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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > III, 9

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


III – La morfologia

9. La normativa dell'intervento pubblico

Buona parte della produzione statutaria delle città comunali italiane riguarda la normativa concernente l'urbanistica, sia per gli interventi pubblici nei lavori di comune utilità, sia per regolamentare li comportamento dei privati. Per ciò che riguarda i lavori pubblici può essere interessante considerare gli statuti di una piccola città piemontese, Alba, che stabiliscono in modo particolareggiato i compiti dei funzionari preposti alla lastricatura delle strade e alla manutenzione delle mura.

Fonte: F. PANERO, Gli statuti urbanistici medievali di Alba, in «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo», 1975, 72, pp. 41-42.


VII . Dei due massari preposti alla selciatura e manutenzione delle vie.


È stabilito che il podestà e il vicario siano tenuti entro quindici giorni giuramento del loro ufficio a eleggere due massari i cui compiti siano di selciare le strade della città non ancora lastricate e di far migliorare e rendere praticabili le strade sterrate in caso di necessità; di far riattare le strade pubbliche in modo tale che carri e carretti possano andare e venire senza impedimento alcuno. E le predette opere siano eseguite a spese di coloro avanti le cui case si trovano le dette vie e il comune vi contribuisca fornendo i mattoni necessari agli operai che effettuano la selciatura.


XII. Degli assistenti alle fortificazioni.


Ugualmente è stabilito che il vicario del podestà sia tenuto a eleggere due uomini che per tutto l'anno assistano alle opere del fossato e dei barbacani e che denuncino al podestà o al suo vicario ciò che sembra loro meglio fare a questo proposito. Il podestà e il vicario accetteranno i loro consigli e secondo la loro volontà sarà fatto anche per le fortificazioni del borgo.


XIV. Di obbligare i possessori di buoi e di bestie da soma a condurre il necessario per la manutenzione delle mura.


II vicario del podestà è tenuto a obbligare tutti quelli della città che possiedono buoi, asini o altre bestie da soma a condurre mattoni per la manutenzione delle mura del comune e a condurre calce e sabbia; ciascuno è tenuto a portare o a far portare per due volte in otto giorni tali materiali a volontà dei massari. E da questo servizio non si può essere esentati. Quanto rimane da condurre per completare il lavoro, venga condotto secondo le modalità stabilite dal consiglio. Ciò che è stabilito per le mura deve essere inteso anche per qualunque altra opera pubblica spettante al comune.

Se qualcuno, dopo che è stato avvertito o gli è stata fatta intimazione di eseguire il servizio, non avrà eseguito quanto richiesto paghi per ogni volta 2 soldi se possiede buoi e 6 denari se possiede altre bestie da soma, per ogni bestia e ciascuna volta, e nondimeno sia tenuto ugualmente a prestare il servizio predetto.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005