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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > III, 21

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


III – La morfologia

21. Gli accordi tra privati

Prima ancora che norme statutarie, regole di reciproco rispetto nell'edificazione di case, che l'agglomerazione cittadina imponeva dovessero essere necessariamente contigue, si erano sviluppate nei rapporti quotidiani tra privati, spesso in seguito a liti. Per evitare contrasti poteva così accadere, come a Vercelli nel 1178, che all'atto di transazione di una casa le due parti dichiarassero preliminarmente a quali obblighi sottostare.

Fonte: D. ARNOLDI – G. C. FACCIO – G. GABOTTO – G. ROCCHI (a cura di), Le carte dell'archivio capitolare di Vercelli, II, Pinerolo, 1912 (Biblioteca della Società storico subalpina, LXXI), doc. 362, pp. 59-60.


L'anno del Signore 1178, l'11 febbraio, undecima indizione.

Si convenne fra Ottone Angoscia di Vercelli e Guglielmo Boccaccio, canonico di S. Eusebio, che non spetti né a Ottone né ai suoi eredi né a colui il quale potesse vendere [il di lui immobile] di avere finestre aperte nel muro della casa che acquista da Guglielmo, muro che sorge fra la sua proprietà e la casa dello stesso Guglielmo, se non quelle ora esistenti, una sotto il trave, l'altra sopra; che non è lecito costruire pagliaio, fossa perdente o gabinette nello stesso muro né altro che possa nuocere a Guglielmo, salvo la grondaia della casa di Ottone che potrà spiovere fra lui e Ottone come ora spiove […].

A tale patto e condizione sopra ricordata la casa di Ottone fu infatti venduta a Guglielmo. Fatto [a Vercelli], sotto il portico di S. Eusebio.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005