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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > II, 32

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione II – Le funzioni

32. La protezione comunale del commercio

Se in città come Piacenza l'organizzazione e la tutela della vita economico-commerciale era demandata alla potente corporazione dei mercanti, altri comuni elaborano in proprio la normativa al riguardo, stabilendo degli appositi funzionari dipendenti dal podestà. Per l'approvvigionamento quotidiano di una città come Firenze, ad esempio, l'intervento diretto dell'autorità comunale era indispensabile e gli statuti cittadini contengono numerosi articoli volti proprio a tutelare il buon funzionamento del mercato, sia per quanto riguarda gli spazi fisici in cui si svolge, sia per la libera circolazione dei generi alimentari, esenti da ogni gabella, come, più di un secolo prima, ad Acqui. Lo statuto è del 1322-25.

Fonte: R. CAGGESE (a cura di), Statuto del podestà dell'anno 1325, Firenze, Ariani, 1921, 1, pp. 314, 236.


CXVII. Che non si debba esigere la gabella nelle piazze della città sulle erbe e sugli altri frutti.

Siccome nelle piazze di Firenze e specialmente nella piazza del ponte Rubaconte di tanto in tanto si esige il pagamento della gabella sui frutti, sulle erbe e sulla paglia da ogni carro che entra in essa e negli ordinamenti della gabella non si trova registrata questa imposta, si provveda che in nessuna piazza della città di Firenze si esiga il pagamento di nessuna gabella da nessun forestiero del comitato e del distretto di Firenze sui frutti, sulle erbe o sulla paglia, ma che ciascun forestiero possa, volendo, vendere generi di tal natura in dette piazze o in alcuna di esse, possa venire, stare e vendere in quelle che vorrà, senza pagamento di gabella salvo che sulle vendite appena fatte e salva la gabella della paglia.

XXII. Divieto di condurre carri e traini per il mercato vecchio.

È stabilito e ordinato che nei giorni di sabato nessuno osi condurre carri con legname o traini di legname in detto mercato o per detto mercato, né per Calimala, ma negli altri giorni sia lecito condurre detti carri per la piazza del mercato. E chi contravverrà pagherà per ogni volta 100 soldi di fiorini piccoli. E ciò venga proclamato pubblicamente per la città una volta al mese.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005