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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > II, 31

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione II – Le funzioni

31. Gli statuti dei mercanti piacentini

Corporazioni professionali o «paratici» rappresentano nelle città maggiori le articolazioni della vita economica a cui spetta elaborare una precisa normativa per quanto riguarda la vendita e la concorrenza. A Piacenza la corporazione egemone è quella dei mercanti che, organizzata come un ente in grado di autodeterminarsi, svolge funzioni normative al posto dell'organismo politico comunale. Per questo gli statuti dei mercanti non si limitano a regolamentare l'attività specifica dei venditori ma investono l’intera vita economica della città. Essi stabiliscono infatti norme per l'occupazione del suolo pubblico, svolgono il controllo sui pesi e le misure, tutelano il monopolio piacentino sulla produzione e sulla vendita dei tessuti, principale cèspite della città.

Fonte: P. CASTIGLIONI – P. RACINE (a cura di), Corpus Statutorum mercatorum Placentiae, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 40-41, 48, 60-61, 86, 113-14.


70. Che la piazza del Borgo non sia ingombrata.

E non permetterò che nessun rivenditore di carne, pesci, frutta e altri generi alimentari, o albergatore o qualunque altra persona tenga banchi o recipienti con pesci o altri ingombri o gabbie per polli o ceste da pane o ceste di altro tipo in piazza del Borgo, dalla torre di Gotentesta fino alla casa di Castello Villano, fuori dai portici per rivendere carne, pesce, frutta o altro all’infuori del sabato. Ai contravventori imporrò 12 denari di multa ogni volta.


75. Che il mercato del filo si tenga in piazza S. Andrea.

Farò in modo che il mercato del filo che si è soliti tenere il venerdì in Borgo si svolga nella piazza di S. Andrea del Borgo e ordinerò a tutti coloro che, maschi e femmine, comperano e vendono filo che il venerdì non lo comperino né lo vendano se non in tale piazza e non al di fuori dei confini delimitati da una parte dalla strada e dall'altra dall'andito del fu Bergognino dei Bergognini, fino alla casa di Alberto Musini.


105. Della verifica delle misure dei cambiatori e degli altri.

Entro il l° febbraio eleggerà due cambiatori che facciano verificare tutte le misure dei cambiatori [paragonandole] con la misura del comune dei mercanti, e i pesi e le bilance che riscontreranno essere esatti saranno restituiti ai loro possessori senza indugio, quelli che risultano non esatti siano fatti regolare il meglio che si può e abbiano tali incaricati per ogni misura che fanno regolare un denaro di compenso e non di più.


169. Della larghezza e lunghezza delle pezze di fustagno.

Non permetterò che le pezze da 25 braccia e mezzo siano inferiori alle 25 braccia e mezzo di lunghezza, né alle 2 braccia di passo per la larghezza […]


172. Che i consoli dei mercanti facciano in modo che i rettori del comune proibiscano l'esportazione del filo e del semilavorato.

Farò in modo che i rettori del comune di Piacenza proibiscano a nome del comune che i forestieri comprino e portino fuori della città e del distretto di Piacenza il filo e il semilavorato piacentino e che ogni mese facciano bandire tale ordinanza per tutta la città.


278. Degli osti e albergatori.

Ordino a tutti gli osti che non permettano che i loro ospiti ritirino i propri bagagli se non dopo aver pagato i loro debiti ai venditori o ai creditori secondo la volontà dei venditori e creditori: otto giorni dopo che tali ospiti avranno comperato, senza frode li faranno pagare ai loro creditori e venditori tutto ciò che dovevano, secondo la volontà dei creditori e venditori. Se qualche oste si comporterà in modo diverso o se mi giungerà qualche lamentela, costringerò lui a pagare e inoltre lo multerò di 10 soldi.


384. Che i forestieri non vendano nella città di Piacenza drappi, fustagni o tela.

È stabilito che nessuna persona né mercante forestiero può né deve vender panni di lino, né di lana né di fustagno nella città di Piacenza né nel suo distretto, se non sia prima accolto come cittadino e abbia giurato obbedienza ai consoli dei mercanti affinché non commetta frode nella sua arte.


389. Della tassa pagata dai forestieri a chi li ospita.

È stabilito e confermato che ciascun forestiero che viene a Piacenza per vendere o comperare paghi un denaro come tassa a chi lo ospita. E i cittadini di Piacenza non paghino né siano tenuti a pagare nessuna tassa.

© 2000
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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005