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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > III, 17 | |||||||||
FontiLa società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)a cura di Renato Bordone © 1984-2005 – Renato Bordone III – La morfologia17. Il «permesso di fabbricazione» in AlbaDurante la matura età comunale, accanto agli interventi pubblici, si provvede anche a regolamentare l'edilizia privata, elaborando norme che tutelino gli interessi della comunità e provvedano al rispetto delle aree comuni. Negli statuti di Alba si ritrova una norma che appare molto simile all'attuale «permesso di fabbricazione» rilasciato dalla commissione edilizia, per quanto riguarda il rispetto per il suolo pubblico. Fonte: PANERO, Gli statuti urbanistici medievali di Alba cit., p. 42. Di coloro che vogliono edificare presso le vie pubbliche. Chi avrà edificato o avrà posseduto un edificio o vorrà edificare presso le vie pubbliche o le piazze della città di Alba deve avvertire il vicario o il giudice del podestà; questi saranno tenuti a inviare sul luogo due incaricati a tutelare i diritti comunali; se i due incaricati non si saranno recati pagheranno una multa di 60 soldi ciascuno; detti incaricati devono giurare di eseguire in buona fede il loro mandato ogni volta che saranno richiesti e di recarsi sul luogo. Se il vicario non è stato avvertito, sarà tenuto a far abbattere l'edificio, qualora fosse costruito sopra il suolo pubblico, spettante al comune. |
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Ultimo aggiornamento: 01/03/2005 |