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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 10

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione IV – La struttura politico-sociale

10. Le articolazioni del ceto eminente milanese nella seconda metà dell'XI secolo

Nel corso della lotta contro la pratica della simonia, che a Milano conobbe episodi sanguinosi nello scontro fra i Patarini riformatori e il clero simoniaco, i legati della sede apostolica inviati a Milano da papa Alessandro II, il riformatore Anselmo da Baggio, stabiliscono delle costituzioni valide per tutti i cittadini milanesi relative alla repressione della simonia. In tali costituzioni la parte finale prevede sanzioni pecuniarie a seconda del ceto di appartenenza dei trasgressori e proprio queste distinzioni ci consentono di cogliere l'articolazione sociale della classe dirigente milanese poco prima del sorgere del comune.

Fonte: Constitutiones quas legati sedis Apostolicae Mediolanensibus observandas prescripserunt (1° agosto 1067), in nota alla cronaca di Arnolfo edita da L. Muratori (RIS, IV), pp. 32-33 (parziale).


Nel nome della santa e individuale Trinità, l'anno dell'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo 1067, sesto del pontificato di papa Alessandro II, quinta indizione, primo agosto, felicemente fatto in Milano.

Poiché nella santa chiesa milanese per il comportamento di alcuni malvagi chierici e laici si indebolì l'osservanza a molte leggi divine, motivo per cui in una città così illustre sorsero pericolosi disordini fra i fautori della giustizia e i difensori della malvagità e siccome la discordia mortale è stata disseminata in ogni dove tra il popolo a perdizione delle anime, per la misericordia del buon Gesù che ama tutti gli uomini e per opera dei nostri inviati della santa sede apostolica e per la nostra vigile opera, annotiamo per iscritto questi capitoli affinché i disordini si risolvano in quiete, la discordia in pace e affinché si possano stabilire con l'aiuto di Dio in questa santa chiesa una pace sicura in perpetuo e la norma della rettitudine canonica. […]

[Seguono le costituzioni].

Per tutelare tutte le disposizioni ricordate e per conservarle in eterno, poiché talvolta può trattenere alcuni dal male e spingerli verso il bene più una pena terrena che non il timore del castigo eterno, [stabiliamo che] se qualcuno di questi uomini che per ufficio e potere ecclesiastico o mondano deve applicarle e può con cura e fedeltà applicarle non lo avrà fatto o non lo avrà voluto: se è l'arcivescovo paghi del suo 100 lire in denari, e se contesterà sia sospeso dal proprio incarico finché non abbia pagato; il chierico o il laico, a seconda dell'ordine e della dignità della sua qualità o del suo stato così venga multato: se è dell'ordine dei capitanei 20 lire in denari, se è vassallo 10, se è mercante 5, se appartiene ai rimanenti [cioè ai possessori fondiari] paghi a seconda della qualità e delle possibilità, il tutto in utilità della santa madre chiesa.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005