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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > II, 27

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione II – Le funzioni

27. La protezione comunale dello «studio» di Bologna

Nelle città in cui si affermarono le istituzioni universitarie, attirando un ragguardevole numero di forestieri, l'autorità politica comunale, nonostante oscillazioni fra interferenza e riconoscimento dell'autonomia, finì per assumere un atteggiamento protettivo, come appare dai capitoli degli Statuti di Bologna dell'anno 1288 a ciò relativi.

Fonte: FASOLI – SELLA (a cura di), Statuti di Bologna dell'anno 1288 cit., I, pp. 95-97.


VII. Sulla protezione dello Studio degli scolari della città di Bologna.

Stabiliamo che il podestà di Bologna, il suo seguito, il capitano e il suo seguito siano tenuti e debbano con tutta la loro autorità fare in modo che lo Studio degli scolari, tanto di diritto civile, quanto di diritto canonico, di grammatica, di dialettica, di fisica, di poetica e delle altre discipline insegnate sia e debba essere mantenuto in buono stato per sempre nella città di Bologna; che gli insegnanti di tali scienze e i rettori degli scolari e il complesso degli scolari e ciascuno di loro, con tutti i diritti e i beni connessi, vengano difesi tanto in giudizio quanto al di fuori di esso, ovunque e tutte le volte che si renderà necessario. Tutti e ciascuno degli statuti, delle norme, dei privilegi e delle riforme che sembrerà opportuno elaborare a favore degli insegnanti, dei rettori e degli studenti dell'università dovranno essere osservati e fatti osservare in buona fede per l'incremento dell'università e il buono stato degli scolari. E si dovrà incriminare e punire con le pene previste dallo statuto di Bologna chiunque, cittadino o forestiero, cercherà di far trasferire altrove l'università.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005