di esclusiva con singoli gestori delle attivit\u00e0 di riproduzione devono avere durata limitata nel tempo ed essere giustificati dall\u2019obiettivo del finanziamento di progetti di digitalizzazione o comunque volti al potenziamento dei servizi di questi istituti, ivi compresi l\u2019accesso e il riuso. <br><br>Per queste ragioni, in linea con una proposta gi\u00e0 avanzata dall\u2019Associazione italiana biblioteche in occasione del percorso di conversione del Decreto Legge 21.6.2013 n. 69 (meglio noto come \u201cDecreto del fare\u201d) (1), formuliamo un appello al Ministro affinch\u00e9 voglia promuovere le seguenti <b>modifiche al Codice dei Beni culturali di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni<\/b>, possibilmente in occasione dell\u2019iter di conversione del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91: <br><br><b>All\u2019articolo 107<\/b>, comma 1, le parole \u201cpossono consentire\u201d sono sostituite dalla parola \u201cconsentono\u201d; le parole \u201cfatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d\u2019autore\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cprevia verifica dell\u2019assenza di specifiche ragioni ostative, quali ad esempio motivate esigenze di tutela dell\u2019integrit\u00e0 del bene o della sua destinazione d\u2019uso, o il rispetto delle norme in materia di sicurezza pubblica, riservatezza e trattamento dei dati personali, diritto d\u2019autore\u201d (2).   <br><br><b>All\u2019articolo 108<\/b>, comma 3, dopo le parole \u201cper motivi di studio,\u201d sono aggiunte le parole \u201co per finalit\u00e0 didattiche o di documentazione scientifica a carattere non commerciale,\u201d; \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u201cQualora abbiano ottenuto la riproduzione con propri mezzi e spese, sono tenuti a consegnarne una copia all\u2019amministrazione concedente, che mantiene ogni diritto di utilizzazione su tale riproduzione, su qualunque supporto e in qualsiasi formato (3).<br><br><b>Giuseppe Petralia, presidente della \u201cSociet\u00e0 Italiana degli Storici Medievisti\u201d (SISMED)<br>Marcello Verga, presidente della \u201cSociet\u00e0 Italiana per la Storia dell\u2019Et\u00e0 Moderna\u201d (SISEM)<br>Agostino Giovagnoli, presidente della \u201cSociet\u00e0 Italiana per lo Studio dell\u2019Et\u00e0 Contemporanea\u201d (SISSCO)<br>Giuliano Volpe, presidente della \u201cSociet\u00e0 degli Archeologi Medievisti Italiani\u201d (SAMI)<br>Rosanna Cioffi, presidente della \u201cConsulta Universitaria Nazionale Storici dell\u2019Arte\u201d (CUNSTA)<br>Sauro Gelichi, presidente della Consulta per le Archeologie Postclassiche<\/b><br><b>Stefania Gigli, presidente della Consulta Universitaria per la Topografia Antica<\/b><br><b><br>L&#8217;appello \u00e8 stato fatto proprio dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nella Sessione dell&#8217;11 settembre 2013.<\/b><br> <\/div><br><b>Note<\/b><br><div style=\"text-align : justify;\">(1)  http:\/\/www.aib.it\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Decreto_del_Fare-ProposteAIB_completo.pdf. <br>(2)   Con questo emendamento si vuole affermare che la riproduzione di beni culturali in possesso di soggetti pubblici deve essere generalmente consentita eccetto nei casi in cui verificabili ragioni di particolare rilevanza inducano a negare il consenso alla riproduzione. <br>(3)  Con questo emendamento si afferma il principio della gratuit\u00e0 dell\u2019autorizzazione alla riproduzione di beni culturali per utilizzazioni non commerciali di particolare rilevanza ai fini della libert\u00e0 della ricerca e dell\u2019insegnamento, salvo il rimborso dei costi marginali della riproduzione stessa. Inoltre, si afferma il diritto dell\u2019istituzione concedente di ottenere copia della riproduzione, se effettuata dall\u2019utente e non dall\u2019istituzione concedente, e di poterla liberamente riutilizzare in ogni modo.  <br>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91: Appello delle societ\u00e0 scientifiche a Massimo Bray, Ministro dei Beni e delle Attivit\u00e0 culturali e del Turismo, per la semplificazione amministrativa e la liberalizzazione nella riproduzione di beni culturali Negli ultimi due decenni, la diffusione della fotografia digitale ha consentito agli istituti di conservazione di riprodurre e rendere [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,1],"tags":[],"class_list":["post-219","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fotografie-digitali","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rm.unina.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/219","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rm.unina.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rm.unina.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rm.unina.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rm.unina.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=219"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.rm.unina.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/219\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":220,"href":"https:\/\/www.rm.unina.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/219\/revisions\/220"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rm.unina.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=219"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rm.unina.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=219"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rm.unina.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=219"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}