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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 13

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione IV – La struttura politico-sociale

13. Le «consuetudini del mare» della comunità pisana

Sul finire dell'XI secolo le comunità cittadine appaiono ormai mature per esprimere forme di autogoverno, svincolate da ogni controllo vescovile. Prima di giungere a una formale istituzionalizzazione della magistratura consolare, a Pisa, ad esempio, nel 1081 Enrico IV riconosce il valore rappresentativo di commissioni di dodici cittadini eletti in consiglio, secondo modalità che già anticipano quelle comunali. Alla base dei comportamenti comuni e della solidarietà cittadina ci sono consuetudini tradizionali, formatesi nel corso del tempo in seguito a esperienze collettive: a Pisa sono le consuetudines de mari, legate all'attività specifica della città, e proprio a esse l'imperatore fa esplicito riferimento nel confermare ai cittadini le loro libertà.

Fonte: MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, VI, doc. 336, pp. 442-43.


Nel nome della santa e individuale Trinità. Enrico per divina clemenza re. Sia noto a tutti i nostri e di Cristo fedeli, tanto presenti che futuri, che abbiamo concesso, su consiglio dei nostri principi, ai nostri fedeli cittadini di Pisa quanto essi richiedevano.

Abbiamo dunque acconsentito e stabiliamo con fermezza che nessun uomo senza il loro comune consenso metta le mani su case, le spartisca o sequestri all'interno della città o nei borghi se [i cittadini] avranno possessi fuori della città; [stabiliamo] che non daremo mai ordine di distruggere le mura della stessa città, né di assediarle, né di incendiare la città. Non applicheremo il banno se non nel modo previsto dalla legge, né faremo arrestare nessuno della città o dei borghi se non nel caso in cui abbia ostacolato l'applicazione della legge e non possegga allodi in città o fuori di essa. Non bloccheremo la partenza delle persone pronte a salpare per mare se non a ragion veduta in seguito a denuncia relativa a ciò, e se accuseremo qualcuna di queste persone le permetteremo di difendersi col giuramento per poter evitare la giustizia. Non procederemo all'arresto della moglie di chi è in viaggio per mare.

Non revocheremo il possesso tenuto in beneficio per nostra concessione se non nei casi previsti dalla legge. Le consuetudini del mare che hanno i Pisani saranno da noi osservate come è loro abitudine osservarle; colui contro il quale sarà sporta denuncia per motivi di possesso fondiario non sarà obbligato a difendersi col duello giudiziario se avrà presentato un garante o se avrà giurato sulla legittimità dei suoi possessi.

Non renderemo giustizia agli uomini di altre città, castelli, villaggi o signorie contro i Pisani, se prima gli abitanti dei soprascritti luoghi o i loro signori che avessero commesso ingiustizia non rendono giustizia ai Pisani stessi. Non riscuoteremo il fodro dai castelli del comitato di Pisa se non nel modo in uso al tempo del marchese Ugo, né riscuoteremo il fodro dagli uomini che abitano nei villaggi del loro comitato. Non riscuoteremo altre ulteriori imposizioni se non quelle che risulteranno essere state in vigore al tempo del detto Ugo secondo quanto avranno giurato tre uomini scelti fra i migliori per ogni villaggio, obbligati a giurare nel caso in cui non lo volessero fare.

Non permetteremo che nessun gastaldo o altro nostro inviato sia imposto ai Pisani nella presidenza del placito in città o nel comitato. Non impediremo che le vergini e le vedove [prendano] un marito da un altro comitato, nel comitato di Pisa non riscuoteremo contro voglia il prezzo [del matrimonio], né contro voglia faremo maritare nessuna […]. Non faremo albergaria [1] sulla proprietà di qualcuno senza la volontà di colui del quale è la proprietà.

Nella suddetta città o nei suoi dintorni fino a mezzo miglio di distanza non prenderemo né faremo lavorare la terre che erano pascoli o paludi situate davanti ai beni dei Pisani o delle chiese e trasformate in pascoli comuni, o comunque utilizzate come pascoli, e non le contenderemo a loro per farle coltivare, fino a quei termini che saranno stabiliti dagli uomini da loro nominati per questo ufficio, che affermeranno con giuramento di giudicare e stimare in buona fede quali terre furono pascoli e paludi, e quando avranno dimostrato che erano pascoli, tali terre dovranno rimanere nella stessa coltura.

A Roma e da Roma a Pavia [i Pisani] non pagheranno nessuna tassa nei mercati e nei luoghi dove sono soliti andare, dove possono dimostrare di essere già andati a commerciare; non verranno impediti quei mercanti che volessero recarsi a Pisa.

Non invieremo nessun marchese in Tuscia senza l'approvazione di dodici uomini [pisani], eletti nel consiglio tenuto al suono della campana.

Non permetteremo che vengano predati [i Pisani] che vanno e vengono lungo l'Arno dalla foce fino a Ripalta, se non per giusta causa. L'allodio che è in riva all'Arno su entrambe le sponde, dal mare fino a Orticaria, non permettiamo venga occupato oltre alle mura antiche della città e lo rendiamo libero per utilità comune dalle mura antiche fino all'Arno. Autorizziamo il divieto [stabilito dai Pisani] che nessuna casa nei termini predetti sorga ad altezza superiore alle 36 braccia.

E affinché tutto quanto rimanga valido e incontrovertibile, abbiamo ordinato di scrivere il presente diploma, convalidato di mano nostra dal nostro sigillo. E aggiungiamo anche che se qualche nave facesse naufragio da Gaeta a Luni nessuno osi depredarla né impossessarsi dei beni dei Pisani. Se qualcuno violerà il nostro ordine, sappia che dovrà pagare 200 lire di ottimo oro, metà alla nostra camera e metà a colui al quale avrà recato offesa.

Segno di Enrico IV re invitto.

Burcardo cancelliere al posto di Segeuvino arcicancelliere verificò.

L'anno dell'incarnazione del Signore 1081, quarta indizione, anno ventisettesimo dell'ordinazione di re Enrico IV, ventinovesimo di regno. Fatto a Pisa, felicemente nel nome di Cristo, amen.

[1] albergaria, esazione fiscale connessa con particolari obblighi da parte dei dipendenti signorili di fornire ospitalità (o l'equivalente economico) al proprio signore.

© 2000
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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005