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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > II, 18

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione II – Le funzioni

18. L'obbligo militare a Bologna nel XIII secolo

Soltanto con la codificazione della normativa comunale, cioè, generalmente, non prima dei principio del XIII secolo, siamo in grado di ricavare notizie precise e circostanziate sugli obblighi e le modalità di reclutamento e di funzionamento dell'esercito comunale. Dagli statuti di Bologna, riformati nel 1288, abbiamo tratto alcune norme che possono illuminare la situazione del XIII secolo: la prima riguarda il podestà, che aveva sostituito i consoli nella conduzione dell'esercito, le altre gli ordinamenti relativi alla cavalleria comunale, ai comandanti di squadrone (alfieri) e di drappello (capitani).

Fonte: G. PASOLI – P. SELLA (a cura di), Statuti di Bologna dell'anno 1288, Città dei Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937 (Studi e testi, 73-74), 1, pp. 194-97.


VII. Di ciò che è concesso al podestà nelle campagne militari.

Stabiliamo che ogni qual volta il podestà dovrà andare all'esercito o in scorreria, lui o qualcuno del suo seguito, possa avere otto o più carri pronti per condurre alla campagna tende e padiglioni a spese del comune, per trasportare le cose sue e del suo seguito e delle sue guardie (berrovieri). Il podestà è tenuto a fare campagne e scorrerie ogni qual volta sarà decretato dal comune di Bologna, tutto a sue spese, rischio e sorte; per l'acquisto dei cavalli potrà valersi delle norme statutarie che si riferiscono a ciò, nel caso in cui venisse catturato o venisse catturato qualcuno del suo seguito potrà essere riscattato secondo quanto stabilito dalle norme del suo giuramento, ma non potrà scegliere o far scegliere qualcuno che custodisca le sue cose a spese del comune, a parte il suo seguito.


XII. Dei drappelli (decene) di cavalleria.

Ordiniamo che ciascun alfiere di cavalleria sia tenuto a reclutare i drappelli di cavalieri nel suo quartiere e ad assegnare a ciascun drappello un capitano dei detti cavalieri, in modo che per ogni ufficio di capitano ci siano almeno dieci cavalieri; i capitani sono tenuti a obbedire all'alfiere del loro quartiere e l'alfiere al podestà o al suo luogotenente o vicario e i cavalieri al loro capitano, ogni qual volta dovranno cavalcare, salvo ordine diverso.

XIII. Degli alfieri di cavalleria.

Ordiniamo che il podestà un mese prima che finisca il tempo per eleggere gli alfieri di cavalleria, se troverà che l'elezione non è stata fatta un mese prima del suo ingresso, faccia fare l'elezione di quattro alfieri di cavalleria, uno per ciascun quartiere, a giudizio di due cavalieri e ciascuno che avrà ottenuto l'incarico di eleggere gli alfieri sia tenuto a scegliere nel suo quartiere un cavaliere come alfiere. Il podestà obbligherà poi ciascun alfiere a impegnarsi a portare il vessillo ovunque sarà inviato dal podestà od ordinato dal comune, ad andare nelle campagne militari e nelle scorrerie ogni volta che sarà comandato, esercitando il proprio incarico di alfiere a onore del comune e del popolo di Bologna dietro un compenso di 300 lire; l'ufficio di alfiere durerà un anno dal giorno dell'elezione e ciascun alfiere di cavalleria avrà per ogni giorno in cui dovrà andare o stare fuori della città di Bologna 10 soldi bolognini di diaria. Terminato il loro compito, i vessilli resteranno agli alfieri.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005