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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > II, 26

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione II – Le funzioni

26. Il riconoscimento imperiale dello «studio» cittadino

Dall'insieme delle societates di studenti nasce nella città uno studium, cioè una scuola di istruzione universitaria. La più antica e famosa è l’università di Bologna e a essa si riferisce il privilegio concesso nel 1155 dal Barbarossa, relativo all'esenzione dal diritto di rappresaglia. In seguito a esso gli studenti non bolognesi che si recavano a Bologna per studiare non potevano più essere arrestati o puniti dall’autorità cittadina nel caso in cui un loro conterraneo avesse commesso un reato contro un cittadino, come invece accadeva di norma in questi casi. Il privilegio imperiale concedeva poi allo studente accusato di qualche reato di poter essere giudicato a sua scelta dal proprio maestro o dal vescovo della città.

Fonte: MGH, Diplomata reguni et inaperatoruin Germaniae, X, 1, doc. 243, pp. 36-38.


Dopo che attentamente il problema è stato esaminato dai vescovi, dagli abati, da tutti i giudici e i maggiorenti del nostro sacro palazzo, concediamo questo beneficio della nostra pietà a tutti gli scolari che per motivi di studio devono trasferirsi e specialmente ai professori di leggi sacre e divine: che nei luoghi in cui esercitano lo studio delle lettere possano venire ad abitare con sicurezza tanto loro quanto i loro rappresentanti.

Siccome chi persegue il bene merita la nostra lode e la nostra protezione, riteniamo infatti degno che tutti coloro la cui scienza il mondo illumina e indirizza la vita dei sudditi all’obbedienza di Dio e di noi, suoi ministri, siano difesi da ogni ingiuria con particolare predilezione. Chi non può avere pietà di loro?

Fatti esuli per amore della scienza, poveri di ogni ricchezza, bisognosi essi stessi, espongono la vita in mille pericoli e spesso senta colpa subiscono da uomini vilissimi – il che è più grave da sopportare – ingiurie fisiche.

Con questa legge generale e valida in eterno decretiamo dunque che d'ora in avanti nessuno sia tanto impudente da presumere di fare violenza alcuna agli scolari né infliggere loro qualche danno per colpa di altri della loro stessa regione, come a volte succede per perversa tradizione. Ai rettori dei luoghi che conosceranno tale legge e non avranno provveduto ad applicarla sarà fatto obbligo di restituire il frutto della rappresaglia nella misura del quadruplo, ed essi stessi, come segno di infamia per la non osservanza della legge, perdano per sempre il loro incarico.

Se poi qualcuno dovesse muovere lite agli scolari su qualche causa, sia loro lecito, per l'opzione concessa a questo proposito, scegliere di essere giudicati dal loro maestro e dal vescovo della città al quale abbiamo per tale circostanza conferito giurisdizione. Chi invece tentasse di trascinarli davanti ad altro giudice sappia che anche la causa più giusta per tale contravvenzione alla legge sarà considerata caduta.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005