Logo di Reti Medievali 

Didattica

spaceleftMappaCalendarioDidatticaE-BookMemoriaOpen ArchiveRepertorioRivistaspaceright

Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > III, 10

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


III – La morfologia

10. Norme di igiene edilizia a Bologna

Per quanto riguarda la regolamentazione del comportamento civico, gli statuti di Bologna del 1288, come quelli di molte altre città, si mostrano molto eloquenti rispetto alla pulizia delle strade: si fa divieto infatti di tenere maiali per strada, di convogliare su di essi detriti o acque di scolo e si ordina, d'altra parte, di asportare dal proprio tratto di strada immondizie e fango, contribuendo così alla manutenzione del suolo pubblico.

Fonte: G. FASOLI – P. SELLA (a cura di), Statuti di Bologna dell'anno 1288, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937 (Studi e testi, 73-74), I, pp. 136-37, 149.


V. Non tenere maiali o scrofe nella città di Bologna e nei borghi.


Ordiniamo che nessuno tenga scrofe con cuccioli nella città di Bologna o senza cuccioli nei borghi e per un miglio attorno alla città di Bologna. Ugualmente ordiniamo che nessuno permetta di andare per la città di Bologna né per i borghi a qualche porco, o scrofa, se non e castrato, senza anello al muso o grugno, e neppure con l'anello limitatamente al periodo compreso dal 1° maggio alla festa di san Michele [29 settembre], sotto pena e bando di 40 soldi bolognini per scrofa con cuccioli e 20 soldi per ogni altro porco o scrofa. Non sarà resa giustizia per il maiale o la scrofa uccisi o feriti a chi avrà contravvenuto a tale norma.

Ugualmente stabiliamo che nessun porco o scrofa debba entrare nell'ambito della piazza del comune di Bologna o a porta Ravegnana e che il notaio del podestà verifichi tre volte la settimana, e se avrà ritrovato [dei maiali in questi luoghi] faccia condurre al palazzo comunale colui al quale il porco appartiene e condannare al pagamento di 20 soldi bolognini, e chiunque possa accusarlo o denunciarlo abbia la metà della multa. Tale provvedimento non si estende al caso in cui si tratti di un branco di porci condotti in detti luoghi da mercanti o di altri porci di singole persone che fossero ivi legati per essere venduti. Nella piazza del comune di Bologna non è concesso che qualche porco o scrofa venga e rimanga con o senza anello se non per essere venduto, sotto pena e bando di 20 soldi e di perdita del porco o della scrofa ivi rinvenuti. E a chiunque sia lecito prendere porci o scrofe nella piazza del comune e chiunque potrà accusare e denunciare i contravventori e avrà la metà della multa. Ugualmente valga per il trivio di Porta Ravennate quanto vale per la piazza del comune di Bologna.


VI. Non tenere sgocciolatoi sulle vie pubbliche.


Stabiliamo che nessuno abbia sgocciolatoi, grondaie o altro, di qualunque materiale, che versi sulle vie pubbliche e sul suolo pubblico durante il giorno e che contenga qualche rifiuto, o possa contenerlo, pericoloso o dannoso: chi contravverrà pagherà una multa di 100 soldi bolognini per ciascuna volta in cui avrà contravvenuto e nondimeno risarcirà il danno provocato al danneggiato.

E nessuno di giorno getti o rovesci acqua dai tetti o dai balconi o da altri edifici e se qualcosa è stato gettato o rovesciato, colui o coloro che abitano nella casa da cui ciò è avvenuto pagheranno una multa di 20 soldi bolognini e se hanno provocato dei danni risarciranno il danno al danneggiato.

Ugualmente nessuno getti immondizia di giorno o di notte sulle pubbliche strade e se contravviene sia punito [ogni volta] con 20 soldi bolognini.

Ugualmente dove vi sono sgocciolatoi nei pressi di piazze o strade fornite di chiaviche, [i liquidi] vengano condotti sotto terra attraverso le stesse chiaviche affinché non fuoriescano.


XXVIII. Portare via dalle strade pubbliche fango e vinacce.


Ordiniamo che ciascuno davanti alla facciata della sua casa provveda a portar via fango, terriccio, calcinacci, vinacce e ogni altra immondizia dalle strade pubbliche che passano davanti a casa sua e che il notaio del podestà si tenuto a far portare via il predetto fango, terriccio, calcinacci e vinacce e ogni altra immondizia dal suolo pubblico con il contributo di tutti, dalle vie e strade pubbliche in cui non ci sono abitazioni o ci sono quelle dei banniti o dei ribelli di parte dei Lambertazzi, a spese del comune.

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005