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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > III, 11

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


III – La morfologia

11. Norme di disciplina edilizia a Bologna

Oltre alla pulizia delle strade, i legislatori di Bologna si preoccupavano anche della viabilità dei percorsi urbani pedonali, proibendo l'ostruzione dei luoghi di transito con impedimenti temporanei o permanenti e in questo modo intervenivano sulla regolamentazione edilizia.

Fonte: FASOLI – SELLA (a cura di), Statuti di Bologna dell'anno 1288 cit., pp. 140, 151.


X. […]


Ugualmente stabiliamo che tutti i portici o travi dei portici delle case della città, dei borghi e dei sobborghi siano alti almeno 7 piedi fuori terra, senza considerare le fondamenta, sotto pena e multa di 10 lire di bolognini a chiunque contravverrà all'avvertimento a lui dato e all'intimazione fatta, entro i quindici giorni successivi.

Ugualmente stabiliamo che i portici della città e dei sobborghi siano tenuti sgombri in modo che chiunque possa andare e venire come se non ci fossero scale di mezzo; anche se ci sono, infatti, i portici possono restare liberi se rimane uno spazio di 4 piedi dalle colonne del portico, oltre alle scale o alle panche a muro; sia che ci siano scale, panche e colonne, sia che non ci siano, rimanga sempre il portico sgombro per uno spazio di 4 piedi, in modo che chiunque possa liberamente scendere in strada o entrare sotto il portico. Chi contravverrà a ciò pagherà una multa di 100 soldi bolognini e sarà ugualmente tenuto a rimuovere gli ostacoli. Nessuno poi tenga carri, pali o stanghe sotto o davanti al suo portico se non è alto almeno 7 piedi fuori terra, sotto pena e multa di 20 soldi bolognini ogni volta.


XXXI. Che non vi siano ponti sopra le vie.


Stabiliamo che nessuno costruisca ponti o passerelle di legno o di pietra da una casa all'altra, attraversanti le strade pubbliche. Chiunque possiede uno di questi ponti è tenuto a rimuoverlo e il podestà deve farlo rimuovere; chiunque ne avrà costruito uno nuovo o non avrà rimosso uno vecchio come è stato ordinato dal podestà o da qualcuno del suo seguito sia punito e condannato a pagare 25 lire bolognine e nondimeno sia obbligato ad abbattere e rimuovere il ponte; fra questi non si considerino però quei ponti che sono abitati dalla servitù.

© 2000
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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005