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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > I, 9

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione I – La popolazione

9. Le condizioni giuridiche differenti dei suburbani di Bergamo

Non in tutte le città italiane l'incremento demografico determinato dalla creazione di nuovi borghi suburbani significò un'equiparazione giuridica degli abitanti ai cives residenti nella parte originaria della città. A Bergamo, ad esempio, si direbbe che i suburbani fossero distinti dagli abitanti della città e soggetti a una disciplina giuridica diversa. Ne abbiamo indiretta notizia dall'atto di soggezione prestato dagli abitanti di un villaggio al comune cittadino, che vengono equiparati ai «liberi» dei borghi, esclusi dai privilegi della piena cittadinanza.

Fonte: M. LUPO (a cura di), Codex diplomaticus civitatis et Ecclesie Bergomatis, II, Bergamo, 1799, pp. 1267-70.


Nel nome di Cristo, amen. L'anno del Signore 1171, lunedì 1° febbraio, quarta indizione, alla presenza degli illustri personaggi di cui in calce sono indicati i nomi, convennero tra loro i consoli del comune di Bergamo a nome del comune, cioè Pagano di Monaco, Alberto di Albertone, Bertramo Nossia, Maurisco di Rivola, Guglielmo di Crotta, Lanfranco di Monaca, Alberico di Mapello, Giovanni di Mozzo, Lanfranco de Vitali e Guido di Marliano, da una parte, e dall'altra gli uomini di Romano per il comune di quel luogo e per tutti gli uomini che verranno ad abitare nel posto in cui i consoli di Bergamo ordineranno, cioè Buza, Giovanni Bono, Guralli, Gherardo de Duce, Martino di Bianco, Plicapano e Pietro di Moicio, per sé e per tutti gli altri come è stato detto; [convennero dunque] che gli uomini di Romano devono venire ad abitare in quel luogo che i consoli della città di Bergamo stabilirono e al termine stabilito, e quando vi saranno recati, essi e tutti gli altri che vi abiteranno devono ogni anno giurare di stare agli ordini dei consoli di Bergamo e giureranno tutti i maggiori di quattordici anni. Giureranno che difenderanno quel luogo per tutta la vita, fedeli al comune di Bergamo; che difenderanno le persone di Bergamo e dei borghi per tutto il distretto e che osserveranno la pace, parteciperanno all'esercito, faranno le guardie dove il comune vorrà e si sottometteranno alla giustizia dei consoli di Bergamo per le liti che avranno fra loro o con gli altri. Se possederanno terra in quel luogo non devono venderla o alienarla se non agli uomini dello stesso luogo e su autorizzazione dei consoli di Bergamo, di tutti o della maggioranza che a quel tempo ci sarà. Giureranno poi di guardare e custodire il luogo medesimo in buona fede e senza frode ad utilità del comune di Bergamo, se non ne saranno esentati per giusto impedimento o per dimenticanza o per volontà di tutti i consoli di Bergamo o della maggioranza esistente e futura.

I consoli di Bergamo da parte loro devono comperare o permutare la terra in cui senza frode dovranno abitare secondo il giuramento dei personaggi eminenti di Romano. E devono fare eseguire un fossato adeguato attorno al luogo e porte in muratura; gli uomini che ivi abiteranno devono partecipare all'esercito, alle guardie e ai lavori di fortificazione sotto gli ordini dei consoli, ma non devono pagare imposte se non quando l'intera città le paga. Dovranno essere considerati come i borghi e come uno dei borghi della città di Bergamo godranno delle libertà: i consoli pertanto dovranno trattare e proteggere tutti gli uomini che nel predetto luogo abiteranno allo stesso modo in cui trattavano e proteggevano gli uomini dei suburbi della città, istituendo per loro un mercato settimanale secondo quanto avranno concordato con gli abitanti.

I consoli di Bergamo presenti e futuri dovranno far confermare questo documento nell'assemblea comunale. […]

Firmato dai testimoni Giovanni di Petringo, Antonio Dagoberto, Rogerio di Gurgolaro, Roberto e Cessetto.

E io Giovanni notaio di Federico imperatore fui presente e richiesto ho scritto e registrato.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005