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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > I, 17

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione I – La popolazione

17. Regolamentazione senese dell'inurbamento dei comitatini

A differenza del provvedimento precedente, queste norme riguardano gli strati più umili della popolazione contadina, quelli dei dipendenti rurali. Come si può osservare, grande importanza viene data alla tutela dei beni dei cittadini per evitare uno spopolamento dei coltivi che avrebbe compromesso l'economia agraria della città. La concessione al quarto maschio di poter accedere alla cittadinanza, tuttavia, lascia intendere una certa tolleranza nel confronto del movimento immigratorio dalle campagne, tolleranza che non veniva invece esercitata nei confronti dei servi fuggitivi.

Fonte: ZDEKAUER (a cura di), Il costituto del comune di Siena cit., pp. 417-18, 421.


XXXXVIII. Quando accogliere i comitatini che non siano dipendenti da nessun cittadino di Siena e quanto debbano risiedere.

Per utilità e aumento della città chiunque del comitato e del distretto di Siena che non sia dipendente da un cittadino stabile di Siena sarà venuto nella città di Siena per diventare cittadino e avrà giurato il cittadinatico e si sarà sottoposto ad allibramento dei suoi beni e avrà abitato con la famiglia e le masserizie per quattro mesi all'anno, secondo la forma del Costituto, sarà accolto e difeso come cittadino, nonostante altre disposizioni. Ma nei confronti dei dipendenti contadini dei cittadini di Siena rimane valido il capitolo che parla di tre per azienda agricola.

LII. Sull'accoglimento nella cittadinanza dei contadini dipendenti dai cittadini stabili di Siena a patto che siano quattro per azienda agricola.

Se uno dei contadini dipendenti da cittadini abituali di Siena, tanto laici che ecclesiastici, vorrà venire ad abitare in città, purché appartenga a un gruppo di quattro maschi insediati in un'azienda agricola o in un podere, sarà da me accolto e difeso con la clausola però che lasci tutti i beni che teneva in proprietà e in concessione a quelli che restano nella casa e sul podere, in maniera che colui che viene ad abitare in città non possegga più nulla nel contado. Da questo capitolo sono esclusi gli uomini di Vescona, fatta eccezione per i militi. Tale capitolo sarà conservato integro senza correzioni e aggiunte, di podestaria in podestaria, e non si potrà derogare da esso in favore di altri capitoli vecchi o nuovi.

LXII. Del divieto di accogliere come cittadini i villani che fuggono dai loro padroni.

Se qualche contadino dipendente da cittadini che risiedono stabilmente a Siena, tanto chierici che laici, da tre anni indietro, cioè dal 1204 a oggi, sarà fuggito o avrà abbandonato il suo padrone e in seguito sarà venuto ad abitare in città, io non lo accoglierò come cittadino e, nonostante l'abitazione che avrà fatto, per essa non lo difenderò né lo considererò come cittadino ma, qualora richiesto, lo renderò immediatamente al suo padrone.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005