Logo di Reti Medievali 

Didattica

spaceleftMappaCalendarioDidatticaE-BookMemoriaOpen ArchiveRepertorioRivistaspaceright

Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > III, 12

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


III – La morfologia

12. L'esproprio come mezzo di incremento urbanistico

Quella che si può definire una vera e propria «politica di pianificazione urbanistica», già denunciata come tendenza dalle norme per l'intervento pubblico e per la regolamentazione del comportamento privato, si realizza nei comuni maggiori dalla seconda metà del Duecento con il ricorso ad acquisti diretti di aree da destinare a uso pubblico. Così a Firenze per la costruzione della piazza di S. Maria Novella nel 1325 il comune, stabilito il progetto, interviene direttamente, autorizzando espropri e acquisizioni, mentre in altre occasioni, come nel caso dell' allargamento della piazza di S. Reparata e di S. Giovanni nel 1296, l'intervento è richiesto dalla rappresentanza di un gruppo di cittadini, in base alla domanda dei quali il comune provvede all'esecuzione.

Fonti: a/ R. CAGGESE (a cura di), Statuto del podestà dell'anno 1325, Firenze, Ariani, 1921, II, pp. 348-49; b/ G. PAMPALONI, Firenze al tempo di Dante. Documenti sull'urbanistica fiorentina, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1973, pp. 56-58.


a/

LX. Di far fare la piazza di S. Maria Novella.


Stabiliamo e ordiniamo che davanti alla nuova chiesa dei Frati predicatori venga fatta una piazza che si protenda dalla parete del muro di detta chiesa dalla parte occidentale, secondo una linea retta fino alla porta di S. Paolo e dall'altra parte dal terreno dei predetti Frati, che è presso la via per la quale si va alla porta del Trebbio, secondo una linea retta fino alla detta porta del Trebbio. I priori e il gonfaloniere di giustizia che ci saranno eleggeranno e dovranno eleggere quattro o sei uomini onesti e legittimi che con giustizia valutino case, edifici, terreni di coloro i quali li posseggono all'interno di tali confini e che facciano realizzare la detta piazza. Tali uomini dovranno poi anche trovare e vendere terreni di proprietà del comune ai proprietari di case e terre comprese fra i detti confini: quanto resterà da pagare ai predetti proprietari di case e terreni verrà versato loro dai tesorieri del comune di Firenze dalle casse del comune in base alla stima fatta dai detti ufficiali deputati a tale incombenza dai priori e dal gonfaloniere di giustizia. E i predetti ordinamenti devono essere mandati a esecuzione nel mese di febbraio e marzo dal podestà, sotto pena di lire 100 detratte dal suo stipendio.

b/

Davanti a voi, signori priori delle Arti e gonfaloniere di giustizia del popolo di Firenze, ai quali è d'obbligo per debito d'ufficio provvedere e contribuire al decoro e all'onore della città di Firenze, specialmente in ciò che concerne la chiesa maggiore di Firenze, si espone da parte dei consoli di Calimala e degli operai dell'Opera di S. Reparata che la piazza di S. Reparata e di S. Giovanni è angusta e così poco capace che i fedeli, quando in essa si tengono le predicazioni del signor vescovo e degli altri prelati e religiosi e quando si celebrano le solennità festive, non possono stare e sistemarsi comodamente per ascoltare in essa la parola di Dio. Si supplica e si chiede pertanto a voi e al vostro ufficio di provvedere e di far provvedere, confermare e far eseguire l'allargamento di detta piazza nel seguente modo: che il vecchio edificio dell'ospedale di S. Giovanni, che è presso detta piazza e in cui ben poco si esercita la funzione ospedaliera, sia tolto da detto luogo e trasferito – il che può essere fatto convenientemente e ragionevolmente dal momento in cui siano d'accordo il signor vescovo e tutto il popolo fiorentino – al di fuori e presso la porta della nuova via degli Spadari, nel terreno del comune che non è ancora stato alienato e in cui si può trasferite e ricostruire, o in altro luogo in cui sembrerà conveniente riedificare il detto ospedale, la cui protezione spetta ed è di pertinenza del comune di Firenze; che si provveda altresì e si stabilisca che le persone a cui appartengono le case che avranno il prospetto sopra detta piazza, una volta trasferito l'ospedale, siano obbligate nel modo migliore possibile a contribuire con una certa quantità di denaro per ogni casa secondo quanto avranno deciso e stabilito gli esperti eletti dai priori delle Arti e dal gonfaloniere di giustizia, affinché tali case, per il motivo suddetto, diventino di maggior pregio e valore.

Tutti questi provvedimenti siano eseguiti con ogni sollecitudine e mandati a esecuzione dagli ufficiali deputati o da deputarsi per riscontrare i diritti e i beni comunali, all'ufficio dei quali spetta ed è di pertinenza pianificare e realizzare piazze e vie, specialmente sui terreni ed edifici spettanti al predetto comune, o da parte di altri esperti, quali e quanti i priori delle Arti e il gonfaloniere di giustizia vorranno eleggere e deputare. Ugualmente si stabilisca che sepolcri e avelli che sorgono attorno alla chiesa di S. Giovanni siano tolti e rimossi da quel luogo e trasferiti altrove, dove meglio sembrerà conveniente, senza nessun impedimento di statuti o ordinamenti.

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005