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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > I, 2

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione I – La popolazione

2. I confugientes nella città di Bergamo

Al principio del X secolo Bergamo subisce l'aggressione degli Ungari che danneggiano gravemente le mura cittadine: la situazione è drammatica, nella città sono confluiti anche gli abitanti del contado devastato dagli invasori, manca un'autorità pubblica in grado di fronteggiare il pericolo e di provvedere alla difesa. In tale frangente il vescovo diventa punto di riferimento per tutta la città e a lui il re si rivolge affinché coordini le operazioni di rafforzamento delle mura urbane. In questo documento, oltre all'importanza del vescovo, emerge una nuova componente della popolazione urbana, i profughi del contado che vengono a sottoporsi alla tutela vescovile e ad abitare, seppure temporaneamente, all'interno delle mura urbane.

Fonte: L. SCHIAPPARELLI (a cura di), I diplomi di Berengario I, Roma, 1903 (Fonti per la Storia d'Italia [d'ora in poi FSI], 35), doc. 47, pp. 135-39.


In nome della santa e individuale Trinità. Berengario, re per demenza divina. A nessuno sia oscuro che ciò che per amore dei Santi l'animo regio, acceso di celeste desiderio e con sollecita volontà provvede a conferire alle chiese attiene e giova all'aumento della sua salvezza, sicché sia noto allo zelo dei fedeli tutti della santa chiesa di Dio e nostri, presenti e futuri, che il venerabile vescovo Ildegario e il glorioso conte del sacro palazzo Sigifredo, nostri diletti consiglieri, sono venuti alla nostra benevolenza a nome del reverendo vescovo della santa chiesa di Bergamo Adalberto per avvertirci che la stessa città di Bergamo è stata sconfitta da un attacco nemico, così che ora appare grandemente turbata dall'incursione dei feroci Ungari e della grave oppressione dei conti e dei loro ministri, e per richiedere che potessero essere riedificate le mura e le torri della stessa città a opera e per interessamento del suddetto vescovo e dei suoi concittadini e di coloro che ivi si sono rifugiati sotto la tutela della chiesa cattedrale di S. Vincenzo, e riportate come erano prima. Hanno richiesto dunque che per amore di Dio onnipotente e per rimedio dell'anima nostra vi dessimo forza con la nostra regale autorità, confermando alla stessa santa chiesa le concessioni e i privilegi dei pietosissimi imperatori e re, predecessori nostri, di tutti quanti dal tempo di Carlomagno di augusta memoria fino al nostro tempo regnarono, giustamente e legalmente riconosciuti.

Concedendo noi molto volentieri assenso alle loro devote preghiere, abbiamo pertanto ordinato di scrivere queste pagine con le quali accogliamo la giusta richiesta del suddetto vescovo presentata dai nostri predetti fedeli e stabiliamo che per l'urgente necessità e per l'aggressione dei pagani la città di Bergamo sia restaurata ovunque il predetto vescovo e i suoi concittadini lo riterranno necessario. Le torri, le mura e le porte della città per opera e a cura dello stesso vescovo e dei suoi concittadini e di coloro che ivi si sono rifugiati rimangano in perpetuo sotto l'autorità e la difesa del prenominato vescovo e dei suoi successori; egli abbia anche l'autorità di edificare nelle torri e sulle mura dove sarà necessario affinché non siano indebolite le sentinelle e le difese opportune e siano sotto l'autorità della stessa chiesa; tutti i diritti della città che appartengono alla pubblica autorità rimangano sotto la difesa della garanzia della chiesa, in modo tale che il vescovo della detta chiesa che nel tempo ci sarà tutto ciò in diritto e possesso della chiesa abbia, tenga, possieda, rivendichi e giudichi come tutte le altre proprietà che dai vescovi della stessa chiesa nei tempi antichi furono possedute e rivendicate.

Per loro salutare richiesta decretiamo poi che qualunque cosa gli antichi imperatori, re, imperatrici e regine dei Romani, dei Longobardi e dei Franchi e altri timorati di Dio abbiano donato alla santa chiesa di Bergamo con loro disposizioni e testamenti e che in seguito gli eccellentissimi imperatori e re abbiano confermato, rimanga stabile e irremovibile in diritto e potere del vescovo in perpetuo nei tempi nostri e futuri, e nessun conte né visconte né giudice o gastaldo di parte pubblica né alcuna altra persona all'interno della spesso nominata città o nei monasteri, chiese battesimali, cardinali o cappelle o in tutti i possessi che la detta chiesa ha o che in seguito la divina pietà avrà voluto aumentare, nessun ufficiale superiore o inferiore della pubblica amministrazione pretenda di riunire assemblee giudiziarie né imporre tangenti o richiedere contribuzioni, o esigere con la violenza dei fideiussori né osi offendere i chierici, nobili o di qualunque condizione essi siano, appartenenti alla diocesi di detta chiesa abitanti all'interno della città o suffraganei, nelle persone o servi, ancelle, liberi, in casa loro o in tutti gli edifici di loro pertinenza, né arrestare uomini, liberi o livellari o servi che abitano nei possessi e nelle loro proprietà o in edifici della detta chiesa, né imporre loro gravami pubblici o prestazioni indebite. Se qualche temerario tenterà, cosa che non crediamo, di violare o infrangere alcunché di questo nostro ordine di destinazione e conferma, e affinché non possa realizzare ciò che tenta, sappia che dovrà pagare 100 lire di oro puro, metà al nostro palazzo, metà alla chiesa suddetta. Affinché sia creduto più autentico e da tutti osservato ordiniamo che venga segnato con il sigillo del nostro anello e rafforzato di mano nostra.

Segno del serenissimo re Berengario.

Ambrogio cancelliere al posto di Ardingo arcicancelliere ha riconosciuto e sottoscritto.

Dato il 23 giugno dell'anno del Signore 904, diciassettesimo del pietosissimo re Berengario, settima indizione, da Monza, il giorno di Domenica felicemente. Amen.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005