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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > III, 19

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


III – La morfologia

19. I materiali edilizi

Oltre alla proibizione dell'uso di materiali combustibili, le norme relative all'edilizia privata prevedono un diretto controllo da parte dell'autorità comunale sulla fabbricazione dei laterizi. Ad Alba i fabbricanti di mattoni sono tenuti a un preciso giuramento che tutela la prelazione comunale in caso di necessità di materiale edilizio per la costruzione di opere pubbliche e i manufatti stessi prodotti dalle fornaci albesi devano sottostare ai modelli standard conservati presso il comune.

Fonte: PANERO, Gli statuti urbanistici medievali di Alba cit., p. 58.


LXXI. Il vicario [del podestà] è tenuto a obbligare o a far obbligare tutti i fornaciari e i mattonari della città e del distretto di Alba che fabbricano o fabbricheranno mattoni e tegole, che fabbrichino detti mattoni e tegole nella forma che è descritta e determinata nel Registro di Alba. Chi contravverrà paghi di multa per ogni volta 20 soldi. I mattonari sono tenuti a dare un migliaio di mattoni per le esigenze del comune e specialmente per lastricare le strade. E il vicario e tenuto a verificare o a far verificare ciò una volta ogni sei mesi. E chiunque potrà sporgere denuncia [sulla mancata consegna] e se è di buona fama sarà creduto sotto giuramento e incasserà un terzo della multa. Questo capitolo ha luogo solo in Alba e per gli abitanti di Alba […].

I mattonari saranno tenuti a fabbricare mattoni e tegole ugualmente spessi in mezzo quanto in punta, sotto pena di 10 soldi di multa e questo non può in nessun modo essere abrogato dal consiglio. Qualunque abitante di Alba può acquistare per lo stesso prezzo 1.000 tegole e mattoni e se qualcuno li avrà venduti a un prezzo maggiore pagherà 10 soldi di multa per ogni volta e chiunque potrà accusarlo e incassare un terzo della multa, dopo essere stato creduto sotto giuramento.


LXXII. Del prezzo e della misura della calce.


Il vicario è tenuto a obbligare o a far obbligare i mattonari e coloro che vengono calce a dare e a consegnare un'emina di calce fiorita per ogni abitante al comune di Alba per […]; e un'emina di calce grossa per […]. E non si può vendere calce fiorita a chi vuole acquistare calce grossa. La calce sia misurata a mastelli rasi se in quantità maggiore di quattro emine, a emine se di quantità minore; due mastelli formano un moggio e detto mastello venga marchiato col segno del comune come le altre misure. Se qualcuno contravviene paghi ogni volta di multa 10 soldi. L'emina di cui si parla nel presente capitolo deve essere delle dimensioni di quella usata per la vendita del sale, della stessa grandezza e misura. Chiunque può acquistare alio stesso prezzo la calce e se qualcuno non volesse venderla paghi di multa ogni volta 10 soldi.


LXXIII. Del giuramento dei mattonari.


Il vicario faccia giurare tutti i mattonari che sono soliti fabbricare mattoni e tegole per venderli nella città di Alba e nel distretto che non vendano o consegnino o in altro modo alienino mattoni quando avrà stabilito il comune di utilizzarne per le mura della citta o altrove in opere pubbliche; non li consegneranno a nessuno fuorché [agli addetti] per le opere comunali e per la lastricatura delle vie della città di Alba, come è detto nel capitolo dei mattonari.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005