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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > I, 16

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione I – La popolazione

16. Provvedimenti senesi per l'incremento demografico della città

Alla metà del XIII secolo il comune di Siena stabilisce una norma a favore dell'incremento demografico della città, costringendo un centinaio di individui del contado a trasferirsi in città: la scelta viene affidata a una commissione che dovrà operare tenendo in considerazione la nobiltà, la ricchezza e l'età dei candidati. Si tratta in altre parole di una pianificazione selettiva, operata con il chiaro intendimento di inurbare un ceto eminente e facoltoso.

Utilmente si possono mettere a confronto tali provvedimenti con quelli riportati nei documenti successivi, che limitano invece l'afflusso in città degli strati rurali più umili.

Fonte: L. ZDEKAUER (a cura di), Il costituto del comune di Siena dell'anno 1262, Milano, 1897, pp. 417-20.


L. Che cento uomini del contado debbano venire ad abitare a Siena.

Io podestà sarò tenuto a obbligare cento degli uomini migliori, più nobili e più ricchi del contado e della giurisdizione di Siena a venire ad abitare nella città di Siena in modo stabile. E per realizzare e ottenere ciò eleggerò per tutto il mese di gennaio sei uomini onesti e legittimi, due per ciascun terziere [1], ai quali farò giurare di ricercare, scegliere e giudicare i detti cento [uomini] più adatti che potranno ritrovare, con particolare riguardo alla nobiltà delle persone, alla ricchezza e alla gioventù. Per loro, per i loro padri e fratelli si provveda con franchigie, privilegi e altri modi, come parrà meglio al consiglio della campana o alla sua maggioranza.


LI. Del medesimo argomento.

Pertanto, per il buono stato della città e per il suo incremento, stabiliamo e ordiniamo che per tutto il mese di dicembre si convochi il consiglio della campana e del popolo per eleggere tre uomini onesti e legittimi, tre per ciascun terziere, che giurino di ricercare cento uomini del contado di Siena dei migliori e dei più ricchi, che siano riconosciuti come tali e che debbano venire a Siena e qui risiedere come cittadini stabili. E dopo averli trovati devono consegnare l'elenco dei loro nomi al podestà e al capitano del popolo in modo che questi possano obbligarli a venire ad abitare a Siena in maniera assidua e continuativa per tutto il mese di maggio. E ciascuno di loro sarà obbligato a costruirsi casa in città, in modo che tutti costruiscano le loro case entro l'anno in cui si sono trasferiti. Per realizzare ciò il capitano e il podestà riceveranno da ciascuno di loro un onesto e idoneo mallevadore. Tali ordini vanno rispettati ed eseguiti nonostante eventuali altre disposizioni del comune o del popolo, senza alcuna scusante che possa venir richiesta dal consiglio del comune o da quello del popolo o da quello dei Ventiquattro, per causa di necessità o per qualsiasi altra causa. Detti ufficiali non possono poi né devono ricoprire nessun altro ufficio mentre sono occupati in questa incombenza, ma devono eseguire continuativamente e con diligenza quanto è loro imposto fino a quando non è del tutto mandato in esecuzione. Insieme con il podestà e il capitano, infine, devono impegnarsi a obbligare i detti uomini a venire ad abitare in città e a costruirvi le case come è sopra stabilito.

[1] terziere, articolazione topografica e circoscrizionale della città.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005