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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > I, 19

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione I – La popolazione

19. L'edificazione delle mura di Firenze nelle fonti documentarie

La costruzione delle nuove mura di Firenze, ricordata da Malispini, come abbiamo visto, all'anno 1284, occupò l'ultimo scorcio del secolo, poiché parecchi ordinamenti comunali di quel periodo prevedono norme relative all'esproprio dei terreni e le autorizzazioni alle spese di costruzione. Nel 1298 si provvide al finanziamento della parte restante dei lavori e nel 1301 si fece divieto di alienare i siti comunali delle mura preesistenti prima che venissero ultimate quelle in costruzione, segno non trascurabile della ricerca affannosa di terra edificabile all'interno della città per una popolazione divenuta sempre più numerosa. Con il principio del XIV secolo, in ogni caso, le nuove mura erano ultimate.

Fonti: a/ G. PAMPALONI, Firenze al tempo di Dante. Documenti sull'urbanistica fiorentina, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1973, pp. 14-15; b/ Ibidem, pp. 15-16.


a/

[11 aprile 1298] Per l'esecuzione dell'ordinamento, di autorità dei consigli riformati del popolo e del comune di Firenze, convocati dai priori delle arti e dai gonfalonieri di giustizia, dopo aver indetto e fatto, secondo la norma degli statuti, solenne scrutinio sull'argomento, d'autorità del loro ufficio è stato deciso e stabilito che per iniziare felicemente la costruzione delle mura di Firenze e per acquistare il terreno necessario per tali mura i tesorieri del comune tanto presenti che futuri spendano e versino cinquecento lire fiorentine piccole e siano tenuti a versarle legittimamente e senza pregiudizio agli ufficiali prescelti dai priori delle arti e dal gonfaloniere di giustizia o dai sei funzionari deputati alla ricognizione dei diritti comunali per l'edificazione delle predette mura. Tale quantità di denaro, avuta dal comune, i predetti ufficiali eletti potranno legittimamente e senza pregiudizio spendere e impiegare in questa necessità e in tutto quanto è opportuno fare per eseguire e realizzare le predette mura, come sembrerà loro più utile nell'interesse del comune, senza alcun impedimento di statuto né di ordinamento.

b/

[8 maggio 1301] Per evidente utilità del comune e per il decoro della città di Firenze di autorità dei priori delle arti e dei gonfalonieri di giustizia, dopo aver indetto e fatto, secondo la norma degli statuti, solenne e segreto scrutinio, d'autorità del loro ufficio si è concordemente stabilito che né dagli ufficiali eletti o da eleggersi come deputati alla ricognizione dei beni e dei diritti del comune di Firenze, né da un delegato o da altri ufficiali del comune, aventi autorità concessa dai consigli del popolo e del comune di Firenze o in altro modo ottenuta, non possa né debba essere fatta alcuna vendita né alienazione delle mura vecchie della città fintantoché la detta città non abbia la protezione delle nuove mura in corso di costruzione e fintantoché esse non siano del tutto ultimate. Se qualcuno agirà contro tali disposizioni, la vendita e l'alienazione fatta contro tale tenore non avrà valore né considerazione ma apparirà nulla e priva d'effetto; il venditore e l'acquirente saranno privati dell'importo del prezzo che verrà incassato dal comune di Firenze e a esso apparterrà di pieno diritto.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005