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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > III, 26

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


III – La morfologia

26. La vicinia, vero tessuto connettivo del piano urbano

Dove e quando è avvenuta, come ad Asti, un'articolazione in quartieri della popolazione della città, in realtà sono state inglobate e agglomerate articolazioni «naturali» preesistenti, che soltanto occasionalmente è dato di cogliere nelle fonti normative. A Bologna sono sopravvissuti negli statuti comunali degli articoli che riguardano la vita della vicinia, vero agglomerato «naturale», e che ci consentono di individuare nel suo funzionamento quotidiano quell'unità socio-territoriale di base che rappresenta il tessuto connettivo dell'intero piano urbano.

Fonte: FASOLI – SELLA (a cura di), Statuti di Bologna dell'anno 1288, cit., pp. 149-51.


XXIX. Dei pozzi della città e dei borghi.


Ordiniamo che ciascuna contrada della città e dei borghi che possiede un pozzo vicinale sia tenuta a pulirlo o farlo pulire due volte all'anno e a far costruire presso detto pozzo una vaschetta di pietra o di legno o, se sarà possibile collocarla, una vasca da lavare, che sia della capacità di almeno sette corbe.

Ciascuno dei pozzi predetti che sia in strada o presso una via pubblica dovrà avere, a spese dei vicini, mulinello, ruota o forca con catena di ferro e con ciotola ferrata attaccata alla stessa catena in modo che non possa venire asportata: se venisse delle volte distrutta, dovrà essere riparata a spese dei vicini.

Se poi qualche vicinia progettasse di costruire un nuovo pozzo nella propria circoscrizione, nel caso in cui la maggioranza dei vicini fosse favorevole, si costruisca pure il pozzo dove sembrerà meglio alla maggioranza e a spese dei vicini, in modo tale, però, che, se non vuole, non sia obbligato a contribuire alla spesa del pozzo nuovo chi già ne possiede uno in casa o se il pozzo è stato fatto dopo il suo privato.

Se qualche pozzo vecchio è stato riempito o distrutto, sia riattato e ricostruito, se sarà d'accordo la maggioranza dei vicini che devono sostenerne le spese secondo il numero delle case di detta vicinanza: al restauro sono tenuti anche coloro che posseggono un pozzo privato in casa, mentre non sono tenuti a contribuire alle spese relative alla catena, al mulinello, ai secchi o agli altri strumenti necessari per attingere acqua, né a quelle di pulitura del pozzo, se non lo vogliono e nel caso in cui non abbiano in casa ospiti o inquilini che attingono acqua anche al pozzo della vicinia.

Tutto quanto sopra esposto sarà fatto eseguire dai rappresentanti della stessa contrada, cappella o vicinia che possono eleggere due o più uomini per vicinia quando sarà opportuno realizzare quanto detto e nel modo migliore che sembrerà loro.

Ordiniamo inoltre che nessuno lavi panni o conci pelli o scarichi immondizie o rifiuti per 20 piedi attorno a ogni pozzo; che nessuno, barbiere o altri, per 20 passi vicino a un pozzo rada, tagli o salassi uomini o animali fuori di casa.

Vogliamo ancora che tutti i pozzi vicinali o delle contrade siano sollevati da terra di almeno 2 piedi.

Ordiniamo infine che le vicinie, le contrade e le singole persone siano tenute a osservare quanto sopra stabilito sotto pena e multa di 100 soldi bolognini.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005