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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > II, 34

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione II – Le funzioni

34. La politica commerciale del comune

Importare ed esportare merci, ricevere mercanti e inviarne presso altre città necessitava di percorsi stradali sicuri, di agevolazioni commerciali in grado di superare barriere doganali in un mondo e in una società dove il particolarismo locale aveva invece reso difficili i transiti e pericolose le strade. Di queste esigenze si erano ben presto resi conto i comuni e una delle loro prime preoccupazioni, specie di quelli situati in aree di transito, era stata rivolta proprio al perseguimento di una politica di superamento degli intralci commerciali e di consolidamento degli itinerari dei mercanti. Asti, ad esempio, doveva il suo incremento economico alla posizione di intermediaria fra Genova e l'Oltralpe e in questa direzione fu rivolta gran parte della sua politica estera.

Fonte: Q. SELLA (a cura di), Codex Astensis qui de Malahayla communiter nuncupatur, Roma, 1880 («Atti dell'Accademia dei Lincei», serie II, VI), II, doc. 602, p. 618 sg.


L'anno del Signore 1224, undecima indizione, lunedì 4 marzo, alla presenza dei testimoni scritti in calce, il signor Ottone del Carretto, marchese, promise al signor Pagano di Pietrasanta, podestà di Asti, agente in nome del comune di Asti e degli uomini del territorio astigiano, e a Bertramo Berardengo, Giacomo di Castagnole e Raimondo Solaro, consoli dei mercanti astigiani, a loro nome e a nome degli altri mercanti, che, se avesse arrecato qualche offesa o se avesse commesso qualche danno o furto a persone di Asti o del suo territorio da Asti a Savona per tutto il territorio dello stesso marchese Ottone o del fratello Enrico, all'andata o al ritorno lungo la strada che va da Asti a Savona, egli Ottone avrebbe risarcito tale offesa, danno o furto commesso a colui che lo avesse subito. E ciò entro un mese da quando fosse accaduto, e promise di salvare e custodire ogni uomo di Asti o del suo territorio nell'andata e nel ritorno lungo la detta strada.

Ugualmente promise che, se fosse accaduto che Enrico del Carretto o altri per lui o i suoi uomini o qualcuno della sua parte avesse arrecato qualche danno o commesso qualche offesa o furto a qualche persona di Asti o del suo territorio all'andata o al ritorno per detta strada, sia nella loro terra sia in quella di altri, promise che avrebbe risarcito il danno o il furto negli stessi termini, modi e forme come è detto più sopra.

E tutto ciò promise di osservare in tutto e per tutto, per il che lo stesso Ottone obbligherà in pegno tutti i suoi beni al detto podestà a nome e in luogo del comune di Asti e degli uomini del territorio astigiano e ai predetti consoli a nome loro e a nome degli altri mercanti astigiani.

Tutto ciò fu stipulato fatti salvi i patti e gli accordi intercorsi un tempo fra il detto Ottone e suo fratello Enrico e il comune di Asti intorno alla salvaguardia della strada, ad eccezione del fatto che nulla venga diminuito o aumentato in tale trattato e ad eccezione del fatto che, se Ottone e il fratello Enrico denunciassero il trattato e non permettessero agli uomini di Asti e del suo territorio di percorrere la detta strada e se dopo un mese dalla denuncia del trattato qualcuno la percorresse e gli accadesse qualche incidente, rispetto a quell'incidente non siano tenuti a questo trattato.

Furono fatte redigere più carte di tale tenore, una delle quali per il comune di Asti. Fatto in Asti in casa di Giacomo Calcaneo e del nipote. Furono presenti come testimoni il signor Guglielmo Cacherano, Berardo Cassano, Pietro Roero, Abate Zincegliano, il signor Giordano Marcellino di Milano, il signor Bocacio Brema e Otto di Piobesi.

E io Guglielmo Trosello notaio palatino fui presente e così scrissi.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005