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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > III, 20

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


III – La morfologia

20. Il controllo pubblico sull'edilizia privata

Il controllo pubblico sull'edilizia privata non si limitava solo alla tutela degli spazi comunali e all'obbligo dei materiali edilizi ma si spingeva fino a intervenire sugli elementi costitutivi degli edifici. Nei due esempi qui riportati, infatti, appare l'obbligo dei proprietari di Bologna di edificare il porticato sulle facciate delle case prospicienti le strade pubbliche, mentre nel caso di Siena la normativa assume un carattere estetico, prevedendo per uno scenario come piazza del Campo l'omogeneità costruttiva delle facciate.

Fonti: a/ FASOLI – SELLA (a cura di), Statuti di Bologna dell'anno 1288 cit., p. 163; b/ BRAUNFELS, Mittelalterliche Stadtbaukunst cit., p. 163.


a/

LII. Di costruire portici nella città e nei borghi.


Stabiliamo che tutti coloro che osservano e stanno ai mandati del comune di Bologna che posseggono in città e nei borghi case o palazzi senza portici, mentre sarebbe opportuno che li avessero, devono provvedere, se non stati mai edificati, a farli edificare e completare, cioè ciascuno per la propria facciata con una sponda di mura verso l'edificio, sotto pena e multa ad arbitrio del podestà. Se invece sono già edificati siano per sempre sottoposti a manutenzione a spese dei proprietari delle case.

b/

[1297] Che in ciascuna casa, la quale si facesse di nuovo d'intorno al Campo del mercato, tutte le finestre si facciano a colonnelli.


Anco, statuimo et ordiniamo che se mai averrà che alcuna casa o vero casamento, dintorno al Campo del mercato s'edificassero di nuovo, che tutte et ciascune finestre di cotale casamento et casa, le quali avessero aspetto nel Campo del mercato, si debiano fare a colonnelli et senza alcuni ballatoi fare. Et questo la podestà far fare sia tenuto. Et qualunque, el quale cotali case o vero casamenta edificasse, le predette cose tutte non servasse, sia condannato per missere la podestà di Siena in xxv. libre di denari. Et se missere la podestà, li contrafacenti non condannasse, perda del suo salario in simile modo xxv. libre di denari, le quali el camerlèngo et iiij. del suo salario debiano ritenere. […]


Di non fare ballatoia d'intorno al campo del mercato.


Anco, con ciò sia cosa che si contenga in uno capitolo del costoduto del comune di Siena che qualunque hedificarà casa allato al Campo del mercato, debia fare le finestre a colonnelli et non ballatoio, et non si contenga in esso capitolo che ne l'altre case le quali sono d'intorno al Campo del mercato non si facciano ballatoia, statuto et ordinato è, che neuno possa, da chinci inanzi, hedificare o vero rinnovare o vero fare alcuno ballatoio o vero solaio d'intorno al Campo del mercato, in alcuna casa, torre o vero palazo fuore de le mura. Et chi contrafarà sia punito ed condannato in xxv. libre di denari. Et nientemeno sia constretto el ballatoio o vero palco, el quale farà disfare et levare via. Et fatto è questo capitolo in anno Domini Mcclxxxxvij. Inditione X, del mese di magio.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005