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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > III, 4

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


III – La morfologia

4. Una «rifondazione»: la nuova Lodi

Per la conoscenza degli elementi costitutivi di una città medievale, più utili dei documenti relativi a una fondazione ex novo come nel caso di Alessandria appaiono quelli concernenti una «rifondazione», cioè lo spostamento di insediamento di una città preesistente, abbandonata per motivi bellici e ricostruita in altro sito, come nel caso di Lodi. Essendo stata infatti distrutta dai Milanesi l'antica città sorgente sul luogo dell'attuale «Lodi vecchio», di origine romana (Laus Pompeia), nel 1158 il Barbarossa autorizzò gli abitanti a ricostruirla sul monte Eghezzone in riva all'Adda, specificando nel diploma di concessione gli elementi costitutivi delta città: sobborghi, ponti e strade.

Fonte: MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, X, doc. 246, pp. 42-43.


In nome della santa e individuale Trinità. Federico per grazia di Dio augusto imperatore dei Romani.

Benché a tutti coloro che riconoscono essere figli della libertà imperiale dobbiamo difesa per dovere di tutela imperiale, con particolare prerogativa di amore e di consolazione tuttavia devono essere da noi consolati coloro la cui devozione in aumento alla fedeltà è maggiormente nota e la stessa fedeltà nell'esaltazione della nostra corona Imperiale più grandemente è comprovata dai fatti. Sia pertanto note a tutti i fedeli del nostro impero, tanto presenti che futuri, che noi, toccati per divino intervento dalla miserevole distruzione della città di Lodi, abbiamo designato con la necessaria misericordia e con la nostra imperiale autorità un nuovo luogo di abitazione per i nostri fedeli cittadini lodigiani.

Abbiamo dunque designato come nuovo luogo d'abitazione quanto è sufficiente a ricostruire sul monte Eghezzone presso l'Adda l'ambito della città e dei suoi sobborghi e abbiamo trasferito dalla vecchia città distrutta dai Milanesi, a titolo nostro e della nostra imperiale autorità, a quella nuova, quelle prerogative che saranno in seguito esposte, per grazia e indulgenza nostra nei loro riguardi.

Per primo concediamo dunque la facoltà di costruire per difesa della nostra città muri, fossati e altre fortificazioni contro gli assalti del nemico. A maggior utilità della nostra città concediamo poi che i Lodigiani possano avere piena autorizzazione a costruire ponti per la comodità di chi deve attraversare, sopra il fiume Adda e su tutti gli altri corsi d'acqua che scorrono per la diocesi lodigiana. Stabiliamo anche e ordiniamo che la predetta città abbia sempre un porto generale per le navi senza opposizione alcuna, a cui confluiscano con sicurezza le navi dei mercanti che salgono o scendono per l'Adda, con libera facoltà di vendere e di comperare, riservando al fisco regio tutti i diritti connessi col passaggio e col commercio. Non permettiamo che sia costruito senza nostra imperiale autorizzazione nessun altro porto sull'Adda, ma ai Lodigiani sia concesso di navigare su tutti i corsi d'acqua della Lombardia senza pagare altro pedaggio che quello appartenente al fisco imperiale.

Poiché nessuna città può poi essere mancante di via pubblica che la colleghi con le altre città e gli altri luoghi, per nostro Imperiale decreto doniamo alla nuova città di Lodi [la possibilità di creare] libere vie e liberi transiti tutto intorno, al fine di collegarsi con le vie pubbliche e comuni che conducono alle città adiacenti. Inoltre per lo stesso decreto proibiamo che vengano edificati o restaurati, nel caso in cui fossero distrutti, castelli, torri e fortezze in tutta la diocesi di Lodi.

Ad aumento della nostra grazia concediamo alla nostra città sopra ricordata tutti gli incolti e le altre terre non coltivate collocate sulle due sponde a uso comune di pascolo, in modo che possano essere acquistate dai possessori a cui appartengono allo stesso prezzo a cui potevano essere acquistate un anno prima che la città fosse rifondata. I confini di tali pascoli sono rappresentati da un lato dal castello del vescovo nella direzione della via che va verso il ponte vecchio di Fanzago, in direzione dell'Adda; dall'altro lato lungo la costa di Polignano, quella di Isella, quella di Giovenco vecchio e di Giovenco nuovo e della città, in direzione dell' Adda. Poiché i Milanesi prima e durante la guerra avevano tolto con la violenza molti beni ai predetti Lodigiani, concediamo loro il potere di richiedere indietro tali beni senza prescrizione di tempo.

Rivendichiamo e ascriviamo alla nostra protezione e giurisdizione la suddetta città di Lodi nuova con tutti i diritti esistenti nella città e nella diocesi di Lodi, affinché a nessuna autorità e a nessuna persona debba rispondere se non alla sola nostra imperiale autorità e ai re dei Romani e imperatori nostri successori.

Aggiungiamo ancora e stabiliamo che liberamente e senza impedimenti possa andare all'interno della nostra nuova città di Lodi la strada comune, così come andava nel mezzo della città vecchia.

Affinché tutto quanto sia osservato inviolabilmente, confermiamo il presente diploma col sigillo della nostra autorità.

Segno del signor Federico invincibile imperatore dei Romani. Io Rainaldo cancelliere al posto di Eriderico, arcivescovo di Colonia e arcicancelliere, ho verificato.

© 2000
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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005