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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > II, 30

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione II – Le funzioni

30. Il «diritto di mercato» del vescovo di Acqui

Non dappertutto e non subito il nuovo ente cittadino riuscì a ottenere il controllo detta vita economica della città: ad Acqui, piccola città del Piemonte meridionale, sede vescovile, il mercato cittadino sul finire dei XII secolo era ancora totalmente sotto il controllo del vescovo, al quale veniva versata da parte dei venditori la curadia o diritto di «curatura» dei traffici commerciali. Il documento che ne attesta le tariffe getta anche luce sui prodotti che affluivano sul mercato settimanale di una città di modeste dimensioni: prodotti alimentari di prima necessità, manufatti dell'artigianato locale.

Fonte: G. B. MORIONDO (a cura di), Monumenta Aquensia, I, Torino, 1789, doc. 92, coll. 106-7 (anno 1197) (parziale).


Ogni bestia quadrupede venduta sul mercato di Acqui deve di curatura 2 denari da parte dell'acquirente e altrettanto da parte del venditore.

Degli agnelli e dei vitelli non si paga nulla, come dei frutti e delle uova e di tutto ciò che è portato in braccio.

Ugualmente dei polli e dei pesci freschi.

Per un cavallo si pagano 12 denari.

I mercanti di drappi, di ferramenta e chi vende merce seduto in piazza pagano ciascuno 2 denari di curatura.

Per ogni matassa di lino si pagano 2 denari.

Per un carico di pentole lo stesso; per un carico di scodelle e di tazze lo stesso.

Gli artigiani delle ciotole e delle stoviglie ogni anno devono una ciotola e una stoviglia; i fabbri un coltello e una misura di capacità; lo stesso quelli che fabbricano mastelli, lance e gioghi.

Per un asino che entra carico non si deve nulla, se esce carico dal mercato si deve un denaro.

© 2000
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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005